Circolare numero 30 del 5-2-1998
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare ridefinisce il trattamento economico dei primi tre giorni di malattia per i lavoratori autoferrotranvieri dipendenti da aziende soggette al R.D. 148/1931 e aderenti all’Accordo Nazionale del 29.10.1963. In seguito al nuovo orientamento della Corte di Cassazione, l’INPS riconosce anche l’eventuale trattamento di miglior favore previsto da accordi aziendali anteriori al 1° gennaio 1980, fino al 100% della normale retribuzione. Vengono inoltre disciplinati il conguaglio delle somme già erogate dalle aziende, il rimborso dei contributi versati e i limiti di prescrizione e convalida per le varie contribuzioni.
Trattamento di carenza per lavoratori autoferrotranvieri aderenti all'Accordo Nazionale 29.10.1963
Lavoratori autoferrotranvieri: trattamento di carenza nei primi tre giorni di malattia
La circolare interviene sul trattamento economico di carenza spettante ai lavoratori autoferrotranvieri di cui al R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, dipendenti da aziende esercenti pubblici servizi di trasporto aderenti all’Accordo Nazionale del 29 ottobre 1963. L’INPS aggiorna il proprio orientamento alla luce della giurisprudenza di legittimità e disciplina anche gli effetti contabili e contributivi per le aziende interessate.
Ambito soggettivo e disciplina originaria
Il provvedimento si applica alle aziende tenute all’applicazione della normativa del R.D. n. 148/1931 e aderenti all’Accordo Nazionale del 29.10.1963. Per tali lavoratori, nei primi tre giorni di malattia, l’assetto originario richiamato dalla circolare prevedeva a carico dell’Istituto il trattamento economico stabilito dall’Accordo Nazionale, ossia il 50% del normale sussidio giornaliero di malattia.
Evoluzione giurisprudenziale
La circolare richiama innanzitutto un precedente orientamento della Corte di Cassazione, espresso con la sentenza n. 4961 del 6 maggio 1991, che era coerente con l’impostazione dell’Istituto. Successivamente, però, la Corte ha modificato espressamente il proprio indirizzo con le sentenze n. 6748 del 15 giugno 1995 e n. 4172 del 13 maggio 1997.
Secondo tale nuovo orientamento, in applicazione dell’art. 74 della legge n. 833/1978, ai lavoratori interessati devono continuare a essere garantite tutte le prestazioni già erogate dalle disciolte Casse di Soccorso, comprese quelle previste da accordi aziendali. La Corte attribuisce a tali accordi la stessa efficacia dei contratti collettivi ai fini della determinazione dell’indennità di malattia, richiamando anche la contrattazione collettiva del 1976 che salvaguardava le condizioni di miglior favore in atto presso le singole Casse di Soccorso.
Nuovo criterio applicativo per il trattamento di carenza
In adeguamento al mutato e ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale, l’INPS dispone che per le prime tre giornate di assenza per malattia i lavoratori delle aziende interessate abbiano diritto al trattamento economico di maggior favore eventualmente previsto da accordi aziendali, anche fino al 100% della normale retribuzione.
Il beneficio opera solo se il trattamento più favorevole:
- è stato previsto da accordi aziendali;
- è stato effettivamente applicato;
- risulta intervenuto prima del 1° gennaio 1980.
Effetti per le aziende: conguagli e rettifiche
Le somme già corrisposte dalle aziende in passato in misura superiore al 50% del trattamento dell’Accordo Nazionale, e quindi denunciate come retribuzione, possono essere portate a conguaglio con i contributi dovuti all’INPS. Tale facoltà è limitata alla prescrizione ordinaria decennale.
La circolare precisa inoltre che devono essere effettuate le corrispondenti rettifiche nei libri paga. Il conguaglio è escluso nei casi in cui le somme siano riferite a controversie ormai definite con sentenze passate in giudicato.
Rimborso dei contributi versati
Le aziende interessate hanno anche diritto al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali versati sulle indennità in questione, sempre nei limiti della prescrizione ordinaria decennale.
È tuttavia escluso il rimborso dei contributi versati al Fondo autoferrotranvieri fino al 31 dicembre 1985, poiché tali versamenti erano dovuti ai sensi dell’art. 7 della legge n. 889/1971.
Contribuzioni TBC ed ex-ENAOLI
Per le contribuzioni TBC ed ex-ENAOLI opera la disciplina speciale di convalida di cui all’art. 8 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818. Ne deriva che sono rimborsabili soltanto le quote riferite a periodi compresi nel quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda di rimborso, come già chiarito dalla circolare n. 282 del 15 novembre 1995.
Procedure operative
Per ottenere i rimborsi devono essere seguite le ordinarie procedure previste per le regolarizzazioni contributive.
Punti principali
Ambito di applicazione e regola generale
La disciplina riguarda i lavoratori autoferrotranvieri di cui al R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, dipendenti da aziende esercenti pubblici servizi di trasporto che abbiano aderito all’Accordo Nazionale del 29 ottobre 1963. Per i primi tre giorni di malattia l’INPS riconosce, in via generale, il trattamento economico previsto dall’Accordo Nazionale, pari al 50% del normale sussidio giornaliero di malattia.
Mutamento dell’orientamento giurisprudenziale
La circolare richiama il precedente orientamento della Cassazione (sentenza n. 4961 del 6 maggio 1991), secondo cui il trattamento spettante era quello dell’Accordo Nazionale. Successivamente la Corte di Cassazione, con le sentenze n. 6748 del 15 giugno 1995 e n. 4172 del 13 maggio 1997, ha affermato che devono continuare a essere assicurate tutte le prestazioni già erogate dalle disciolte Casse di Soccorso, comprese quelle previste da accordi aziendali, attribuendo a tali accordi la stessa efficacia dei contratti collettivi ai fini del calcolo dell’indennità di malattia.
Riconoscimento del trattamento di miglior favore
In adeguamento al nuovo indirizzo giurisprudenziale, ai lavoratori interessati deve essere riconosciuto, per le prime tre giornate di assenza per malattia, l’eventuale trattamento economico più favorevole rispetto a quello dell’Accordo Nazionale, fino al 100% della normale retribuzione. Tale riconoscimento è però subordinato alla condizione che il trattamento più favorevole sia stato previsto e applicato da accordi aziendali intervenuti prima del 1° gennaio 1980.
Conguagli e rettifiche delle aziende
Le somme già corrisposte dalle aziende in misura eccedente il 50% del trattamento originariamente previsto possono essere portate a conguaglio con i contributi dovuti all’INPS entro il termine di prescrizione ordinaria decennale. Restano necessari gli eventuali adeguamenti delle registrazioni nei libri paga. Il conguaglio non è ammesso per le somme relative a controversie già definite con sentenze passate in giudicato.
Rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali
Le aziende hanno diritto al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali versati sulle indennità in questione, denunciate a suo tempo come retribuzione, sempre nei limiti della prescrizione ordinaria decennale. Fa eccezione il Fondo autoferrotranvieri, per il quale non è previsto rimborso per i versamenti effettuati fino al 31 dicembre 1985, poiché dovuti ai sensi dell’art. 7 della legge n. 889/1971.
Contribuzioni TBC ed ex-ENAOLI
Le contribuzioni TBC ed ex-ENAOLI sono soggette alla convalida prevista dall’art. 8 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818. Di conseguenza, sono rimborsabili solo le quote relative a periodi compresi nel quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda di rimborso, secondo quanto richiamato dalla circolare n. 282 del 15 novembre 1995.
Modalità operative
Per il rimborso devono essere seguite le procedure previste per le regolarizzazioni contributive.
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