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Legge

L.R. Molise 3/2009

Modifiche ed integrazioni agli articoli 2, 3, 4, 6 ed 8 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 18, ad oggetto: "Interventi a favore delle Società operaie - Società operaie di mutuo soccorso operanti nel Molise"

Normativa regionaleL.R. Molise 3/2009

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la disciplina regionale del Molise sulle società operaie di mutuo soccorso: istituisce la Consulta e l’Albo regionale, ridefinisce i tempi e le modalità di iscrizione e di domanda per i benefici, abroga alcune disposizioni e demanda alla Giunta i criteri attuativi. In prima applicazione, le domande per i benefici ex art. 4 vanno presentate entro 30 giorni dall’entrata in vigore; poi, il termine ordinario è il 30 settembre di ogni anno.

Modifiche alla disciplina molisana sulle società operaie di mutuo soccorso

Modifiche alla disciplina regionale delle società operaie di mutuo soccorso

La legge regionale del Molise 10 febbraio 2009, n. 3 interviene sulla legge regionale 24 marzo 2000, n. 18, aggiornando l’assetto degli organismi regionali, le regole di iscrizione all’Albo e i termini per la presentazione delle istanze di accesso ai benefici. La disciplina continua a riguardare le Società operaie di mutuo soccorso operanti nel territorio molisano.

Consulta per la mutualità integrativa

Presso l’Assessorato regionale alle politiche sociali è istituita la Consulta per la mutualità integrativa, con funzioni consultive sui progetti e sugli interventi previsti dalla legge regionale, nonché sugli ulteriori compiti ad essa attribuiti.

La Consulta è presieduta dall’Assessore alle politiche sociali o da un suo delegato ed è composta da:

  • Direttore della direzione generale competente;
  • responsabile del Servizio programmazione politiche sociali e coordinamento terzo settore;
  • responsabile del Servizio assistenza socio-sanitaria;
  • responsabile del Servizio promozione e tutela dell’occupazione;
  • un rappresentante designato dalle associazioni di categoria che raggruppano le S.M.S. operanti nella regione.

Albo regionale delle Società operaie di mutuo soccorso

È istituito presso l’Assessorato regionale alle politiche sociali, Servizio programmazione politiche sociali e coordinamento Terzo settore, l’Albo regionale delle Società operaie - Società operaie di mutuo soccorso.

Le istanze di iscrizione sono presentate alla Direzione generale regionale competente, Servizio programmazione politiche sociali e coordinamento Terzo settore, che entro 60 giorni dal ricevimento verifica:

  • l’effettivo esercizio dell’attività mutualistica;
  • la persistenza dei fini previsti dall’articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3886.

Se i requisiti sussistono, l’amministrazione procede all’iscrizione all’Albo.

Termini per la presentazione delle istanze di beneficio

Per le società iscritte all’Albo regionale, le domande di accesso ai benefici previsti dalla legge devono essere presentate entro il 30 settembre di ogni anno per le agevolazioni regionali e, in generale, per i benefici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell’articolo 6.

Regime di prima applicazione

In fase di prima applicazione, le istanze per l’accesso ai benefici richiamati dalla legge devono essere presentate entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 3 del 2009.

Abrogazioni e coordinamento normativo

Sono abrogati:

  • i commi 4 e 5 dell’articolo 3 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 18;
  • l’articolo 8 della medesima legge regionale.

La legge prevede inoltre un rinvio alla Giunta regionale, che entro 90 giorni dall’entrata in vigore deve definire, con propria deliberazione, criteri e modalità per la concessione dei benefici previsti dall’articolo 6 della legge regionale n. 18 del 2000.

Profili di applicabilità temporale

La disciplina non contiene una data finale di efficacia, ma introduce termini puntuali per gli adempimenti amministrativi e per le domande di accesso ai benefici. Risulta ancora formalmente rilevante per l’assetto della normativa regionale sulle società operaie di mutuo soccorso nel Molise, mentre restano consolidati i termini annuali del 30 settembre e il termine speciale di 30 giorni nella prima applicazione.

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