Regolamento (UE) 2025/828
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/828 della Commissione, del 28 aprile 2025, recante rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2025/500 della Commissione che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinate ruote di alluminio originarie del Marocco
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rettifica il precedente regolamento di esecuzione (UE) 2025/500 relativo ai dazi compensativi definitivi sulle ruote di alluminio originarie del Marocco. La Commissione corregge il livello del tasso di sovvenzione residuo e, conseguentemente, le aliquote del dazio applicabili, anche per le importazioni prive di fattura commerciale valida. È inoltre confermata la possibilità per eventuali nuovi esportatori di chiedere un riesame accelerato ai sensi dell’articolo 20 del regolamento (UE) 2016/1037.
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2025/500 sui dazi compensativi definitivi applicabili alle importazioni di determinate ruote di alluminio originarie del Marocco, con correzione delle aliquote e delle condizioni documentali.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione europea di determinate ruote di alluminio originarie del Marocco, con riferimento alle società Dika Morocco Africa SA e Hands 8 SA e, in via residuale, a tutte le altre importazioni originarie del Marocco. Incide sulle condizioni di applicazione dei dazi compensativi definitivi e sulla necessità di presentare una fattura commerciale valida per beneficiare delle aliquote individuali. La rettifica produce effetti dal giorno successivo alla pubblicazione, mentre la regola relativa alla fattura commerciale si applica dal 15 marzo 2025.
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2025/500 sui dazi compensativi per ruote di alluminio originarie del Marocco
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/828 interviene in rettifica del regolamento (UE) 2025/500, che aveva istituito dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinate ruote di alluminio originarie del Marocco. La Commissione richiama il regolamento (UE) 2016/1037, in particolare gli articoli 15 e 24, paragrafo 1, e motiva l’intervento con la necessità di correggere il livello del dazio residuo e di rafforzare le misure anti-elusione.
Contesto e ratio dell’intervento
Nel preambolo la Commissione osserva che, nel regolamento originario, il livello di collaborazione era elevato e il tasso di sovvenzione residuo era stato inizialmente fissato in relazione alla società collaborante con il tasso più elevato. Tuttavia, viene riconosciuto che tale soluzione non teneva pienamente conto della specificità del caso marocchino, in cui un eventuale nuovo produttore esportatore potrebbe beneficiare anche di sostegni attribuibili al governo della RPC ma imputabili al Marocco nel quadro della cooperazione tra i due governi. Di conseguenza, la Commissione ritiene opportuno allineare il dazio residuo al livello della sovvenzione complessiva disponibile in Marocco per un futuro operatore di tale natura.
Rettifica del tasso residuo e possibilità di riesame accelerato
Il nuovo testo del considerando 553 precisa espressamente che il dazio residuo deve riflettere la possibile sovvenzione complessiva accessibile a un nuovo produttore esportatore. Al tempo stesso, si conferma che un eventuale nuovo esportatore potrà chiedere un riesame accelerato ai sensi dell’articolo 20 del regolamento di base, al fine di ottenere un’aliquota individuale che rispecchi la propria situazione specifica. Questa indicazione è rilevante sul piano operativo per gli operatori che intendano contestare o ricalibrare la propria esposizione al dazio compensativo.
Aliquote aggiornate e codici TARIC
Le tabelle contenute nei considerando 554 e 705 del regolamento (UE) 2025/500 sono sostituite. Le aliquote definitive risultano fissate come segue:
- Dika Morocco Africa SA: 31,4%
- Hands 8 SA: 5,6%
- Tutte le altre importazioni originarie del Marocco: 31,4%
Sono inoltre indicati i codici addizionali TARIC da utilizzare in dogana:
- C897 per Dika Morocco Africa SA
- C873 per Hands 8 SA
- C999 per tutte le altre importazioni originarie del Marocco
Condizione documentale per l’applicazione delle aliquote individuali
L’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2025/500 è riscritto per confermare che il riconoscimento delle aliquote individuali è subordinato alla presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida. La fattura deve contenere una dichiarazione datata e firmata dal responsabile dell’entità emittente, con identificazione nominativa e funzionale, e deve attestare che il volume di ruote di alluminio esportato nell’Unione è stato fabbricato in Marocco dal produttore indicato, con il relativo codice addizionale TARIC.
In assenza di una fattura conforme, si applica il dazio più elevato. La disciplina mira espressamente a ridurre i rischi di elusione dovuti alla differenza tra le aliquote applicabili ai diversi produttori o alle importazioni residuali.
Entrata in vigore e decorrenza
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La norma che modifica l’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2025/500 si applica retroattivamente o comunque a decorrere dal 15 marzo 2025, data richiamata come momento di entrata in vigore del regolamento originario. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, secondo la formula conclusiva tipica degli atti di esecuzione della Commissione.
Disposizioni principali
Rettifica del tasso di sovvenzione residuo
Il considerando 553 del regolamento (UE) 2025/500 è sostituito per precisare che il tasso di sovvenzione residuo deve tener conto della possibile combinazione di sostegni attribuibili al governo del Marocco, anche nel contesto della cooperazione tra Marocco e RPC. La Commissione giustifica quindi la fissazione del dazio residuo al livello della sovvenzione complessiva disponibile in Marocco per un eventuale futuro produttore esportatore, ferma restando la possibilità di chiedere un riesame accelerato ex articolo 20 del regolamento di base.
Nuove aliquote del dazio compensativo definitivo
La tabella del considerando 554 e quella del considerando 705 sono sostituite. Le aliquote definitive risultano pari al 31,4% per Dika Morocco Africa SA e per tutte le altre importazioni originarie del Marocco, e al 5,6% per Hands 8 SA. I codici addizionali TARIC sono C897 per Dika Morocco Africa SA, C873 per Hands 8 SA e C999 per tutte le altre importazioni originarie del Marocco.
Condizione della fattura commerciale valida
L’applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida contenente una dichiarazione datata e firmata dal responsabile dell’entità emittente, con indicazione del volume, del nome e indirizzo del produttore e del codice addizionale TARIC. In mancanza di tale fattura si applica il dazio più elevato.
Decorrenza e applicazione temporale
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La disposizione che modifica l’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2025/500 si applica a decorrere dal 15 marzo 2025, data di entrata in vigore del regolamento rettificato originario.
Come è indicizzato
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