Cassazione Civile, Ordinanza n. 14176/2026 del 14/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condomino)
La controversia
Un condomino aveva agito in primo grado chiedendo di accertare il proprio diritto a collocare due vasche di riserva idrica in un locale sovrastante l’appartamento di una terza persona, di dichiarare l’esistenza di una servitù di acquedotto a favore dei propri appartamenti, di far cessare le turbative e ripristinare l’impianto idrico originario, oltre al risarcimento dei danni. La domanda era stata impostata, nell’atto introduttivo, sul presupposto della natura condominiale del locale e dell’impianto idrico. La convenuta aveva invece sostenuto che il locale fosse di proprietà esclusiva sua e della nipote, poi chiamata in causa. In appello la domanda relativa all’accertamento della natura condominiale del locale era stata dichiarata nuova e quindi inammissibile; inoltre erano state escluse sia la servitù per destinazione del padre di famiglia per difetto di prova sulla situazione dei luoghi al momento della separazione dell’originaria proprietà, sia la servitù convenzionale per mancanza di forma scritta e di unanimità dei consensi condominiali. Il ricorso per cassazione denunciava, in sintesi: 1) violazione degli artt. 345, primo comma, c.p.c. e 1137 c.c., per avere la corte territoriale qualificato come nuova la domanda di accertamento della condominialità del locale, pur essendo il petitum rimasto identico e avendo il giudice di merito mutato la qualificazione giuridica della pretesa; 2) violazione degli artt. 345 c.p.c., 1137, 1117 e 1058 c.c., sostenendo che il locale dovesse presumersi comune ex art. 1117 c.c. e che fosse errata la ripartizione dell’onere della prova sulla proprietà esclusiva; in subordine, si deduceva che il consenso alle delibere assembleari avesse vincolato anche l’avente causa; 3) violazione dell’art. 1062 c.c. in tema di servitù per destinazione del padre di famiglia; 4) violazione degli artt. 1058, 1063 e 2643 c.c. e dell’art. 112 c.p.c., oltre alla rilevabilità d’ufficio del difetto di trascrizione e alla non contestazione del diritto. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i primi due motivi: ha affermato che la domanda proposta in appello non introduceva un tema nuovo, ma riproponeva il medesimo diritto sul medesimo bene con diversa qualificazione giuridica; ha inoltre rilevato che la corte d’appello aveva omesso di esaminare le delibere assembleari invocate fin dall’atto introduttivo e che il giudice di rinvio dovrà valutare la pretesa anche alla luce della presunzione di condominialità dell’art. 1117 c.c., con onere della prova della proprietà esclusiva a carico di chi la allega. I terzi e quarti motivi sono stati assorbiti.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti il terzo e il quarto. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente ai motivi accolti e ha rinviato la causa alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione di merito della corte territoriale, fondata sull’inammissibilità della domanda e sul rigetto delle ulteriori questioni, è stata quindi travolta nei punti censurati.
Norme richiamate
art. 345 c.p.c.
non osta alla riproposizione in appello del medesimo diritto già dedotto in primo grado quando il petitum resta invariato e muta soltanto la qualificazione giuridica della domanda.
art. 1137 c.c.
le delibere assembleari richiamate dall’attore sono obbligatorie per tutti i condomini e restano efficaci fino a eventuale annullamento giudiziale.
art. 1117 c.c.
il bene indicato dal ricorrente deve essere scrutinato alla luce della presunzione di condominialità, con conseguente onere della prova della proprietà esclusiva a carico di chi la allega.
art. 1102 c.c.
richiamato dal ricorrente quale base del diritto del condomino di utilizzare il bene comune per collocarvi le vasche.
art. 1062 c.c.
norma invocata dal ricorrente in relazione alla servitù per destinazione del padre di famiglia; il relativo esame è stato assorbito.
art. 1058 c.c.
richiamato in tema di costituzione della servitù convenzionale; il relativo esame è stato assorbito.
art. 1063 c.c.
richiamato in tema di contenuto ed estensione della servitù convenzionale; il relativo esame è stato assorbito.
art. 2643 c.c.
richiamato con riguardo alla trascrizione del titolo costitutivo della servitù; il relativo esame è stato assorbito.
art. 112 c.p.c.
invocato per censurare il supposto vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia in relazione ai profili di trascrizione e non contestazione.
art. 183 c.p.c.
richiamato per la memoria di precisazione/riformulazione delle domande nel corso del primo grado.
Massime di principio
- La domanda non è nuova in appello quando, pur mutando la qualificazione giuridica, rimangono identici il petitum sostanziale e il bene della vita richiesto, e non viene introdotto un diverso tema di indagine.
- Quando in una controversia condominiale il bene è astrattamente rientrante nelle presunzioni di comunione, deve applicarsi l’art. 1117 c.c. e grava su chi afferma la proprietà esclusiva l’onere di provare il titolo contrario.
- Le delibere assembleari richiamate a fondamento del diritto del singolo condomino devono essere esaminate se dedotte sin dall’atto introduttivo, poiché sono vincolanti per tutti i condomini fino a eventuale annullamento.
- L’assorbimento dei motivi ulteriori è corretto quando l’accoglimento della censura preliminare elimina la base processuale che aveva impedito l’esame del merito delle ulteriori questioni.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 14 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 14109/2026 del 14/05/2026
- ordinanza_civile · 14 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 14110/2026 del 14/05/2026
- ordinanza_civile · 14 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 14111/2026 del 14/05/2026
- ordinanza_civile · 14 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 14112/2026 del 14/05/2026
- ordinanza_civile · 14 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 14113/2026 del 14/05/2026
- ordinanza_civile · 14 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 14114/2026 del 14/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →