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Ordinanza

Ordinanza n. 16408/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento ​- del “Modulo di Notifica” datato 8.06.2026, notificato a mani in pari data (Doc. n. 1), con il quale il ricorrente è stato dichiarato INIDONEO con contestuale provvedimento di inidoneità psicofisica reso in data 8.06.2026 dal Centro di Selezione di Milano, nell’ambito del concorso per il reclutamento di n. 3000 Volontari in ferma iniziale (VFI) nell’Esercito Italiano – 2° Blocco 2026, con causale n. 72 “Il complesso primario tubercolare” e richiamo al Codice n. 72-3-AR della “Direttiva tecnica …” approvata con D.M. 4.6.2014;- della graduatoria di merito del concorso, pubblicata in data 17 luglio 2026, nella parte in cui non è presente il nominativo di parte ricorrente; - il verbale del Centro di Selezione, e/o qualsivoglia atto annesso e/o connesso che ha condotto al giudizio di inidoneità;- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compresi:- il Decreto di approvazione della graduatoria di merito del 2° Blocco VFI 2026 e la graduatoria stessa, nella parte in cui il ricorrente non risulta incluso tra i vincitori/idonei per effetto del giudizio di inidoneità psicofisica;- in ogni caso di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresa l’eventuale graduatoria finale non ancora pubblicata che non includa il ricorrente tra i candidati idonei​

Giustizia amministrativa202608763

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di inidoneità psicofisica al concorso per il reclutamento di 3.000 VFI nell’Esercito Italiano – 2° Blocco 2026, fondato sulla causale n. 72 relativa al complesso primario tubercolare, e conseguente mancata inclusione nella graduatoria di merito

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il giudizio di inidoneità psicofisica notificatogli l’8 giugno 2026 dal Centro di Selezione di Milano, la graduatoria di merito pubblicata il 17 luglio 2026 nella parte in cui non lo include e gli atti connessi. Il testo non espone i motivi di merito dedotti contro il giudizio sanitario. In camera di consiglio il TAR ha rilevato che le notificazioni del ricorso ai due controinteressati, militari in servizio, eseguite con le forme ordinarie a mezzo ufficiale giudiziario e posta, non si erano perfezionate con la consegna personale degli atti ai destinatari.

La decisione

Il TAR ha dichiarato nulle le notificazioni ai due militari controinteressati, poiché non risultava avvenuta la consegna personale richiesta, secondo il regime speciale applicabile alle notificazioni agli appartenenti alle Forze armate in servizio. Considerato tuttavia lo sforzo diligente compiuto dal ricorrente entro il termine di decadenza, lo ha rimesso in termini, assegnandogli trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per rinnovare validamente la notificazione ad almeno un controinteressato. La rinnovazione può avvenire secondo le modalità degli artt. 146 c.p.c. e 49 disp. att. c.p.c., oppure a mezzo posta o PEC, purché sia rispettata la disciplina pertinente e sia comprovata la ricezione personale da parte del militare. La trattazione è rinviata alla camera di consiglio del 18 dicembre 2026; nessuna decisione è stata presa sulla legittimità dell’inidoneità o sulla domanda di annullamento.

Norme richiamate

  • art. 146 c.p.c.

    Secondo la giurisprudenza della Sezione, da quanto desumibile dallo speciale sottosistema degl’artt. 146 cpc e 49 disp. att. cpc, la notifica degli atti giudiziari ai militari in servizio ha come elemento caratterizzante del suo perfezionamento la consegna personale dell’atto all’interessato (v.si TAR Lazio, Sez. I Bis, ordinanza 24 maggio 2021, n. 6057), come dimostra invero l’inciso dell’art. 146 cpc per il quale la notifica fatta nelle forme ordinarie può ritenersi valida se avvenuta a mani proprie del destinatario.

    Per gli atti giudiziari diretti a militari in servizio, la notifica nelle forme ordinarie è valida se si perfeziona con la consegna personale al destinatario.

  • art. 49 disp. att. c.p.c.

    Secondo la giurisprudenza della Sezione, da quanto desumibile dallo speciale sottosistema degl’artt. 146 cpc e 49 disp. att. cpc, la notifica degli atti giudiziari ai militari in servizio ha come elemento caratterizzante del suo perfezionamento la consegna personale dell’atto all’interessato (v.si TAR Lazio, Sez. I Bis, ordinanza 24 maggio 2021, n. 6057), come dimostra invero l’inciso dell’art. 146 cpc per il quale la notifica fatta nelle forme ordinarie può ritenersi valida se avvenuta a mani proprie del destinatario.

    La disciplina speciale delle notificazioni ai militari in servizio comporta che l’atto sia consegnato personalmente al destinatario; la consegna può avvenire attraverso il pubblico ministero e il comandante di reparto.

  • art. 44, comma 4, c.p.a.

    Nondimeno -visto l’art. 44, comma 4, CPA alla luce della sentenza della Corte cost. n. 148 del 9 luglio 2021- si ritiene che, in considerazione dello sforzo di diligenza comunque compiuto dal ricorrente entro il termine di decadenza, egli vada rimesso in termini assegnandogli un termine di trenta giorni per rinnovare validamente la notifica del gravame ai controinteressati.

    La parte che abbia compiuto entro il termine di decadenza uno sforzo diligente per notificare il ricorso può essere rimessa in termini per rinnovare la notificazione nulla.

Massime di principio

  • La notificazione degli atti giudiziari a un militare in servizio, eseguita nelle forme ordinarie, è valida solo se l’atto è ricevuto personalmente dal destinatario; la consegna può avvenire anche secondo le modalità speciali previste per i militari in servizio.
  • Il ricorso notificato a mezzo posta o PEC direttamente al militare in servizio può ritenersi validamente notificato se sono rispettate le relative regole e viene provata la ricezione personale dell’atto da parte del destinatario.
  • Quando la notificazione ai controinteressati è nulla, il giudice può rimettere in termini il ricorrente che abbia comunque compiuto uno sforzo diligente entro il termine di decadenza e assegnare un termine per rinnovarla.

Come è indicizzato

MaterieTermini e notificazione del ricorsoReclutamento e idoneità
RamiProcesso amministrativoForze armate e forze di polizia
IstitutiDecadenza e tardività

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