Regolamento (UE) 2025/864
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/864 della Commissione, del 30 aprile 2025, che applica una detrazione dal contingente di pesca relativo al salmone atlantico assegnato alla Finlandia nel 2025 a causa del superamento constatato per l'anno 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento attua una detrazione dal contingente di pesca 2025 assegnato alla Finlandia per il salmone atlantico nel Mar Baltico. La Commissione ritiene che nel 2024 la Finlandia abbia superato il contingente disponibile di 3 162 esemplari, a seguito di una pesca diretta non coperta dalle deroghe previste dai regolamenti di fissazione delle possibilità di pesca. La riduzione è effettuata in applicazione dell’articolo 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009, con fattore moltiplicatore pari a 1,00 perché il superamento è inferiore a 100 tonnellate.
Detrazione dal contingente di pesca 2025 della Finlandia per il salmone atlantico (salmone del bacino principale) a seguito del superamento constatato nel 2024.
Ambito di applicazione
Si applica alla Finlandia e, in particolare, al contingente di pesca assegnato per il 2025 al salmone atlantico (Salmo salar) nelle acque dell’Unione delle sottodivisioni CIEM 22-31, codice stock SAL/3BCD-F. Disciplina esclusivamente la riduzione del contingente 2025 quale conseguenza del superamento del contingente 2024; non introduce regole generali di pesca ma attua una detrazione puntuale ai sensi dell’articolo 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
Detrazione dal contingente di pesca 2025 della Finlandia per il salmone atlantico
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/864 della Commissione applica una detrazione al contingente di pesca assegnato alla Finlandia per il 2025 con riferimento al salmone atlantico (Salmo salar) nelle acque dell’Unione delle sottodivisioni CIEM 22-31. La misura deriva dal superamento constatato nel 2024 e si fonda sull’articolo 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009, che disciplina le detrazioni dai contingenti futuri in caso di eccedenza.
Contesto normativo e fattuale
Il regolamento si colloca nel quadro delle possibilità di pesca annuali fissate per il Mar Baltico e delle regole tecniche sulla conservazione delle risorse ittiche. La Commissione ricostruisce che, nel 2024, il contingente finlandese per il cosiddetto salmone del bacino principale era destinato in linea generale alle catture accessorie, con divieto di pesca diretta salvo specifiche deroghe. Due di tali deroghe riguardavano, rispettivamente, la pesca a fini di ricerca scientifica conforme all’articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241 e la pesca diretta nella sottodivisione CIEM 31 entro quattro miglia nautiche dalle linee di base nel periodo 1° maggio-31 agosto 2024.
Valutazione della ricerca scientifica e intervento dello CSTEP
La Finlandia aveva inizialmente notificato una ricerca scientifica con 45 imbarcazioni commerciali; dopo il primo parere dello CSTEP di marzo 2024, che ne contestava la giustificazione scientifica e il carattere troppo vicino a una normale attività di pesca commerciale, il progetto era stato modificato riducendo le imbarcazioni a 32 e prevedendo catture stimate pari a 3 650 esemplari. Anche questa versione è stata ritenuta non giustificata dallo CSTEP nella riunione plenaria di luglio 2024, che ha evidenziato, tra l’altro, l’eccessiva ampiezza del campionamento, l’insufficiente chiarezza degli obiettivi scientifici e l’esistenza di alternative meno impattanti, come il rilascio dei salmoni catturati.
Superamento del contingente e detrazione
La Commissione conclude che la ricerca modificata non rispettava le condizioni dell’articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241 e non poteva dunque beneficiare della deroga scientifica del regolamento sulle possibilità di pesca per il 2024. Inoltre, la deroga territoriale della sottodivisione CIEM 31 non era applicabile, perché la pesca si è svolta nelle sottodivisioni 29 nord e 30. In base alle informazioni ufficiali successivamente comunicate dalla Finlandia, le catture della ricerca modificata sono risultate pari a 3 162 esemplari, importo che costituisce il superamento rilevante ai fini della detrazione 2025.
Regola di calcolo e contenuto dell’allegato
Applicando l’articolo 105, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009, la Commissione dispone che la riduzione sia operata sul contingente 2025 assegnato alla Finlandia per il medesimo stock. Poiché il superamento è inferiore a 100 tonnellate, il fattore moltiplicatore è pari a 1,00. L’allegato riporta i dati quantitativi essenziali: contingente iniziale 2024 di 13 945 esemplari, contingente adattato 2024 di 16 661 esemplari, catture totali 2024 di 11 519 esemplari, superamento dovuto alle catture non consentite di 3 162 esemplari e detrazione da applicare al contingente 2025 di 3 162 esemplari.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Detrazione del contingente 2025
L’articolo 1 dispone che il contingente di pesca relativo al salmone atlantico nelle acque dell’Unione delle sottodivisioni CIEM da 22 a 31 assegnato alla Finlandia per il 2025 ai sensi del regolamento (UE) 2024/2903 è ridotto secondo quanto indicato in allegato. La detrazione applicata è pari a 3 162 esemplari.
Motivo della detrazione: superamento del contingente 2024
La Commissione conclude che la Finlandia ha superato il contingente 2024 per il salmone del bacino principale perché la ricerca scientifica modificata non rispettava le condizioni dell’articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241 e non poteva quindi beneficiare della deroga prevista dalla tabella 8, nota 2, secondo paragrafo, dell’allegato del regolamento (UE) 2023/2638. La deroga relativa alla pesca diretta nella sottodivisione CIEM 31 non era applicabile, poiché la ricerca si è svolta nelle sottodivisioni CIEM 29 nord e 30.
Base giuridica della detrazione
La detrazione è adottata sulla base dell’articolo 105, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009, che impone alla Commissione di effettuare detrazioni dai contingenti futuri in caso di superamento di un contingente assegnato a uno Stato membro.
Calcolo della detrazione e fattore moltiplicatore
In allegato sono indicati il contingente iniziale 2024 (13 945 esemplari), il contingente adattato 2024 (16 661 esemplari), le catture totali 2024 (11 519 esemplari), il superamento dovuto alle catture non consentite (3 162 esemplari), il fattore moltiplicatore (1,00) e la detrazione da applicare al contingente 2025 (3 162 esemplari). La Commissione precisa che, ai sensi dell’articolo 105, paragrafo 2, secondo periodo, il fattore moltiplicatore è 1,00 poiché il superamento è inferiore a 100 tonnellate.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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