L.R. Umbria 13/2015
Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Disciplina della promozione della qualità nella progettazione architettonica).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la l.r. Umbria n. 6/2010 sulla qualità della progettazione architettonica e del design: riformula definizioni e ambito di promozione, ridefinisce i soggetti e le procedure dei concorsi di progettazione e a tema, introduce limiti al finanziamento difforme dai progetti vincitori e una priorità per alcuni Programmi Urbani Complessi. Prevede inoltre un rapporto triennale di monitoraggio e adegua la copertura delle spese della Commissione dal 2015.
Modifiche alla disciplina umbra sulla promozione della qualità nella progettazione architettonica
Modifiche alla disciplina umbra sulla qualità della progettazione architettonica
La legge regionale dell’Umbria 9 aprile 2015, n. 13 interviene sulla l.r. 2 febbraio 2010, n. 6, aggiornandone definizioni, strumenti di promozione, regole sui concorsi di progettazione e disciplina dei finanziamenti. Il provvedimento opera solo nell’ambito della Regione Umbria e consolida la normativa preesistente in materia di architettura, design, disegno urbano e paesaggio.
Ambito della promozione regionale
La Regione amplia e precisa l’oggetto della promozione della qualità progettuale, includendo espressamente:
- architettura;
- design;
- disegno urbano;
- paesaggio.
L’azione regionale si orienta anche alla collaborazione istituzionale e ai processi partecipativi, compresi quelli decisionali delle comunità locali sui problemi emergenti del territorio, attivando le misure di sostegno previste dalla legge.
Definizioni e soggetti interessati
La nozione di “progetto” o “progettazione” viene ridefinita come progettazione architettonica di:
- edifici;
- oggetti di design;
- paesaggio;
- aree urbane o da urbanizzare.
Sono inoltre eliminati alcuni riferimenti definitori previgenti, mentre, per gli interventi disciplinati, la legge sostituisce il riferimento ai precedenti “soggetti proponenti” con quello a:
- imprese;
- soggetti privati.
Per quanto riguarda i professionisti, la formulazione è aggiornata a “progettisti abilitati, singoli o associati”, chiarendo il requisito dell’abilitazione professionale.
Concorsi di progettazione e concorsi a tema
La disciplina dei concorsi viene semplificata e ricondotta a procedure definite dal regolamento regionale richiamato dalla legge.
In particolare:
- imprese e soggetti privati possono indire un concorso di progettazione per accedere ai benefici previsti;
- i comuni possono ridurre gli oneri di urbanizzazione secondaria e il costo di costruzione per gli interventi ricompresi nei concorsi di progettazione.
Per i concorsi a tema, la legge attribuisce alla Giunta regionale il potere di promuoverli mediante bando pubblico. È inoltre stabilito che la Regione non può finanziare, in qualsiasi forma, interventi o realizzazioni difformi dai progetti vincitori del concorso a tema.
Priorità finanziaria per i Programmi Urbani Complessi
È riconosciuta una priorità nell’assegnazione delle risorse ai Programmi Urbani Complessi che includano anche progetti vincitori di concorsi a tema disciplinati dalla legge regionale.
Monitoraggio e rapporto periodico
La Giunta regionale, in collaborazione con gli enti locali, deve adottare almeno ogni tre anni un rapporto sulla promozione della qualità nella progettazione architettonica. Il rapporto contiene il monitoraggio delle attività svolte e dei risultati conseguiti in relazione alla promozione della qualità nella progettazione architettonica, urbanistica e del paesaggio.
Disposizioni finanziarie
A decorrere dal 2015, le spese per la Commissione prevista dalla l.r. 6/2010 sono imputate a una diversa unità previsionale di base e al relativo capitolo di bilancio regionale, con una stima annua pari a 500 euro. La norma ha quindi natura finanziaria limitata all’adeguamento contabile di tale spesa.
Abrogazioni e semplificazioni
La legge elimina varie previsioni precedenti, tra cui:
- alcune definizioni dell’art. 3 della l.r. 6/2010;
- il comma 3 dell’art. 5;
- il comma 3 e il comma 5 dell’art. 8;
- l’Allegato A alla l.r. 6/2010.
Vengono inoltre soppressi i richiami ai lavori di particolare rilevanza e ad altre categorie non più mantenute nel testo consolidato.
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