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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/826

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/826 della Commissione, del 29 aprile 2025, recante rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2025/261, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel originario della Repubblica popolare cinese

Normativa europea32025R0826

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento introduce una rettifica tecnica al precedente regolamento di esecuzione (UE) 2025/261 sul dazio antidumping definitivo applicato al biodiesel cinese. L’obiettivo è affinare il monitoraggio doganale, aggiungendo codici TARIC per specifici carburanti sostenibili per l’aviazione (SAF) e precisando i codici interessati. Il testo non modifica la struttura sostanziale della misura antidumping, ma interviene sulla delimitazione merceologica e sulle esclusioni connesse ai SAF.

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2025/261 per aggiornare i codici TARIC soggetti a dazio antidumping definitivo sul biodiesel originario della Repubblica popolare cinese e per il monitoraggio di specifici carburanti sostenibili per l’aviazione (SAF).

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di biodiesel, inteso come esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasoli paraffinici ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, in forma pura o in miscela, classificati nei codici NC e TARIC indicati nel regolamento rettificato. L’intervento riguarda le importazioni originarie della Repubblica popolare cinese e incide sul trattamento doganale negli Stati membri, con efficacia diretta e obbligatoria in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione. Sono esclusi dall’ambito del dazio i carburanti sostenibili per l’aviazione che soddisfano la specifica ASTM D7566-22, ma alcuni codici TARIC relativi ai SAF sono comunque soggetti a monitoraggio.

Rettifica del dazio antidumping sul biodiesel originario della Repubblica popolare cinese

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/826 della Commissione interviene come rettifica tecnica del regolamento di esecuzione (UE) 2025/261, con il quale era stato istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel originario della Repubblica popolare cinese. La Commissione richiama il regolamento di base (UE) 2016/1036, in particolare gli articoli 9 e 14, paragrafo 1, e dà atto che la misura è conforme al parere del comitato di cui all’articolo 15, paragrafo 1, dello stesso regolamento.

Ambito della misura antidumping

La rettifica sostituisce integralmente l’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2025/261, confermando l’istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel, definito come esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasoli paraffinici ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, in forma pura o in miscela. La misura riguarda una pluralità di codici NC e relativi codici TARIC, tra cui:

  • ex 1516 20 98;
  • ex 1518 00 91;
  • ex 1518 00 95;
  • ex 1518 00 99;
  • ex 2710 19 42;
  • ex 2710 19 44;
  • ex 2710 19 46;
  • ex 2710 19 47;
  • 2710 20 11;
  • 2710 20 16;
  • ex 3824 99 92;
  • 3826 00 10;
  • ex 3826 00 90. L’origine rilevante è quella della Repubblica popolare cinese.

Esclusione per i carburanti sostenibili per l’aviazione

Il testo precisa che restano esclusi dal dazio i carburanti sostenibili per l’aviazione (SAF) che soddisfano i requisiti della specifica ASTM D7566-22 per carburante per turbine aeronautiche contenente idrocarburi sintetizzati. Tale esclusione vale per specifici codici NC, indicati con il codice addizionale TARIC 89FT, e riguarda i codici ex 2710 19 42, ex 2710 19 44, ex 2710 19 46, ex 2710 19 47, ex 2710 20 11 ed ex 2710 20 16.

Monitoraggio rafforzato dei SAF

Oltre ai codici già esclusi dall’ambito della misura, il regolamento introduce un monitoraggio specifico per ulteriori codici relativi ai SAF, sempre mediante il codice addizionale TARIC 89FT. I codici aggiunti al monitoraggio sono:

  • 2710 19 11;
  • 2710 19 15;
  • 2710 19 21;
  • 2710 19 25;
  • 2710 19 29. La finalità dichiarata è migliorare il controllo dei flussi di biodiesel e di carburanti sostenibili per l’aviazione successivamente all’istituzione delle misure antidumping.

Entrata in vigore e natura giuridica

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di esecuzione della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Rettifica dell’articolo 1 del regolamento (UE) 2025/261

L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2025/261 è sostituito per aggiornare l’elenco delle merci soggette al dazio antidumping definitivo. Il dazio si applica ai biodiesel classificati in una serie di codici NC e relativi codici TARIC, tra cui ex 1516 20 98, ex 1518 00 91, ex 1518 00 95, ex 1518 00 99, ex 2710 19 42, ex 2710 19 44, ex 2710 19 46, ex 2710 19 47, 2710 20 11, 2710 20 16, ex 3824 99 92, 3826 00 10 ed ex 3826 00 90. L’ambito resta limitato alle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese.

Esclusione dei SAF conformi ad ASTM D7566-22

Sono esclusi dal dazio i carburanti sostenibili per l’aviazione che soddisfano i requisiti della specifica standard ASTM D7566-22 per carburante per turbine aeronautiche contenente idrocarburi sintetizzati. L’esclusione riguarda i SAF classificati nei codici NC ex 2710 19 42, ex 2710 19 44, ex 2710 19 46, ex 2710 19 47, ex 2710 20 11 ed ex 2710 20 16, identificati dal codice addizionale TARIC 89FT.

Monitoraggio aggiuntivo dei SAF

Ai fini del monitoraggio delle importazioni di carburanti sostenibili per l’aviazione, vengono aggiunti codici addizionali TARIC per i codici NC 2710 19 11, 2710 19 15, 2710 19 21, 2710 19 25 e 2710 19 29, tutti associati al codice addizionale TARIC 89FT. La Commissione giustifica tale estensione come misura utile per un miglior controllo dei flussi commerciali di SAF.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieantidumpingpolitica commercialedoganeclassificazione tariffariaenergia

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