L.R. Piemonte 31/2009
"Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce presso il Consiglio regionale del Piemonte il Garante per l’infanzia e l’adolescenza, definendone funzioni, poteri, requisiti, incompatibilità, durata, trattamento economico e organizzazione. Il finanziamento iniziale è previsto per il biennio 2010-2011. La disciplina è oggi sostanzialmente superata dall’evoluzione dell’assetto normativo e dall’esaurimento del finanziamento originario.
Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza in Piemonte
Istituzione del Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza
La legge istituisce, presso il Consiglio regionale del Piemonte, il Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza, con il compito di assicurare sul territorio regionale la piena attuazione dei diritti e degli interessi di bambini, bambine, ragazzi e ragazze. L’organo opera in piena autonomia e indipendenza di giudizio, senza controllo gerarchico o funzionale.
Funzioni di promozione, vigilanza e tutela
Il Garante svolge un ampio insieme di funzioni di promozione dei diritti e di vigilanza sull’attuazione delle norme internazionali, europee, statali e regionali in materia minorile. In particolare:
- promuove la conoscenza e l’affermazione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza;
- vigila sull’applicazione della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo e delle altre fonti di tutela;
- rappresenta diritti e interessi dei minori presso le sedi istituzionali regionali;
- contrasta esclusione sociale e discriminazioni;
- segnala ai servizi sociali e all’autorità giudiziaria situazioni che richiedono interventi urgenti;
- vigila sui minori scomparsi, non accompagnati o abbandonati;
- concorre alla vigilanza sull’assistenza ai minori ricoverati o collocati fuori famiglia;
- fornisce sostegno tecnico e legale agli operatori sociali e consulenza a tutori e curatori;
- verifica le condizioni di accoglienza e inserimento dei minori stranieri, anche non accompagnati;
- raccoglie segnalazioni, fornisce informazioni sui mezzi di tutela e può attivare una linea telefonica gratuita;
- segnala alle amministrazioni competenti violazioni, ritardi, omissioni, fattori di rischio ambientali e situazioni pregiudizievoli;
- monitora gli interventi disposti dal Tribunale per i minorenni;
- promuove iniziative culturali e formative, anche tramite i media;
- esprime pareri e rilievi, su richiesta, su atti regionali, provinciali e comunali;
- collabora con il CORECOM e con gli organismi di raccolta dati sull’infanzia;
- promuove servizi di informazione dedicati ai minori;
- presenta una relazione annuale al Consiglio regionale.
Tutela degli interessi diffusi e interventi nei procedimenti
Per la tutela degli interessi diffusi dell’infanzia e dell’adolescenza, il Garante può segnalare rischi o danni derivanti da atti o omissioni di amministrazioni o privati, raccomandare provvedimenti, informare i Presidenti del Consiglio e della Giunta sulla possibilità di azioni giudiziarie o amministrative, intervenire nei procedimenti amministrativi ai sensi della legge n. 241/1990 e presentare memorie e documenti.
Tutela dei diritti individuali e accesso agli atti
Il Garante può agire d’ufficio o su segnalazione e, ove possibile, in accordo con la famiglia, segnalare casi di rischio, raccomandare interventi di aiuto o provvedimenti, promuovere la modifica di atti pregiudizievoli, richiamare le amministrazioni al superiore interesse del minore e trasmettere informazioni al giudice amministrativo, civile o penale. Ha diritto di accesso agli atti pubblici non coperti da segreto e di estrarne gratuitamente copia, nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali.
Tutela e curatela, rapporti istituzionali
La legge affida al Garante anche la promozione della cultura della tutela e della curatela, inclusa la formazione di chi intende svolgere tali funzioni. Sono previsti rapporti di reciproca informazione e coordinamento con il Difensore civico regionale e con i difensori civici provinciali e comunali, ove istituiti.
Requisiti, ineleggibilità, incompatibilità e revoca
Il Garante deve possedere i requisiti per l’elezione a consigliere regionale, oltre a laurea in discipline giuridiche o umanistiche, competenza nelle materie minorili e esperienza nel sostegno all’infanzia e nel contrasto al disagio e alla devianza minorile. Sono previste cause di ineleggibilità e numerose incompatibilità con cariche politiche, ruoli apicali sanitari e amministrativi, incarichi in enti beneficiari di contributi regionali, attività di lavoro autonomo o subordinato e attività commerciali o professionali. La carica è revocabile per gravi motivi morali o gravi violazioni di legge.
Elezione, durata e cessazione dell’incarico
Il Garante è eletto dal Consiglio regionale a scrutinio segreto: servono i due terzi dei consiglieri assegnati, salvo che dalla terza votazione sia sufficiente la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. La durata coincide con la legislatura regionale; è prevista una sola rielezione. Il Consiglio deve procedere all’elezione del successore entro tre mesi dall’insediamento, con prorogatio fino all’entrata in carica del successore, salvo decadenza. Sono disciplinate rinuncia, decadenza e nuova elezione in caso di cessazione anticipata.
Trattamento economico e rimborsi
Al Garante spetta un’indennità di carica mensile lorda di 2.500 euro, oltre al rimborso delle spese di viaggio documentate per l’attività istituzionale secondo i criteri dell’Ufficio di Presidenza. È inoltre riconosciuto il trattamento di missione dei consiglieri regionali per le missioni fuori dal territorio regionale connesse alle funzioni.
Relazioni, pubblicità e controlli consiliari
Entro il 31 marzo di ogni anno il Garante trasmette una relazione sulla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza, sui servizi, sulle risorse, sui risultati e sui programmi per l’anno successivo, con osservazioni e proposte normative e amministrative. In caso di urgenza può inviare relazioni in ogni momento. Le relazioni sono iscritte all’ordine del giorno del Consiglio, pubblicate sul Bollettino ufficiale e diffuse sui mezzi di informazione regionali; le Commissioni consiliari possono convocare il Garante per chiarimenti.
Organizzazione, personale e funzionamento
L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale disciplina dotazione organica, organizzazione degli uffici, requisiti professionali del personale, formazione specifica e ulteriori modalità di funzionamento. Il Garante può avvalersi di consulenti o interpreti nei limiti delle risorse disponibili e opera in collegamento con l’assessorato competente e con i servizi pubblici che hanno competenza sui minori. Le spese di funzionamento seguono le regole contabili del Consiglio regionale.
Norma finanziaria
Per l’istituzione del Garante è autorizzata, per il biennio 2010-2011, una spesa di 200.000 euro per ciascun anno, a valere sul bilancio pluriennale 2009-2011 secondo le modalità di copertura indicate dalla normativa contabile regionale richiamata.
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