Cassazione Civile, Ordinanza n. 14216/2026 del 14/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario l’iscrizione ipotecaria su propri immobili, deducendo di non aver ricevuto né la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria né le cartelle di pagamento presupposte. In primo grado il ricorso era stato accolto per asserita irregolarità della notifica del preavviso. In appello l’agente della riscossione sosteneva la regolarità della notifica del preavviso, eseguita con raccomandata con avviso di ricevimento consegnata al portiere dello stabile, e il contribuente proponeva appello incidentale lamentando: omessa pronuncia sulla nullità/inesistenza delle notifiche delle cartelle, deposito di mere copie meccanizzate non riferibili con certezza agli atti impugnati, e mancata instaurazione del contraddittorio preventivo. In Cassazione il contribuente articolava tre motivi ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.: (1) nullità della sentenza per errata pronuncia sulla regolarità della notifica del preavviso, deducendo di avere promosso querela di falso e di aver negato la riferibilità della sottoscrizione della relata; (2) nullità della sentenza per violazione degli artt. 139 e 140 c.p.c. e per errata pronuncia sulla notifica delle cartelle, sostenendo che non fossero state rispettate le formalità previste per la notifica e che mancasse la raccomandata informativa; (3) nullità della sentenza per violazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992, lamentando omessa valutazione dell’eccezione relativa al deposito in copia delle relate di notifica e alla loro non riferibilità agli atti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, ha rilevato che la querela di falso era stata notificata dopo la decisione d’appello e, comunque, che la questione era stata decisa nel merito dalla CTR sulla base della ritenuta regolarità della notifica a mezzo raccomandata consegnata al portiere, senza che si configurasse un error in procedendo. Quanto al secondo motivo, lo ha ritenuto inammissibile perché formulato in modo cumulativo e confuso, e comunque non confrontato con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva dichiarato tardive le contestazioni sulle cartelle in ragione della ritenuta regolarità delle notifiche. Quanto al terzo motivo, la Corte ha osservato che la doglianza mescolava omessa pronuncia, errata pronuncia e vizio motivazionale, ma l’esito restava comunque sfavorevole al ricorrente perché la notificazione degli atti impositivi a mezzo servizio postale diretto non richiede relata di notifica né specifiche annotazioni sull’avviso di ricevimento, mentre la contestazione della copia ex art. 2719 c.c. deve essere specifica e circostanziata. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Usato come parametro per dedurre la nullità della sentenza per errori procedurali o omessa pronuncia; la Corte ha ritenuto i motivi inammissibili perché confusi o non pertinenti alla ratio decidendi.
art. 221 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per la proposizione della querela di falso; la Corte ha osservato che la querela era stata proposta solo dopo la decisione di appello.
art. 355 c.p.c.
La sospensione del gravame è prevista solo se la querela di falso è proposta in via incidentale, non in via principale.
art. 139 c.p.c.
Invocato dal ricorrente per contestare le formalità della notifica; la Corte ha rilevato che la censura non si confrontava con la modalità di invio diretto da parte del concessionario.
art. 140 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per affermare l’irregolarità della notifica; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché cumulativo e non colpente la ratio della decisione d’appello.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato per lamentare la carente motivazione/omessa pronuncia della sentenza tributaria; la Corte ha escluso il vizio, ritenendo comunque infondata la censura alla luce dei principi sulla notificazione e sulla contestazione delle copie.
art. 14 L. n. 890 del 1982
Per la notificazione diretta di atti impositivi tramite servizio postale si applicano le regole del servizio postale ordinario; non sono necessarie le formalità tipiche della notifica giudiziaria.
art. 1335 c.c.
L’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario si presume conosciuto da quest’ultimo; valorizzato per ritenere rituale la consegna del plico all’indirizzo.
art. 2719 c.c.
La contestazione della conformità all’originale della copia documentale deve essere chiara e circostanziata, non potendo risolversi in formule generiche.
art. 384, ultimo comma, c.p.c.
La Corte ha emendato la motivazione della sentenza d’appello ricostruendo correttamente il quadro giuridico, pur mantenendo fermo l’esito di inammissibilità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Previsto l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La querela di falso proposta in via principale e dopo la decisione impugnata non paralizza né sospende il giudizio di impugnazione; la sospensione prevista dall’art. 355 c.p.c. opera solo per la querela incidentale.
- Nei giudizi di legittimità, le censure ex art. 360, n. 4, c.p.c. devono essere formulate in modo specifico e separato: la doglianza cumulativa di più vizi eterogenei è inammissibile se impone alla Corte di isolare d’ufficio le questioni.
- Il motivo di ricorso deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se la decisione si fonda, ad esempio, sulla tardività della contestazione o su una certa qualificazione della notificazione, non è idonea una censura che attacchi profili diversi o secondari.
- La notificazione diretta di atti impositivi a mezzo servizio postale segue le regole del servizio postale ordinario e non richiede necessariamente le formalità della notificazione giudiziaria, né la relata tipica degli atti giudiziari.
- L’atto recapitato all’indirizzo del destinatario si presume conosciuto dal destinatario, salvo prova contraria secondo le regole applicabili.
- La contestazione della conformità all’originale di un documento prodotto in copia deve essere specifica e circostanziata; contestazioni generiche o di stile sono inefficaci.
- Quando il giudice di merito decide correttamente secondo diritto su una questione, il ricorso per cassazione non può essere accolto per il solo modo di formulazione della censura se il risultato giuridico resta comunque dovuto.
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