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Legge

L.R. Molise 11/2009

Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2006, n. 20, ad oggetto: "Norme per la tutela della popolazione dall'inquinamento elettromagnetico generato da impianti di telecomunicazione e radiotelevisivi

Normativa regionaleL.R. Molise 11/2009

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Molise n. 11/2009 riscrive l’art. 2 della l.r. n. 20/2006, precisando quali impianti di telecomunicazione e radiotelevisivi sono soggetti alla disciplina regionale e quali sono esentati. Restano comunque fermi i limiti statali di esposizione e, per alcuni impianti esenti, l’obbligo di comunicazione all’ARPAM. In vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica dell'ambito di applicazione della legge regionale Molise n. 20/2006 sugli impianti di telecomunicazione e radiotelevisivi

Modifica dell’ambito di applicazione della disciplina regionale sugli impianti di telecomunicazione e radiotelevisivi

La legge regionale Molise 11 marzo 2009, n. 11 interviene sulla legge regionale 10 agosto 2006, n. 20, ridefinendone l’ambito di applicazione e alcune esenzioni. La disciplina riguarda il territorio della Regione Molise e si riferisce agli impianti fissi di telecomunicazione e radiotelevisivi idonei a produrre campi elettromagnetici entro una determinata fascia di frequenze.

Ambito di applicazione

La normativa regionale si applica agli impianti e alle apparecchiature in grado di produrre campi elettromagnetici tra 100 kHz e 300 GHz, quando impiegati come sistemi fissi per telecomunicazioni e radiotelevisione.

Sono invece esclusi dagli adempimenti previsti dalla legge:

  • le attività di commercializzazione degli impianti e delle apparecchiature;
  • gli impianti e le apparecchiature di telecomunicazione con potenza al connettore di antenna non superiore a 20 W, se utilizzati esclusivamente per soccorso, protezione civile e servizio di amministrazioni pubbliche;
  • gli impianti e le apparecchiature di radiocomunicazione ad uso amatoriale autorizzato con potenza al connettore di antenna non superiore a 7 W;
  • gli impianti per i quali sia stata accordata la concessione prevista dal D.P.R. 5 agosto 1966, n. 1214, relativo alle concessioni per stazioni di radioamatori.

Limiti di esposizione e comunicazioni obbligatorie

Per gli impianti esentati dagli adempimenti regionali resta comunque fermo l’obbligo di rispettare i limiti di esposizione per la popolazione previsti dalla normativa statale vigente.

Per tali impianti permane inoltre l’obbligo di comunicazione all’Agenzia regionale per la protezione ambientale del Molise, ai fini previsti dall’articolo 7 della legge regionale n. 20/2006.

Regime autorizzatorio

Salvi i casi di esclusione sopra indicati, gli impianti di telecomunicazione e radiotelevisione rientranti nell’ambito della legge sono soggetti all’autorizzazione prevista dall’articolo 5 della l.r. n. 20/2006.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

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