Sentenza del 03/05/2017 n. 3113 - Comm. Trib. Prov. Milano
RISCOSSIONE - Notifica della cartella - Raccomandata con avviso di ricevimento - Ammessa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che la cartella di pagamento non fosse stata validamente notificata tramite raccomandata con avviso di ricevimento e plico in busta chiusa, contestando presumibilmente le modalità della consegna e gli adempimenti dell’agente postale.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stata ritenuta ammissibile la notificazione degli atti di riscossione mediante raccomandata con avviso di ricevimento di un plico in busta chiusa. L’agente postale deve verificare che il destinatario della consegna sia legittimato a ricevere il plico e deve acquisire la firma attestante la consegna sia sul registro sia sull’avviso di ricevimento. Non sono richieste ulteriori formalità, salvo quelle necessarie a documentare correttamente la consegna.
Norme richiamate
Principi giurisprudenziali in materia di notificazione degli atti di riscossione
La notificazione della cartella di pagamento può essere effettuata tramite raccomandata con avviso di ricevimento, mediante consegna di un plico in busta chiusa. L’agente postale deve accertare la legittimazione del consegnatario e raccogliere la firma di consegna nel registro e sull’avviso di ricevimento.
Cassazione civile, sentenza n. 3026/2016
La pronuncia è richiamata come precedente conforme alla validità della notificazione degli atti di riscossione effettuata con raccomandata con avviso di ricevimento e plico chiuso, purché siano rispettati gli adempimenti relativi alla verifica del soggetto ricevente e alla documentazione della consegna.
Massime di principio
- La cartella di pagamento può essere validamente notificata tramite raccomandata con avviso di ricevimento, senza che sia necessariamente richiesta la notificazione eseguita da un ufficiale giudiziario.
- La consegna in busta chiusa è idonea a tutelare la riservatezza del contenuto dell’atto e, di per sé, non rende invalida la notificazione.
- Per contestare efficacemente la notifica occorre dimostrare una concreta irregolarità, come la consegna a una persona non legittimata o l’assenza della firma e delle attestazioni necessarie.
- La verifica della legittimazione del ricevente e la corretta compilazione dell’avviso di ricevimento costituiscono gli elementi centrali per valutare la validità della notifica.
- La sola circostanza che la cartella sia stata spedita per raccomandata in plico chiuso non è sufficiente, di regola, a determinarne l’invalidità.
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