Regolamento (UE) 2026/1786
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1786 della Commissione, del 23 luglio 2026, relativo all’autorizzazione della tintura di basilico ottenuta da Ocimum basilicum L. come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza la tintura di basilico ottenuta da Ocimum basilicum L. come additivo per mangimi, nella categoria degli additivi organolettici e nel gruppo funzionale degli aromatizzanti. L’autorizzazione è concessa sulla base della valutazione EFSA, che ha escluso rischi per animali, consumatori e ambiente, ma ha evidenziato profili di irritazione e sensibilizzazione per gli utilizzatori e la presenza di sostanze da tenere sotto controllo, in particolare metileugenolo ed estragolo. Il testo fissa condizioni d’uso per specie, obblighi di incorporazione in premiscela, prescrizioni di etichettatura e misure di protezione per gli operatori, oltre a un periodo transitorio per le scorte esistenti.
Autorizzazione della tintura di basilico ottenuta da Ocimum basilicum L. come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, con condizioni d’uso, limiti massimi e misure transitorie.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi nell’Unione europea, agli additivi per mangimi, alle premiscele, alle materie prime per mangimi e ai mangimi composti contenenti la tintura di basilico ottenuta da Ocimum basilicum L. L’autorizzazione riguarda l’uso come additivo della categoria "additivi organolettici" e del gruppo funzionale "aromatizzanti" per tutte le specie animali, con specifiche condizioni differenziate per specie o categoria riportate nell’allegato. È escluso l’uso nell’acqua di abbeveraggio, poiché il regolamento (CE) n. 1831/2003 non autorizza gli aromatizzanti in tale matrice. Si applicano inoltre regole transitorie per prodotti già immessi sul mercato prima di determinate date e il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Autorizzazione della tintura di basilico ottenuta da Ocimum basilicum L. come additivo per mangimi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1786 della Commissione autorizza la tintura di basilico ottenuta da Ocimum basilicum L. come additivo per mangimi per tutte le specie animali. L’intervento si colloca nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale e recepisce il parere favorevole dell’EFSA, che ha ritenuto la sostanza sicura per animali, consumatori e ambiente, pur evidenziando la necessità di misure di gestione del rischio per gli utilizzatori.
Contesto normativo e base giuridica
La Commissione richiama l’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina l’autorizzazione degli additivi per mangimi, e osserva che la tintura di basilico era già stata autorizzata in passato a tempo indeterminato ai sensi della direttiva 70/524/CEE, per poi essere iscritta nel registro degli additivi come prodotto esistente ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1831/2003. La domanda di rivalutazione è stata presentata ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 7 del medesimo regolamento.
Valutazione scientifica e motivazioni dell’autorizzazione
Nel considerando relativo al parere EFSA del 24 giugno 2025, la Commissione riporta che l’Autorità non ha rilevato problemi per la sicurezza degli animali a ciclo vitale breve e ha ritenuto improbabili effetti nocivi sugli animali longevi e da riproduzione fino a determinate concentrazioni massime per specie. Sono stati inoltre esclusi problemi per i consumatori e per l’ambiente. La sostanza è stata tuttavia qualificata come irritante per pelle e occhi e come sensibilizzante per pelle e vie respiratorie; l’Autorità ha segnalato l’esposizione possibile di utilizzatori non protetti a metileugenolo ed estragolo e ha quindi raccomandato di ridurre al minimo l’esposizione. È stato inoltre ritenuto non necessario dimostrare ulteriormente l’efficacia, poiché la tintura è già riconosciuta come aroma per alimenti e la funzione nei mangimi è sostanzialmente identica.
Oggetto dell’autorizzazione e ambito d’uso
L’articolo 1 autorizza l’additivo come appartenente alla categoria degli "additivi organolettici" e al gruppo funzionale "aromatizzanti", alle condizioni dell’allegato. Il richiedente aveva chiesto anche l’uso nell’acqua di abbeveraggio, ma tale possibilità è stata esclusa perché il regolamento (CE) n. 1831/2003 non consente l’impiego degli aromatizzanti in acqua di abbeveraggio.
Condizioni tecniche e limiti dell’allegato
L’allegato identifica l’additivo con il numero 2b308-t e lo descrive come tintura ottenuta da foglie essiccate di Ocimum basilicum L., in forma liquida, definita secondo il Consiglio d’Europa e prodotta mediante estrazione prolungata con miscela solvente di acqua ed etanolo, pressatura e filtrazione. Sono indicati numero CE, CAS e CoE, nonché specifiche qualitative e quantitative della sostanza secca e dei principali costituenti. Il metodo di analisi previsto comprende spettrofotometria per i polifenoli totali e i flavonoidi totali, GC-FID per 1,8-cineolo, canfora, estragolo e metileugenolo, GC-MS per l’eugenolo e HPLC-UV per l’acido rosmarinico.
Specie destinatarie e tenori massimi
L’allegato fissa valori massimi di impiego per numerose specie e categorie animali, con riferimento al mangime completo al 12% di umidità. Tra i valori riportati figurano, a titolo esemplificativo, 87 mg/kg per i tacchini da ingrasso, 65 mg/kg per polli da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso, 97 mg/kg per il pollame da uova/riproduzione, 140 mg/kg per i suini da ingrasso, 291 mg/kg per i vitelli da ingrasso, 256 mg/kg per ovini e caprini, 292 mg/kg per salmonidi e pesci pinnati minori, 307 mg/kg per cani e 500 mg/kg per pesci ornamentali. Per le altre specie e categorie è previsto il valore di 65 mg/kg. Il periodo di autorizzazione termina il 13 agosto 2036.
Obblighi degli operatori e misure di sicurezza
L’allegato impone che l’additivo sia incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono specificare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Inoltre, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per prevenire i rischi per gli utilizzatori; ove tali rischi non possano essere eliminati, è obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie.
Uso simultaneo con altri additivi
La Commissione consente l’uso simultaneo della tintura di basilico con altri additivi, ma solo a condizione che i tenori di metileugenolo ed estragolo nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti restino inferiori a quelli risultanti dall’uso dell’additivo o degli additivi con il tenore più elevato di tali sostanze, tra tutti gli additivi per mangimi autorizzati, al tenore massimo o raccomandato per la specie o categoria pertinente.
Misure transitorie ed entrata in vigore
L’articolo 2 disciplina il regime transitorio: gli additivi e le premiscele prodotti ed etichettati prima del 13 febbraio 2027 secondo la normativa previgente possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento scorte; per i mangimi composti e le materie prime per mangimi destinati ad animali da produzione alimentare, la soglia temporale è il 13 agosto 2027; per quelli destinati ad animali non da produzione alimentare, il termine è il 13 agosto 2028. L’articolo 3 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e ne afferma la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell’additivo
La tintura di basilico ottenuta da Ocimum basilicum L. è autorizzata come additivo per l’alimentazione animale, nella categoria "additivi organolettici" e nel gruppo funzionale "aromatizzanti", alle condizioni indicate nell’allegato (articolo 1).
Esclusione dell’uso nell’acqua di abbeveraggio
La domanda del richiedente includeva l’uso nell’acqua di abbeveraggio, ma tale impiego non è consentito perché il regolamento (CE) n. 1831/2003 non autorizza gli aromatizzanti in questa matrice.
Valutazione di sicurezza e giustificazione dell’autorizzazione
La Commissione si fonda sul parere EFSA del 24 giugno 2025, che esclude preoccupazioni per consumatori e ambiente, segnala rischi gestibili per gli animali a determinate concentrazioni e qualifica l’additivo come irritante e sensibilizzante per pelle e vie respiratorie.
Limiti massimi e uso combinato con altri additivi
L’allegato stabilisce tenori massimi per specie o categoria di animali, espressi in mg/kg di mangime completo con umidità al 12%. La Commissione richiede inoltre che i tenori di metileugenolo ed estragolo nei mangimi restino sotto soglie legate all’uso di altri additivi autorizzati con il maggiore contenuto di tali sostanze; l’uso simultaneo con altri additivi è consentito solo a queste condizioni.
Obbligo di incorporazione in premiscela e istruzioni d’uso
L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono figurare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.
Misure di protezione per gli utilizzatori
Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori. Se tali rischi non possono essere eliminati, l’uso dell’additivo e delle premiscele richiede dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie.
Specie e tenori massimi nell’allegato
L’allegato riporta condizioni di impiego e limiti massimi per diverse specie e categorie, tra cui tacchini da ingrasso (87 mg/kg), polli da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso (65 mg/kg), pollame per uova/riproduzione (97 mg/kg), suini da ingrasso (140 mg/kg), suinetti e suini riproduttori con valori fino a 170 mg/kg, vitelli da ingrasso (291 mg/kg), ovini e caprini (256 mg/kg), bovini da ingrasso e altri ruminanti/Camelidae da ingrasso (256 mg/kg), altri ruminanti e Camelidae (166 mg/kg), equidae (256 mg/kg), leporidae (102 mg/kg), salmonidi e pesci pinnati minori (292 mg/kg), cani (307 mg/kg), gatti (256 mg/kg), pesci ornamentali (500 mg/kg) e altre specie e categorie (65 mg/kg).
Periodo di autorizzazione
L’allegato indica come fine del periodo di autorizzazione il 13 agosto 2036.
Misure transitorie
Gli additivi e le premiscele prodotti ed etichettati prima del 13 febbraio 2027 secondo la normativa previgente possono essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento scorte. Per i mangimi composti e le materie prime per mangimi destinati ad animali da produzione alimentare, il termine è il 13 agosto 2027; per quelli destinati ad animali non da produzione alimentare, il termine è il 13 agosto 2028.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro (articolo 3).
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