Circolare numero 31 del 5-2-1998
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica gli importi aggiornati dei contributi dovuti dal 1 gennaio 1998 per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, compresi gli extracomunitari, per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne e per gli apprendisti. Gli importi sono determinati tenendo conto dell’aumento ISTAT dell’1,7%, delle aliquote vigenti al 1 gennaio 1998 e delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 446/1997 con l’abolizione di alcuni contributi sanitari e TBC. La circolare riporta le nuove fasce contributive per il lavoro domestico, il contributo aggiuntivo dello 0,50% per gli extracomunitari, il salario convenzionale e i contributi dei pescatori, e rinvia alla precedente circolare n. 21/1998 per gli apprendisti.
Nuovi importi dei contributi dal 1 gennaio 1998 per domestici, pescatori e apprendisti
Nuovi importi dei contributi dal 1 gennaio 1998 per domestici, pescatori e apprendisti
La circolare aggiorna, con decorrenza 1 gennaio 1998, i contributi dovuti per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, per i lavoratori domestici extracomunitari, per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne e per gli apprendisti. Gli importi sono determinati in base all’aumento ISTAT dell’1,7% e alle modifiche normative conseguenti al D.Lgs. n. 446/1997, che ha inciso su alcuni contributi sanitari e TBC.
Presupposti del calcolo e quadro normativo
I valori riportati nelle tabelle allegate sono stati determinati tenendo conto di:
- variazione percentuale media annua dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nel 1997 rispetto al 1996 pari all’1,7%;
- aliquote contributive vigenti al 1 gennaio 1998;
- applicazione del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, che, per effetto dell’introduzione dell’IRAP, ha abolito dall’1 gennaio 1998 i contributi per il SSN, il contributo addizionale pensionati dello 0,20% e la quota del contributo TBC dell’1,66%, fatti salvi i casi previsti dall’art. 36, comma 2.
Lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari
Per il personale domestico la circolare indica i nuovi importi dei contributi orari dovuti dai datori di lavoro, articolati per fasce di retribuzione effettiva oraria e di retribuzione convenzionale oraria. Le tabelle riportano sia il contributo comprensivo della quota CUAF sia quello senza quota CUAF, con indicazione tra parentesi della quota a carico del lavoratore.
Le fasce richiamate sono:
- fino a lire 10.910 di retribuzione effettiva oraria, con retribuzione convenzionale di lire 9.690;
- da lire 10.911 a lire 13.330, con retribuzione convenzionale di lire 10.910;
- oltre lire 13.330, con retribuzione convenzionale di lire 13.330;
- orario superiore a 24 ore settimanali, con retribuzione convenzionale di lire 7.040.
La circolare rinvia all’allegato 3 per la tabella dei coefficienti di ripartizione.
Lavoratori domestici extracomunitari
Per i lavoratori domestici extracomunitari continua a trovare applicazione il contributo aggiuntivo dello 0,50% previsto dall’art. 13 della legge 30 dicembre 1986, n. 943. La circolare precisa che, poiché per il lavoro domestico sono previste fasce di retribuzioni convenzionali, il contributo aggiuntivo va calcolato su tali fasce.
Anche per questa categoria sono indicati i nuovi importi dei contributi orari dovuti dal 1 gennaio 1998, con la medesima struttura di fasce retributive. È richiamata la quota a carico del lavoratore e il rinvio agli allegati 2 e 4 per i dettagli sulla ripartizione e sui coefficienti.
Pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne
Per i pescatori soggetti alla legge 13 marzo 1958, n. 250, la circolare stabilisce che la misura giornaliera del salario medio convenzionale, dal 1 gennaio 1998, è pari a lire 36.800. Tale importo deriva dall’adeguamento del valore precedente (lire 36.180) applicando l’aumento dell’1,7% e arrotondando alle 10 lire per eccesso.
La retribuzione convenzionale mensile è quindi fissata in lire 920.000, ottenuta moltiplicando il salario giornaliero per 25 giornate. Su tale base devono essere calcolati, per il 1998, anche i contributi per i pescatori associati in cooperative.
Per i pescatori autonomi la circolare indica un contributo mensile complessivo di lire 103.776, composto da:
- FPLD: base lire 1.012, adeguamento lire 98.440;
- asili nido: lire 920;
- TBC: gestione TBC lire 1.932;
- EX ENAOLI: base lire 92, integrativo lire 1.380.
Apprendisti
Per gli apprendisti la circolare non riporta direttamente una nuova tabella completa, ma rinvia alle disposizioni contenute nella circolare della Direzione Centrale Contributi n. 21 del 30 gennaio 1998 e al prospetto analitico dell’allegato 8.
Viene inoltre precisato che, per gli apprendisti dipendenti da aziende artigiane, i contributi restano a carico delle Regioni ai sensi dell’art. 16 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, salvo il contributo di lire 32 dovuto per l’assicurazione maternità. In deroga, per tre Regioni a statuto speciale, cioè Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, l’onere contributivo resta a carico del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
Allegati e riferimenti richiamati
La circolare richiama espressamente diversi allegati cartacei per le tabelle e i coefficienti di ripartizione:
- allegato 1 per la quota a carico del lavoratore nel lavoro domestico;
- allegato 2 per la quota a carico del lavoratore nel lavoro domestico extracomunitario;
- allegati 3 e 4 per le tabelle dei coefficienti di ripartizione;
- allegati 5, 6 e 7 per i contributi dei pescatori;
- allegato 8 per gli apprendisti.
Sono inoltre richiamate la legge n. 943 del 1986, la legge n. 250 del 1958, la legge n. 845 del 1978, il D.Lgs. n. 446 del 1997 e la precedente circolare n. 21 del 30 gennaio 1998.
Punti principali
Criteri di determinazione degli importi
I nuovi valori sono stati calcolati sulla base della variazione media annua dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nel 1997 rispetto al 1996, pari all’1,7%, delle aliquote contributive vigenti al 1 gennaio 1998 e dell’applicazione del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997. Quest’ultimo, per effetto dell’introduzione dell’IRAP, ha abolito dall’1 gennaio 1998 i contributi per il SSN, il contributo addizionale pensionati dello 0,20% e la quota del contributo TBC dell’1,66%, salvo i casi previsti dall’art. 36, comma 2, del medesimo decreto.
Contributi per lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari
Dal 1 gennaio 1998 i datori di lavoro devono applicare i nuovi importi orari dei contributi per il personale domestico, distinti per fasce di retribuzione effettiva oraria e retribuzione convenzionale oraria. La circolare indica anche, tra parentesi, la quota a carico del lavoratore e richiama la tabella dei coefficienti di ripartizione riportata in allegato 3.
Contributi per lavoratori domestici extracomunitari
Per i lavoratori domestici extracomunitari continua ad applicarsi il contributo aggiuntivo dello 0,50% previsto dall’art. 13 della legge 30 dicembre 1986, n. 943. Poiché per il lavoro domestico sono previste fasce di retribuzioni convenzionali, il contributo aggiuntivo viene calcolato su tali fasce. La circolare riporta i relativi importi orari aggiornati dal 1 gennaio 1998 e rinvia agli allegati 2 e 4 per la quota a carico del lavoratore e per i coefficienti di ripartizione.
Pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne
Per i pescatori soggetti alla legge 13 marzo 1958, n. 250, la misura giornaliera del salario medio convenzionale è fissata in lire 36.800 dal 1 gennaio 1998, derivante dall’adeguamento dell’importo precedente all’1,7% con arrotondamento alle 10 lire per eccesso. Ne consegue una retribuzione convenzionale mensile di lire 920.000, sulla quale vanno calcolati anche i contributi per i pescatori associati in cooperative. Per i pescatori autonomi viene indicato un contributo mensile complessivo per il 1998 pari a lire 103.776, con dettaglio delle singole componenti FPLD, asili nido, TBC ed EX ENAOLI.
Apprendisti
Per i nuovi importi dei contributi fissi dovuti dagli apprendisti con decorrenza 1 gennaio 1998 la circolare rinvia alla circolare della Direzione Centrale Contributi n. 21 del 30 gennaio 1998 e al prospetto analitico contenuto nell’allegato 8. Per gli apprendisti dipendenti da aziende artigiane, salvo il contributo di lire 32 dovuto per l’assicurazione maternità, i contributi restano a carico delle Regioni ai sensi dell’art. 16 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, tranne che per Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, dove l’onere resta a carico del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 5 feb 1998Circolare numero 28 del 5-2-1998
- Circolare · 5 feb 1998Circolare numero 29 del 5-2-1998
- Circolare · 5 feb 1998Circolare numero 30 del 5-2-1998
- Circolare · 4 feb 1998Circolare numero 26 del 4-2-1998
- Circolare · 4 feb 1998Circolare numero 27 del 4-2-1998
- Circolare · 3 feb 1998Circolare numero 25 del 3-2-1998
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →