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Circolare

Circolare numero 28 del 5-2-1998

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare recepisce le decisioni n. 162 e n. 164 della Commissione amministrativa CEE in materia di distacco di lavoratori nell’Unione europea. Vengono chiariti in modo più rigoroso i presupposti per applicare la normativa comunitaria, con particolare attenzione al legame organico tra lavoratore e impresa distaccante, alle tipologie di distacco ammesse, ai casi di esclusione o cessazione del distacco e agli obblighi informativi verso lavoratori e datori di lavoro. La circolare disciplina anche la compilazione e il rilascio dei nuovi formulari E101, introducendo specifiche cautele istruttorie e alcune novità nei campi da compilare.

Distacco di lavoratori nei Paesi U.E.: interpretazione dei regolamenti comunitari e nuovi formulari E101/E102

Lavoratori distaccati nei Paesi dell’Unione europea: decisioni n. 162 e n. 164 della Commissione amministrativa CEE

La circolare illustra le istruzioni applicative conseguenti alle decisioni della Commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti n. 162 del 31 maggio 1996 e n. 164 del 27 novembre 1996. Le due decisioni incidono, rispettivamente, sull’interpretazione delle norme del regolamento CEE n. 1408/71 in materia di distacco dei lavoratori e sulla revisione dei formulari E101 ed E102.

Finalità delle decisioni e indirizzo interpretativo

La decisione n. 162 viene presentata come uno strumento volto a definire in modo più preciso l’ambito del distacco, riducendo le possibilità di utilizzo improprio dell’istituto a danno dei lavoratori e in contrasto con gli ordinamenti previdenziali del Paese di impiego. Poiché il distacco rappresenta una deroga alla regola generale della lex loci laboris, la Commissione chiede che le norme comunitarie siano interpretate in modo rigoroso.

Legame organico tra impresa distaccante e lavoratore distaccato

Il presupposto centrale del distacco è la sussistenza di un legame organico tra impresa distaccante e lavoratore. La decisione chiarisce che la prestazione può dirsi resa per conto dell’impresa distaccante solo se il lavoratore mantiene durante tutto il periodo di distacco un rapporto di subordinazione con la stessa. Tale legame si desume anche da elementi ulteriori, quali:

  • responsabilità dell’impresa distaccante nell’assunzione del lavoratore;
  • gestione del contratto di lavoro;
  • eventuale risoluzione del rapporto;
  • determinazione della natura del lavoro da svolgere durante il distacco.

La circolare evidenzia che, in sede di rilascio delle certificazioni E101, le sedi devono verificare con particolare attenzione la presenza di tali condizioni. A tal fine è richiesta la consultazione dei supporti informatici per accertare l’effettiva iscrizione dell’azienda e l’esistenza di posizioni assicurative aggiornate; nei casi dubbi possono essere utilizzati ulteriori documenti, come copie conformi dei libri paga o matricola, oppure dichiarazioni di responsabilità. Per controlli su situazioni a rischio è possibile coinvolgere gli ispettori di vigilanza e i servizi ispettivi delle Direzioni provinciali del lavoro.

Tipologie di impresa e di distacco ammesse

La circolare distingue due principali fattispecie ammissibili:

  • il distacco del personale abituale;
  • il distacco del personale assunto per essere distaccato.

Personale abituale

Si tratta di lavoratori che prestano normalmente attività nel Paese della sede dell’impresa distaccante e che vengono inviati solo episodicamente in un altro Stato membro. La Commissione precisa che il distacco può operare anche quando, nel Paese di impiego, il lavoratore svolga attività presso più imprese in modo simultaneo o successivo, purché continui ad agire per conto dell’impresa che lo ha distaccato. La circolare sottolinea che la previsione è diretta a evitare che assetti contrattuali solo formalmente corretti mascherino, nella sostanza, rapporti di lavoro slegati dall’impresa distaccante.

Personale assunto per essere distaccato

Il distacco è riconosciuto anche quando il lavoratore viene assunto nello Stato membro in cui ha sede l’impresa, o opera uno stabilimento della stessa, proprio al fine di essere distaccato in un altro Stato membro oppure su una nave battente bandiera di un altro Stato membro. Tuttavia il distacco è subordinato a condizioni precise:

  • deve permanere per tutto il periodo il legame organico tra lavoratore e impresa distaccante;
  • l’impresa distaccante deve esercitare normalmente la propria attività nello Stato membro della sede o dello stabilimento;
  • l’invio in distacco deve avere carattere eccezionale rispetto alla normale utilizzazione locale;
  • se l’attività dell’impresa consiste proprio nel mettere personale a disposizione di altre imprese per periodi limitati, tale attività deve essere normalmente svolta verso utilizzatori aventi sede nel medesimo Stato membro dell’impresa distaccante.

La decisione precisa anche che brevi interruzioni dell’attività nel Paese di impiego, dovute ad esempio a malattia, ferie o rientri temporanei per festività, non interrompono il periodo di distacco; esse non comportano quindi una proroga del periodo originariamente stabilito.

Casi di non applicabilità e cessazione del distacco

La circolare segnala che le norme sul distacco non si applicano o cessano di applicarsi in alcune ipotesi specifiche, e precisamente quando:

  • l’impresa presso cui il lavoratore è distaccato mette il lavoratore a disposizione di un’altra impresa operante nello Stato membro di invio;
  • il lavoratore distaccato in uno Stato membro viene messo a disposizione di un’impresa situata in un altro Stato membro;
  • il lavoratore è assunto in uno Stato membro per essere inviato da un’impresa situata in un secondo Stato membro presso un’impresa di un terzo Stato membro.

Informativa a datori di lavoro e lavoratori e controlli tra istituzioni

La decisione n. 162 attribuisce grande rilievo all’informazione preventiva e continua nei confronti di datori di lavoro e lavoratori. Essi devono essere resi edotti:

  • delle condizioni da cui dipende la permanenza dell’assoggettamento del lavoratore alla legislazione dell’impresa distaccante;
  • dell’obbligo di comunicare all’istituzione del Paese di invio qualsiasi modifica delle condizioni originarie del distacco;
  • della possibilità di controlli sulla sussistenza del legame organico, sul regolare versamento dei contributi e, più in generale, sull’applicabilità della disciplina.

La circolare richiama anche la previsione di forme di collaborazione tra istituzioni del Paese di invio e del Paese di occupazione per verificare la permanenza delle condizioni di distacco. Le sedi INPS sono quindi invitate a diffondere capillarmente il contenuto della circolare e a farsi trovare pronte a rispondere alle richieste di controllo provenienti dalle istituzioni estere. In allegato viene richiamata un’apposita informativa da consegnare agli interessati al momento del rilascio del modello E101.

Compilazione e rilascio dei formulari E101

Per la decisione n. 164, la circolare conferma che continuano ad applicarsi, in linea generale, le disposizioni già impartite con le precedenti circolari richiamate nel testo. Restano però alcune indicazioni operative di rilievo:

  • con un’unica domanda presentata alla sede INPS territorialmente competente possono essere richiesti più formulari E101 per più lavoratori;
  • per ciascun lavoratore vanno allegare 3 copie del formulario compilate dal datore di lavoro o dal lavoratore autonomo nei punti da 1 a 4, mentre i punti 5 e 6 competono all’INPS;
  • per distacchi in Belgio, Finlandia e Paesi Bassi occorrono 4 copie, poiché una è destinata all’istituzione competente del Paese di occupazione.

Per semplificare i distacchi brevi e frequenti, non superiori a tre mesi, l’INPS può rilasciare all’impresa uno stock di formulari E101 in bianco, già compilati nel solo riquadro 6 e muniti di numerazione progressiva. Al momento del distacco effettivo il datore di lavoro completa gli altri riquadri, consegna una copia al lavoratore e trasmette immediatamente l’altra copia alla sede INPS competente; in questo caso non è previsto l’invio alle istituzioni belghe, finlandesi o olandesi.

Novità nei campi del formulario E101

La nuova versione del formulario introduce alcuni elementi di maggiore dettaglio. In particolare:

  • nel riquadro 1, il campo "cognomi precedenti" resta da compilare, per le donne coniugate, con il cognome da nubile; la data di nascita va indicata nel formato GGMMAAAA;
  • nel riquadro 2, il campo "numero di identificazione" deve riportare il numero di iscrizione dell’azienda, oppure il codice fiscale nel caso del lavoratore autonomo;
  • sempre nel riquadro 2, il campo relativo al fatto che il datore di lavoro sia un’agenzia di collocamento assume rilievo innovativo: per l’Italia sono assimilabili a tali agenzie le aziende di servizi e di lavoro interinale;
  • il punto 4 è anch’esso innovativo e richiede di indicare l’impresa che effettivamente retribuisce il lavoratore e versa i contributi, dato ritenuto utile per accertare il legame organico.

Allegato informativo alle imprese

L’allegato 3 contiene un’informativa destinata alle imprese richiedenti il rilascio dei formulari E101 e ai lavoratori interessati. Vi si ribadisce che il distacco è riconoscibile e può continuare solo in presenza del legame organico e che non vi è distacco nelle ipotesi di messa a disposizione del lavoratore ad altra impresa in catene di utilizzazione transnazionale. Si conferma inoltre l’obbligo di comunicare ogni variazione della situazione iniziale e si ribadisce che brevi rientri per ferie, malattia o festività non interrompono il periodo di distacco. Infine, si richiama la possibilità di controlli coordinati tra le istituzioni dei Paesi interessati per verificare i requisiti del distacco e la regolarità contributiva.

Punti principali

Interpretazione più rigorosa del distacco

La decisione n. 162 mira a delimitare con maggiore precisione l’ambito del distacco e a prevenire usi impropri della fattispecie, che costituisce un’eccezione alla regola generale della lex loci laboris. Per questo si richiede un controllo più puntuale della sussistenza del legame organico tra impresa distaccante e lavoratore distaccato.

Legame organico tra impresa e lavoratore

Il distacco può ritenersi riconoscibile solo se il lavoratore resta inserito organicamente nell’impresa distaccante per tutto il periodo di distacco. Il legame emerge dal mantenimento del rapporto di subordinazione e da elementi quali la responsabilità dell’impresa in materia di assunzione, gestione e risoluzione del rapporto di lavoro, nonché nella determinazione delle mansioni.

Tipologie di distacco ammesse

La circolare distingue il distacco del personale abituale, che opera normalmente nel Paese della sede dell’impresa e viene inviato solo episodicamente all’estero, e il distacco del personale assunto appositamente per essere distaccato. In entrambi i casi devono ricorrere condizioni rigorose per evitare elusioni degli obblighi previdenziali locali.

Casi di non applicabilità e cessazione

Non vi è distacco quando il lavoratore distaccato viene messo a disposizione di un’altra impresa nello Stato membro di invio, quando il lavoratore distaccato in uno Stato membro è messo a disposizione di un’impresa in un altro Stato membro, oppure quando è assunto in uno Stato membro per essere inviato da un’impresa di un secondo Stato membro presso un’impresa di un terzo Stato membro.

Obblighi informativi e controlli

Datore di lavoro e lavoratore devono informare l’istituzione del Paese di invio di ogni modifica delle condizioni originarie del distacco, compresi mancata effettuazione, interruzione non temporanea, assegnazione ad altra impresa, fusione o trasferimento dell’impresa distaccante. È prevista inoltre la possibilità di controlli e collaborazione tra istituzioni dei diversi Paesi per verificare permanenza dei requisiti e regolarità contributiva.

Nuovi formulari E101 e istruzioni operative

La decisione n. 164 introduce una nuova edizione dei formulari E101 ed E102. La circolare conferma le regole di base per domanda e rilascio, ma segnala novità nei campi da compilare, tra cui il dato sull’agenzia di collocamento e l’indicazione dell’impresa che retribuisce il lavoratore e versa i contributi. Per distacchi brevi e frequenti può essere consegnato uno stock di formulari precompilati.

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