Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2025/885

Regolamento delegato (UE) 2025/885 della Commissione, del 29 aprile 2025, che integra il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dispositivi, i sistemi e le procedure per prevenire, individuare e segnalare gli abusi di mercato, i modelli da utilizzare per segnalare presunti abusi di mercato e le procedure di coordinamento tra le autorità competenti per individuare e sanzionare gli abusi di mercato transfrontalieri

Normativa europea32025R0885

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato integra il regolamento (UE) 2023/1114 (MiCA) specificando i dispositivi, i sistemi e le procedure che gli operatori professionali devono adottare per prevenire, monitorare, individuare e segnalare possibili abusi di mercato sulle cripto-attività. Definisce inoltre il modello armonizzato STOR per le segnalazioni di ordini, operazioni e comportamenti sospetti collegati alla DLT. Infine disciplina lo scambio di STOR tra autorità competenti e il coordinamento nelle indagini e nelle sanzioni relative ad abusi di mercato transfrontalieri.

Norme tecniche UE su prevenzione, individuazione e segnalazione degli abusi di mercato nel mercato delle cripto-attività, con modello STOR e coordinamento tra autorità competenti per i casi transfrontalieri.

Ambito di applicazione

Si applica a chiunque predisponga o esegua a titolo professionale operazioni in cripto-attività, in particolare ai prestatori di servizi per le cripto-attività, inclusi quelli che gestiscono una piattaforma di negoziazione. Copre ordini, operazioni e altri aspetti del funzionamento della tecnologia a registro distribuito (DLT), sia on-chain sia off-chain, nonché i trasferimenti di cripto-attività da o verso conti di clienti. Si applica alle segnalazioni di sospetti di abuso di mercato e allo scambio di informazioni tra autorità competenti nell’Unione; è atto direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è testo rilevante ai fini del SEE.

Regolamento delegato (UE) 2025/885: prevenzione e segnalazione degli abusi di mercato nelle cripto-attività

Il regolamento integra l’articolo 92 del regolamento (UE) 2023/1114 (MiCA) fissando regole tecniche uniformi per la prevenzione, l’individuazione e la segnalazione degli abusi di mercato nel settore delle cripto-attività. La logica del testo è duplice: da un lato impone agli operatori professionali sistemi di sorveglianza, analisi e formazione adeguati; dall’altro standardizza il contenuto e la trasmissione delle segnalazioni STOR, così da renderle più utili alle autorità competenti e favorire la cooperazione transfrontaliera.

Ambito soggettivo e oggettivo

Gli obblighi riguardano chiunque predisponga o esegua a titolo professionale operazioni in cripto-attività, con particolare rilievo per i prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono piattaforme di negoziazione. Il perimetro copre ordini, operazioni e altri aspetti del funzionamento della DLT, inclusi il meccanismo di consenso e i comportamenti sospetti sia on-chain sia off-chain, compresi i trasferimenti di cripto-attività da o verso conti di clienti. Gli obblighi si applicano indipendentemente dalla veste con cui l’operazione è eseguita, dalla tipologia di clientela e dal luogo di esecuzione, dentro o fuori una piattaforma di negoziazione.

Dispositivi, sistemi e procedure di monitoraggio

I soggetti interessati devono istituire e mantenere sistemi di controllo continui capaci di coprire l’intera attività di negoziazione e di individuare circostanze potenzialmente indicative di abuso di mercato. I sistemi devono generare allarmi, consentire l’analisi individuale e comparativa degli ordini e delle operazioni, impedire la reiterazione di comportamenti sospetti e includere un adeguato livello di analisi umana. La vigilanza deve essere proporzionata alla scala, alle dimensioni e alla natura dell’attività professionale; devono inoltre essere utilizzati sistemi TIC adeguati, comprensivi di funzionalità di lettura automatizzata differita e di ripercorribilità del portafoglio ordini, idonei anche a contesti di negoziazione algoritmica.

Esternalizzazione e responsabilità

Il regolamento consente la delega o l’esternalizzazione, anche a soggetti appartenenti al medesimo gruppo, delle funzioni di prevenzione, monitoraggio, rilevamento, analisi dei dati e generazione degli allarmi, purché vi sia un accordo scritto che disciplini diritti, obblighi e condizioni di cessazione. Resta tuttavia fermo che la responsabilità per il rispetto del regolamento e dell’articolo 92 del MiCA continua a gravare sul soggetto delegante o esternalizzante, che deve conservare competenze, risorse e accesso diretto alle informazioni pertinenti.

Formazione e conservazione delle evidenze

Gli operatori devono assicurare al personale coinvolto una formazione periodica, completa ed efficace sulle tecniche di prevenzione, monitoraggio e individuazione degli abusi di mercato. Devono inoltre conservare per 5 anni sia la documentazione che descrive i propri dispositivi, sistemi e procedure, sia le analisi svolte sugli ordini, sulle operazioni e sugli aspetti DLT sospetti, incluse le ragioni che hanno portato a inviare o a non inviare una STOR. Tali informazioni devono essere esibite all’autorità competente su richiesta.

Segnalazione STOR: contenuto, forma e riservatezza

La STOR deve essere inviata immediatamente quando emerge un ragionevole sospetto di abuso di mercato. Deve essere compilata secondo il modello allegato, con indicazione chiara e precisa dei dati pertinenti, dei documenti giustificativi e degli eventuali allegati; l’autorità competente indica sul proprio sito il mezzo elettronico da utilizzare per la trasmissione. La segnalazione deve basarsi su fatti e analisi, tenendo conto di tutte le informazioni disponibili all’operatore, e deve essere trattata in modo riservato: non devono essere rivelati al soggetto interessato né a persone non autorizzate gli allarmi, la valutazione interna, l’intenzione di segnalare o l’avvenuta trasmissione della STOR.

Segnalazioni tardive e aggiornamenti successivi

Il regolamento ammette che il ragionevole sospetto emerga solo successivamente, grazie a fatti o informazioni sopravvenuti: in tal caso la STOR può riguardare anche eventi passati, ma deve spiegare le ragioni dello sfasamento temporale tra la condotta e la segnalazione. Dopo l’invio, il segnalante deve trasmettere all’autorità competente ogni ulteriore informazione acquisita e fornire i documenti richiesti.

Scambio di informazioni tra autorità competenti e casi transfrontalieri

Le autorità competenti devono scambiarsi le STOR usando il formulario previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/2545, allegando la STOR senza obbligo di traduzione. Nei casi di abuso di mercato transfrontaliero, l’autorità che sospetta il caso deve informare senza ritardo le altre autorità interessate, comprese quelle delle piattaforme di negoziazione rilevanti, e aggiornarsi reciprocamente sugli sviluppi; le autorità devono coordinare vigilanza e contrasto per evitare indagini o misure confliggenti. L’ESMA può essere informata e, su richiesta, può coordinare le attività di indagine o contrasto transfrontaliero.

Modello STOR dell’allegato

L’allegato fornisce un modello molto dettagliato, strutturato in sei sezioni obbligatorie. Richiede i dati del soggetto segnalante, la descrizione della cripto-attività e del registro distribuito, la ricostruzione dell’ordine o dell’operazione sospetta con date e orari in UTC, prezzi, volumi, hash o riferimenti, nonché la natura e i motivi del sospetto. Vanno inoltre identificati i sospettati, indicati eventuali elementi di contesto e allegata la documentazione di supporto, come messaggi, registrazioni, conferme, rapporti dei broker, documenti di delega e materiali provenienti dal registro distribuito.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Per i professionisti del settore cripto, ciò implica l’immediata necessità di verificare l’adeguatezza delle procedure interne di sorveglianza, documentazione, formazione e segnalazione, nonché l’allineamento dei flussi di cooperazione con le autorità competenti.

Disposizioni principali

Definizioni e concetti chiave

L’articolo 1 definisce, tra l’altro, la STOR come segnalazione di ordini o operazioni sospetti, incluse cancellazioni o modifiche, e di altri aspetti sospetti del funzionamento della DLT; definisce inoltre il mezzo elettronico, il gruppo e l’ordine. Il modello allegato richiede dati identificativi del segnalante, della cripto-attività, del sospetto e della documentazione di supporto.

Obblighi generali di monitoraggio e segnalazione

L’articolo 2 impone a chiunque predisponga o esegua professionalmente operazioni in cripto-attività di istituire e mantenere dispositivi, sistemi e procedure per monitorare continuativamente ordini, operazioni e aspetti DLT sospetti, e per trasmettere le STOR alle autorità competenti usando il modello dell’allegato. Gli obblighi valgono a prescindere dalla veste del soggetto, dalla tipologia di clientela e dal fatto che l’attività avvenga su piattaforma o fuori piattaforma. I sistemi devono essere adeguati e proporzionati, verificati almeno annualmente, aggiornati quando necessario e documentati per iscritto; la documentazione va conservata per 5 anni e, su richiesta, va fornita all’autorità competente anche con indicazione del livello di automazione.

Prevenzione, rilevamento e requisiti tecnici

L’articolo 3 richiede che i sistemi coprano l’intera gamma delle attività di negoziazione, generino allarmi per gli approfondimenti e consentano, per le piattaforme di negoziazione, l’analisi di ogni operazione e di ogni ordine inoltrato, modificato, cancellato o rifiutato, nonché la prevenzione della reiterazione di comportamenti osservati. Devono inoltre consentire l’analisi individuale e comparativa degli ordini e delle operazioni dentro e fuori piattaforma, con adeguato livello di analisi umana; possono essere raccolti dati personali supplementari solo per assicurare tale analisi. Sono richiesti sistemi TIC adeguati, incluse funzionalità di lettura automatizzata differita e di ripercorribilità del portafoglio ordini, idonei a operare in ambiente di negoziazione algoritmica. È ammessa l’esternalizzazione o delega di funzioni a terzi o a soggetti del gruppo con accordo scritto, ma la responsabilità resta in capo al delegante/esternalizzante; l’accordo deve disciplinare diritti, obblighi e cause di cessazione e il soggetto delegante deve mantenere competenze, risorse e accesso diretto alle informazioni rilevanti. Le analisi effettuate e le ragioni per trasmettere o non trasmettere una STOR devono essere conservate per 5 anni.

Formazione del personale

L’articolo 4 impone una formazione efficace, completa e periodica per il personale incaricato della prevenzione, del monitoraggio, del rilevamento e dell’individuazione di abusi di mercato, inclusi gli addetti al trattamento degli ordini, delle operazioni e al funzionamento della DLT. La formazione deve essere proporzionata alla scala, alle dimensioni e alla natura dell’attività.

Modalità di segnalazione STOR

L’articolo 5 stabilisce che il soggetto professionale deve disporre di dispositivi, sistemi e procedure efficaci per valutare se un ordine, un’operazione o un aspetto DLT presenti circostanze che facciano sospettare un abuso di mercato, con adeguato livello di analisi umana. La STOR deve essere compilata nel modello dell’allegato, in modo chiaro e preciso, con documenti giustificativi e allegati, e trasmessa con il mezzo elettronico indicato dall’autorità competente sul proprio sito. La segnalazione deve basarsi su fatti e analisi e va mantenuta riservata; il segnalante deve evitare che il soggetto interessato o persone non autorizzate conoscano allarmi, valutazioni, intenzioni o l’avvenuta trasmissione della STOR.

Tempistiche e aggiornamenti della STOR

L’articolo 6 prevede la trasmissione immediata della STOR al sorgere di un ragionevole sospetto. Se il sospetto emerge successivamente per effetto di eventi o informazioni sopravvenuti, la STOR può riguardare anche attività passate, ma deve spiegare i motivi dello sfasamento temporale. Dopo l’invio, il soggetto deve comunicare all’autorità competente le informazioni supplementari acquisite e fornire i documenti richiesti.

Scambio di segnalazioni tra autorità competenti

L’articolo 7 disciplina la trasmissione delle STOR tra autorità competenti tramite il formulario di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2024/2545, allegandovi la STOR senza obbligo di traduzione nella lingua dell’autorità ricevente. Possono essere allegati anche documenti supplementari che indicano la base giuridica della comunicazione.

Coordinamento nei casi transfrontalieri

L’articolo 8 definisce le procedure di coordinamento per gli abusi di mercato transfrontalieri, intesi come casi in cui più autorità sono competenti o devono cooperare per individuare, indagare o sanzionare l’abuso. L’autorità che sospetta il caso informa senza indebito ritardo le altre autorità interessate, incluse quelle delle piattaforme di negoziazione pertinenti, e aggiorna periodicamente sugli sviluppi; le autorità coordinano vigilanza e contrasto e possono coinvolgere l’ESMA, che può coordinare le attività transfrontaliere.

Allegato: modello STOR

L’allegato contiene un modello standardizzato per la segnalazione, con 6 sezioni obbligatorie: identità del segnalante, descrizione dell’ordine/operazione/comportamento e della DLT, natura e motivi del sospetto, identificazione dei sospettati, informazioni supplementari e documentazione allegata. Il modello richiede dati su cripto-attività, piattaforme, Stati, orari UTC, prezzi, volumi, ordini, modifiche, relazione con l’emittente, portafogli, conti, attività del sospettato, pattern di negoziazione e prove documentali.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 9 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiemercati delle cripto-attivitàabusi di mercatovigilanza finanziariaprotezione dei daticooperazione tra autorità competenti

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.