L.R. Molise 7/2009
Modifiche alla legge regionale 27 gennaio 1999, n. 2, recante: "Norme sull'autonomia organizzativa, funzionale e contabile del Consiglio regionale"
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale del Molise disciplina la possibilità per il Presidente del Consiglio regionale di avvalersi, per la durata della carica, di un portavoce con funzioni di collaborazione nei rapporti politico-istituzionali con gli organi di informazione. Definisce requisiti, incarico, cessazione automatica e limite massimo del compenso; prevede inoltre la copertura finanziaria per il solo esercizio 2009 e rinvia ai bilanci successivi per gli anni 2010 e seguenti.
Introduzione della figura del portavoce del Presidente del Consiglio regionale del Molise
Introduzione della figura del portavoce del Presidente del Consiglio regionale
La legge regionale del Molise interviene sulla disciplina dell’autonomia organizzativa, funzionale e contabile del Consiglio regionale, introducendo una nuova figura di supporto al Presidente del Consiglio regionale. La modifica è finalizzata a rafforzare i rapporti politico-istituzionali con gli organi di informazione.
Ambito e contenuto della nuova disciplina
Il Presidente del Consiglio regionale può avvalersi, per tutta la durata della carica, di un portavoce anche esterno all’amministrazione. Il portavoce svolge compiti di diretta collaborazione per i rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione.
Requisiti, incarico e incompatibilità
Il portavoce è scelto dal Presidente del Consiglio regionale tra:
- giornalisti;
- pubblicisti;
- esperti in comunicazione.
Per tutta la durata dell’incarico non può esercitare altra attività professionale. L’incarico è conferito con deliberazione dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.
Durata del rapporto e trattamento economico
Il contratto di lavoro del portavoce si risolve di diritto con la cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio regionale. Il trattamento economico è fissato entro il limite massimo di 50.000 euro annui, onnicomprensivi, secondo quanto stabilito dall’Ufficio di presidenza.
Disposizioni finanziarie
Gli oneri derivanti dalla legge sono quantificati, per l’esercizio finanziario 2009, in 50.000 euro. La copertura avviene mediante utilizzo di parte dello stanziamento iscritto alla UPB n. 010 del bilancio regionale, con istituzione di apposito capitolo nel preventivo delle spese del Consiglio regionale tramite deliberazione dell’Ufficio di presidenza.
Per gli esercizi finanziari 2010 e successivi la copertura è demandata alle rispettive leggi di approvazione del bilancio.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
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