Circolare numero 212 del 25-9-1990
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che, nei casi di omessa o parziale trattenuta delle somme dovute sui trattamenti pensionistici dei lavoratori dipendenti, resta applicabile la sanzione amministrativa ex art. 40, comma 2, D.P.R. n. 488/1968, distinta e cumulabile rispetto alle eventuali conseguenze penali dell’omesso versamento delle ritenute previdenziali ex art. 2 D.L. n. 463/1983. Vengono inoltre indicati i criteri per la graduazione della sanzione, i casi di recidiva, le ipotesi in cui la responsabilità ricade sul lavoratore pensionato anziché sul datore di lavoro e gli elementi istruttori che le Sedi devono trasmettere alla Direzione Generale per l’esame del Comitato Esecutivo. Sono richiamati anche i casi di modelli DM10/M insoluti e le comunicazioni dei datori di lavoro relative all’assunzione di pensionati di invalidità.
Sanzioni per omesse trattenute pensione-lavoro e istruttoria delle pratiche per datori di lavoro
Sanzioni per omesse trattenute pensione-lavoro e istruttoria delle pratiche
La circolare disciplina il trattamento sanzionatorio delle omissioni o irregolarità nelle trattenute pensione-lavoro nei confronti dei lavoratori dipendenti pensionati, con particolare attenzione alla ripartizione delle responsabilità tra lavoratore e datore di lavoro, ai criteri di graduazione della sanzione e agli adempimenti istruttori delle Sedi. Il documento chiarisce inoltre i rapporti tra sanzione amministrativa e sanzione penale, nonché le modalità di trasmissione delle pratiche alla Direzione Generale per l’esame del Comitato Esecutivo.
Quadro normativo di riferimento
La circolare richiama innanzitutto l’art. 40, comma 2, del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, secondo cui il datore di lavoro che ometta, totalmente o parzialmente, di operare le trattenute previste per i lavoratori che hanno dichiarato la loro qualità di pensionati, oppure non versi all’INPS le ritenute operate, è tenuto a versare una somma determinata dal Comitato Esecutivo dell’Istituto, entro il limite massimo del quadruplo dell’importo delle trattenute o dei versamenti omessi.
È richiamato anche il penultimo comma del medesimo art. 40, che prevede a carico del lavoratore pensionato l’obbligo di versare una somma pari al doppio delle trattenute non effettuate quando egli ometta di dichiarare al datore di lavoro la propria qualità di pensionato.
Sul piano penale, viene ricordato l’art. 2, comma 1, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella L. 11 novembre 1983, n. 638, come successivamente sostituito e ribadito, che punisce con reclusione fino a tre anni e multa fino a L. 2.000.000 l’omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti, quando le somme non risultino versate nei termini di legge. Il versamento entro sei mesi dalla scadenza, e comunque prima dell’apertura del dibattimento se anteriore, estingue il reato.
Distinzione tra responsabilità del lavoratore e del datore di lavoro
La circolare sottolinea che l’art. 40 del D.P.R. n. 488/1968 contempla due responsabilità diverse e alternative, che non concorrono tra loro per il medesimo periodo e per la stessa infrazione:
- responsabilità del lavoratore pensionato, quando non abbia reso la dichiarazione al datore di lavoro;
- responsabilità del datore di lavoro, quando, pur essendo a conoscenza della qualità di pensionato del dipendente o avendo il lavoratore adempiuto ai propri obblighi, non effettui le trattenute, le effettui in misura inferiore o, pur avendole operate, non le versi.
Per il lavoratore la sanzione è fissa e predeterminata dalla legge, pari al doppio delle trattenute non effettuate. Per il datore di lavoro, invece, la sanzione è rimessa alla determinazione del Comitato Esecutivo entro il tetto massimo del 400%, con valutazione caso per caso.
Criteri di valutazione e graduazione della sanzione
Il documento richiama le deliberazioni del Comitato Esecutivo del 6 marzo 1975, del 7 dicembre 1983 e del 25 maggio 1990, che fissano criteri generali di valutazione. L’ultima deliberazione, confermativa e integrativa della prima, ha precisato due profili rilevanti:
- sono perseguibili anche le fattispecie oggetto di denuncia spontanea dell’inosservanza;
- la recidiva sussiste quando il datore di lavoro sia già stato colpito da altro provvedimento sanzionatorio nel decennio precedente all’accertamento della nuova violazione.
In caso di recidiva, la sanzione va applicata nella misura immediatamente superiore a quella altrimenti prevista, fino al limite del 400%.
La circolare precisa anche che l’infrazione è normalmente meno grave quando il datore di lavoro abbia denunciato spontaneamente l’irregolarità o, per errore o buona fede, abbia operato trattenute insufficienti poi integrate nel termine assegnato; è invece valutata più severamente quando non siano state effettuate le trattenute o quando le trattenute, pur operate o esposte nel DM10/M, non siano state poi versate all’Istituto.
Viene inoltre ribadito che, oltre alle sanzioni dell’art. 40, non possono essere richiesti interessi sulle somme dovute per trattenute pensione-lavoro non versate o non operate.
Istruttoria delle pratiche e elementi da trasmettere
Per l’istruttoria delle pratiche da sottoporre al Comitato Esecutivo, le Sedi devono trasmettere alla Direzione Generale, Servizio Riscossione Contributi e Vigilanza, Gruppo Lavoro Sanzioni, soltanto i casi in cui l’omissione sia imputabile al datore di lavoro e non al lavoratore pensionato.
La circolare segnala che è stata predisposta una scheda istruttoria in due parti:
- la Parte I, da compilare per tutti i casi;
- la Parte II, da utilizzare solo quando il datore di lavoro sostenga che il rapporto contestato in sede ispettiva non sia subordinato.
Per consentire una corretta graduazione della sanzione, le Sedi devono fornire elementi completi e omogenei, tra cui:
- tipo di infrazione;
- importo complessivo delle trattenute omesse;
- periodo dell’omissione;
- dati del pensionato e della pensione;
- descrizione analitica della violazione;
- eventuale regolarizzazione entro il termine assegnato;
- eventuale collegamento con irregolarità sui libri paga e matricola o con DM10/M insoluti;
- eventuale recidiva e relative precedenti sanzioni;
- prova della dichiarazione resa dal dipendente circa la propria qualità di pensionato.
Rapporti di lavoro contestati come autonomi
La circolare dedica attenzione alle ipotesi in cui il datore di lavoro contesti la subordinazione del rapporto con il pensionato. In tali casi, l’accertamento della natura subordinata del rapporto è presupposto essenziale per stabilire se la trattenuta debba essere effettuata e se l’omissione sia sanzionabile.
Le Sedi devono quindi acquisire e trasmettere tutti gli elementi utili a dimostrare la subordinazione, anche ai fini della valutazione sull’eventuale errore scusabile o sulla malafede del datore di lavoro. La Parte II della scheda richiede, tra l’altro:
- tipo di attività o mansioni svolte;
- eventuale precedente prestazione del lavoratore alle dipendenze dello stesso datore prima della pensione;
- criteri con cui il rapporto era stato qualificato come non subordinato;
- eventuale ricorso amministrativo o giurisdizionale e suo esito;
- valutazione della Sede sulla possibile buona fede o sull’intento elusivo.
Omissioni parziali, 13ª mensilità e altre ipotesi ricorrenti
Tra le omissioni parziali richiamate figurano, a titolo esemplificativo:
- il mancato aggiornamento dell’importo della trattenuta per effetto della perequazione automatica;
- la mancata trattenuta sulla sesta giornata nel caso di settimana corta;
- l’omessa trattenuta sulla sola 13ª mensilità.
Nel caso di omissione sulla 13ª mensilità, la scheda richiede di indicare l’importo anno per anno. La circolare precisa inoltre che, ove la trattenuta sia stata effettuata in misura inferiore al dovuto per errore o buona fede, va indicato se il datore di lavoro abbia poi versato la differenza nel termine assegnato dalla Sede.
DM10/M insoluti
La circolare evidenzia che alcuni datori di lavoro ritengono erroneamente di adempiere agli obblighi di versamento delle trattenute anche tramite la presentazione di modelli DM10/M totalmente o parzialmente insoluti. Tale impostazione è errata: la violazione sussiste ogni volta che l’importo effettivamente versato risulti inferiore al totale delle ritenute dovute.
Le Sedi devono quindi informare diffusamente i datori di lavoro che, in simili casi, la penalità applicabile può variare dal 300% al 400%.
Comunicazioni dei datori di lavoro ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 463/1983
La circolare richiama anche l’obbligo del datore di lavoro che abbia alle dipendenze o assuma pensionati di invalidità di darne tempestiva comunicazione all’INPS, con indicazione dell’importo della retribuzione corrisposta, ai sensi dell’art. 8, comma 3, del D.P.R. n. 463/1983, convertito nella L. n. 638/1983. La mancata comunicazione comporta una sanzione amministrativa di L. 1.000.000, applicata secondo la procedura della L. n. 689/1981.
La circolare avverte che, in occasione di tali comunicazioni, possono emergere irregolarità nelle trattenute pensione-lavoro; in tal caso le Sedi devono effettuare gli accertamenti necessari per recuperare eventuali trattenute non operate e, se del caso, irrogare le sanzioni previste dall’art. 40 del D.P.R. n. 488/1968.
Scheda istruttoria allegata
In allegato è riportata una scheda istruttoria destinata alle Sedi per la segnalazione delle pratiche da sottoporre al Comitato Esecutivo. La scheda richiede, nella Parte I, dati identificativi della ditta, data dell’accertamento o della denuncia spontanea, tipo di infrazione, importi e periodi, descrizione della violazione, eventuale omissione sulla 13ª mensilità, collegamenti con libri paga e matricola o DM10/M, eventuale regolarizzazione, recidiva e prova della dichiarazione del pensionato.
La Parte II, da compilare solo nei casi di contestazione della subordinazione, richiede invece elementi dettagliati sul rapporto di lavoro, sulle mansioni svolte, sulla storia lavorativa del pensionato presso lo stesso datore, sui criteri di qualificazione del rapporto e sugli eventuali gravami proposti.
Nel complesso, la circolare mira a uniformare l’azione delle Sedi sia nella fase di accertamento sia nella trasmissione delle pratiche sanzionatorie, assicurando che il Comitato Esecutivo disponga di un quadro istruttorio completo per la determinazione della sanzione nei casi di inosservanza della normativa sulle trattenute pensione-lavoro.
Punti principali
Quadro normativo e cumulabilità delle sanzioni
La circolare richiama l’art. 40, comma 2, del D.P.R. n. 488/1968, che prevede per il datore di lavoro che ometta, in tutto o in parte, le trattenute dovute ai pensionati o non versi le ritenute all’INPS una somma determinata dal Comitato Esecutivo fino a quattro volte l’importo delle trattenute o dei versamenti omessi. Viene ribadito che la sanzione penale prevista dall’art. 2 del D.L. n. 463/1983 per l’omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali non esclude la sanzione amministrativa ex art. 40, trattandosi di fattispecie diverse.
Responsabilità del lavoratore e del datore di lavoro
La circolare distingue due responsabilità alternative: quella del lavoratore pensionato, che ometta di dichiarare per iscritto al datore di lavoro la propria qualità di pensionato, con sanzione pari al doppio delle trattenute non effettuate; e quella del datore di lavoro, che non operi le trattenute, le operi in misura inferiore o, pur avendole operate, non le versi all’Istituto. Per il lavoratore la sanzione è fissa e irriducibile; per il datore di lavoro la sanzione è graduabile entro il limite massimo del 400%.
Criteri di graduazione, recidiva e gravità della condotta
Il Comitato Esecutivo conserva un ampio margine di discrezionalità nella determinazione della sanzione, sulla base di criteri generali già fissati con deliberazioni del 6 marzo 1975, del 7 dicembre 1983 e del 25 maggio 1990. La circolare precisa che sono perseguibili anche le denunce spontanee e che la recidiva sussiste se il datore di lavoro è già stato destinatario di un provvedimento sanzionatorio nel decennio precedente all’accertamento della nuova infrazione; in tale ipotesi la sanzione va applicata nella misura immediatamente superiore a quella ordinaria, fino al limite del 400%. Sono considerate meno gravi le omissioni denunciate spontaneamente o sanate nel termine assegnato, più gravi le omissioni totali o l’omesso versamento di trattenute operate o evidenziate sul DM10/M.
Istruttoria delle pratiche e dati da trasmettere
Le Sedi devono segnalare alla Direzione Generale, Servizio Riscossione Contributi e Vigilanza, Gruppo Lavoro Sanzioni, solo i casi in cui la responsabilità sia del datore di lavoro e non del pensionato. A tal fine è prevista una scheda istruttoria articolata in due parti: la prima per i dati generali dell’infrazione, la seconda da compilare quando il datore di lavoro contesti la subordinazione del rapporto. Devono essere indicati importo e periodo dell’omissione, dati della pensione, descrizione dell’inadempienza, eventuali regolarizzazioni, recidiva e elementi probatori sulla conoscenza da parte del datore della qualità di pensionato del dipendente.
Casistiche particolari e esclusioni
La circolare richiama alcuni casi specifici di omissione parziale, come la mancata trattenuta sulla sesta giornata nella settimana corta, l’omissione sulla 13ª mensilità e il mancato aggiornamento periodico delle trattenute. Precisa inoltre che, per pensioni indirette e di reversibilità, le sanzioni dell’art. 40 non si applicano alle quote aggiuntive in cifra fissa incumulabili con la retribuzione, mentre le relative ritenute devono essere recuperate con gli interessi legali. Non possono essere richiesti interessi sulle somme dovute a titolo di trattenute pensione-lavoro non versate o non operate.
DM10/M insoluti e comunicazioni ex art. 8 D.P.R. n. 463/1983
Viene chiarito che il semplice invio di modelli DM10/M totalmente o parzialmente insoluti non equivale ad adempimento dell’obbligo di versamento delle trattenute operate ai pensionati: la trasgressione permane se l’importo effettivamente versato è inferiore al complesso delle ritenute dovute. Le Sedi devono inoltre monitorare le comunicazioni dei datori di lavoro che assumono pensionati di invalidità ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 463/1983, poiché da tali adempimenti possono emergere omissioni nelle trattenute; in questi casi vanno svolti gli accertamenti necessari e, se del caso, applicate le sanzioni ex art. 40.
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