Circolare numero 211 del 24-9-1990
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce ulteriori risposte a quesiti interpretativi in materia pensionistica, integrando la circolare n.36 del 9 febbraio 1990. I chiarimenti riguardano in particolare i criteri per il diritto e il calcolo delle pensioni ai superstiti, l’integrazione al trattamento minimo in presenza di più pensioni o di sentenze della Corte costituzionale, diverse fattispecie di prepensionamento, l’inabilità pensionabile, le maggiorazioni per ex combattenti, l’accredito di periodi di servizio militare e i supplementi di pensione. Vengono inoltre precisati termini, decorrenze, effetti del nuovo matrimonio, valutazione dei redditi e limiti di prescrizione.
Chiarimenti su pensioni ai superstiti, integrazione al minimo, prepensionamento, invalidità, maggiorazioni combattentistiche e supplementi
Chiarimenti su pensioni ai superstiti, integrazione al minimo, prepensionamento e altre prestazioni
La circolare raccoglie una serie di chiarimenti interpretativi forniti dall’Istituto in materia di prestazioni pensionistiche, in continuità con la circolare n. 36 del 9 febbraio 1990. I quesiti affrontano temi eterogenei ma accomunati dalla necessità di uniformare i criteri applicativi su reversibilità, integrazione al minimo, prepensionamento, inabilità, maggiorazioni per ex combattenti, accredito contributivo e supplementi di pensione.
Pensione ai superstiti
Figli inabili e definizione di inabilità
Per i decessi intervenuti dopo l’entrata in vigore della legge 12 giugno 1984, n. 222, il requisito dell’inabilità per i figli superstiti deve essere accertato esclusivamente ai sensi dell’art. 2, comma 1, della stessa legge, che richiede la assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Viene quindi escluso il richiamo al concetto di "proficuo lavoro" di cui all’art. 2, comma 2, della legge 13 marzo 1988, n. 69, poiché tale nozione rileva soltanto ai fini dei limiti reddituali per l’assegno per il nucleo familiare.
Contitolarità della pensione ai superstiti
Nel caso in cui, dopo il decesso di uno dei contitolari della pensione ai superstiti, rimanga un solo titolare, non è necessario procedere a un nuovo accertamento dello stato di inabilità dell’unico superstite. La circolare ribadisce che il diritto di ciascun contitolare è autonomo rispetto a quello degli altri; la variazione del numero dei titolari può incidere sulla misura della prestazione, ma non sul diritto del superstite rimasto.
Superstiti affetti dal morbo di Hansen
Per i superstiti affetti dal morbo di Hansen ricoverati in ospedale, il requisito del carico richiesto dall’art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 si considera sussistente in un’accezione ampia. Il ricovero ospedaliero non vale, di per sé, a escludere il requisito.
Calcolo della pensione ai superstiti e integrazione al minimo
La circolare precisa i criteri da seguire quando, a seguito della cessazione di un contitolare, occorre rideterminare la pensione ai superstiti.
Se alla data di cessazione della contitolarità la prestazione era integrata al trattamento minimo ai sensi dell’art. 6, comma 11-bis, della legge n. 638/1983, all’unico titolare spetta comunque l’importo cristallizzato del trattamento minimo vigente nel mese in cui è cessata la contitolarità, salvo che il soggetto sia titolare di altra pensione cui spetti prioritaria integrazione o cristallizzazione.
Se invece, prima della cessazione del contitolare, la pensione ai superstiti era superiore al minimo, l’importo dovrà essere ricalcolato sin dall’origine in base all’aliquota prevista per l’unico titolare, con perequazione secondo i coefficienti di rivalutazione intervenuti nel tempo.
L’eventuale diritto all’integrazione al minimo potrà essere riconosciuto solo dal mese successivo alla cessazione della contitolarità e sempre che siano rispettati i requisiti reddituali dell’art. 6 della legge n. 638/1983.
Nuovo matrimonio del coniuge superstite
Viene distinta l’ipotesi del divorzio da quella dell’annullamento del matrimonio. Solo l’annullamento dichiarato dal Tribunale ecclesiastico ha effetti retroattivi tali da consentire il ripristino della pensione di reversibilità, perché il matrimonio nullo si considera come mai esistito.
Nel caso di divorzio, invece, il nuovo matrimonio produce effetti giuridici fino al passaggio in giudicato della sentenza di cessazione degli effetti civili. Poiché la legge collega la perdita del diritto alla reversibilità al solo fatto del nuovo matrimonio, il diritto si estingue definitivamente al momento della nuova nozze e non viene riacquistato se, successivamente, il matrimonio viene sciolto per divorzio.
Domande presentate da alcuni soltanto dei superstiti
Se nel corso dell’istruttoria di una domanda di prestazioni per morte emergono altri superstiti aventi diritto, la pensione deve essere liquidata al richiedente limitatamente alla quota di spettanza, calcolata tenendo conto dell’aliquota correlata alla presenza degli ulteriori aventi titolo.
Integrazione al trattamento minimo
Pluralità di pensioni già integrate al 30 settembre 1983
Per i soggetti titolari, al 30 settembre 1983, di più pensioni integrate al minimo, una delle prestazioni deve essere ricondotta all’importo di calcolo spettante a quella data, mentre l’altra, individuata come prioritaria dall’art. 6, comma 3, della legge n. 638/1983, conserva il diritto all’integrazione oppure alla cristallizzazione del minimo, se esistono redditi ostativi.
La circolare richiama le regole operative già fissate in precedenti istruzioni e precisa che i codici importo devono essere segnalati correttamente sulla pensione riliquidata e su quella non integrata, mediante il pannello DB1 della procedura di ricostituzione PGM 480.
Integrazione tra AGO e gestioni speciali
Non è previsto il trasferimento dell’integrazione al trattamento minimo da una pensione all’altra durante l’erogazione, una volta operata la scelta iniziale della pensione da integrare in presenza di plurititolarità. Ciò vale anche nei rapporti tra pensione a carico dell’A.G.O. e pensione a carico di una gestione speciale per lavoratori autonomi.
Sentenze della Corte costituzionale e atti interruttivi
Ai fini dell’applicazione retroattiva delle sentenze della Corte costituzionale in materia di integrazione al minimo, anche i ricorsi contro il silenzio-rifiuto devono essere considerati manifestazioni di volontà utili a ottenere la prestazione. Non è quindi necessaria una nuova domanda formale per i conguagli spettanti.
La circolare chiarisce inoltre che, per la prescrizione, valgono come atti interruttivi tutte le manifestazioni di volontà dirette a ottenere l’integrazione al minimo, quali domande, ricorsi, istanze e solleciti, purché intervenute nel decennio precedente la domanda fondata sulla sentenza costituzionale. La prescrizione decorre per periodi decennali successivi ogni volta che intervenga un nuovo atto valido.
Domande pendenti alla data della declaratoria di incostituzionalità
Le domande di integrazione al minimo ancora pendenti quando interviene la dichiarazione di incostituzionalità devono essere definite come se fossero state presentate il giorno successivo alla pubblicazione della sentenza, analogamente a quanto già previsto per i ricorsi non definiti.
Redditi da lavoro agricolo e criteri di valutazione
Ai fini dell’integrazione al trattamento minimo, i redditi da lavoro agricolo dipendente vanno valutati sulla base di quelli effettivamente percepiti e dichiarati, non delle retribuzioni convenzionali fissate con decreto ministeriale. Resta ferma la facoltà dell’Istituto di verificare la veridicità delle dichiarazioni.
Più in generale, la valutazione del reddito va compiuta con riferimento alla effettiva disponibilità dello stesso nell’anno considerato, a prescindere dalla coincidenza tra periodo di percezione e anno di riferimento. L’integrazione non spetta più dall’anno in cui vengono superati i limiti reddituali e la pensione deve essere cristallizzata nell’importo in pagamento.
Prescrizione degli arretrati
La circolare afferma che, per le differenze di rate dovute a titolo di integrazione al minimo in conseguenza di pronunce della Corte costituzionale, si applica la prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c., in coerenza con l’orientamento giurisprudenziale richiamato e con le istruzioni già impartite con la circolare n. 164 del 24 luglio 1989.
Prepensionamento
Contributo finanziario a carico del datore di lavoro
Il decesso del lavoratore prima del compimento dell’età pensionabile non fa venir meno l’obbligo del datore di lavoro di versare le residue rate del contributo finanziario previsto per il prepensionamento. Il contributo è qualificato come corrispettivo forfettario richiesto per l’ammissione del dipendente al trattamento anticipato.
Lavoro successivo alla decorrenza del prepensionamento
Le settimane comprese tra la risoluzione del rapporto di lavoro e il raggiungimento dell’età pensionabile sono solo un parametro per il calcolo dell’aumento convenzionale dell’anzianità contributiva; non possono essere considerate come un periodo nel quale il beneficio copra eventuali contributi successivi.
I contributi versati dopo la decorrenza del prepensionamento devono essere utilizzati per liquidare uno o più supplementi di pensione ai sensi dell’art. 7 della legge n. 155/1981.
Prepensionamento e titolarità di altre pensioni
La presenza di una pensione a carico di una gestione speciale per lavoratori autonomi non impedisce, di per sé, l’accesso al prepensionamento ex art. 16 della legge n. 155/1981, se ricorrono le condizioni soggettive e oggettive richieste. La medesima logica di tutela vale anche per le fattispecie richiamate dall’art. 2-ter della legge n. 114/1974.
Fallimento di aziende industriali
La sospensione dei licenziamenti conseguente al fallimento di aziende industriali, prevista ai fini della cassa integrazione straordinaria, non preclude il diritto al pensionamento anticipato. La prestazione può essere riconosciuta dal primo giorno del mese successivo alla cessazione del trattamento di integrazione salariale, purché siano soddisfatte tutte le condizioni di legge, compresi il decreto ministeriale e la deliberazione CIPI presupposti dalla normativa.
Termini per la domanda
Il termine di 60 giorni per presentare la domanda di pensionamento anticipato decorre dalla risoluzione del rapporto di lavoro, non dalla pubblicazione del decreto ministeriale di concessione del trattamento di integrazione salariale.
Per le proroghe e le sanatorie successive, la circolare richiama i decreti-legge n. 390/1989, n. 20/1990 e n. 82/1990. In particolare:
- le domande tardive possono essere convalidate se presentate all’impresa entro il 13 febbraio 1990 e trasmesse all’INPS entro il 23 febbraio 1990;
- per la disciplina prorogata dal D.L. n. 82/1990, il termine del 30 giugno 1990 vale anche per i lavoratori che avevano maturato i requisiti in precedenza ma non avevano presentato domanda nei termini fissati dal CIPI;
- il termine di trasmissione delle domande all’INPS da parte delle imprese è perentorio, ma si considera rispettato se pervengono i documenti dei lavoratori prepensionabili entro il termine previsto.
Invalidità pensionabile
Perfezionamento successivo del requisito sanitario
Se la domanda di pensione di inabilità è presentata mentre è ancora in godimento l’assegno di invalidità e il requisito sanitario viene perfezionato solo successivamente, anche in pendenza di giudizio, la pensione può essere liquidata dal primo giorno del mese successivo al perfezionamento del requisito. Fino a tale data resta in pagamento l’assegno di invalidità.
Domanda riferita a un assicurato deceduto subito dopo la presentazione
La domanda di pensione di inabilità può considerarsi validamente presentata anche se sottoscritta dagli eredi in presenza di coma irreversibile. Tuttavia, sul piano medico-legale, la circolare esclude il diritto alla prestazione quando l’assicurato, prima del trauma o dell’evento mortale, non versava già in una condizione di assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Viene precisato che l’oggetto della valutazione deve essere la patologia o menomazione antecedente all’evento che ha causato la morte, la quale deve di per sé essere invalidante o inabilitante e avere carattere di permanenza. Se l’assicurato era sostanzialmente sano fino all’evento improvviso, la domanda va respinta.
Maggiorazioni pensionistiche per ex combattenti
Sono riconosciute le maggiorazioni ex art. 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140 e ex art. 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 544 anche ai condannati per diserzione successivamente riabilitati, poiché la riabilitazione elimina la causa di esclusione.
Sono inoltre ammessi ai benefici i partecipanti all’ultimo conflitto mondiale che abbiano prestato servizio come infermieri della C.R.I. in treni ospedale, navi ospedale, ospedali attendati o posti di soccorso, se la partecipazione risulta annotata nel documento matricolare.
Art. 1 della legge n. 140/1985: maggiorazione sociale e aumento della pensione sociale
La circolare affronta il coordinamento tra la maggiorazione sociale e l’aumento della pensione sociale quando i coniugi siano entrambi potenzialmente interessati ai benefici.
Pur potendo spettare, in linea di principio, ad entrambi i coniugi sulla base del reddito posseduto prima della domanda, ai fini della permanenza del diritto occorre considerare il reddito effettivamente percepito nel corso dell’anno. Poiché l’aumento della pensione sociale non va computato nel limite reddituale per la maggiorazione sociale, l’attribuzione dell’aumento al coniuge può determinare la revoca o la riduzione della maggiorazione già in godimento all’altro coniuge.
Art. 49 della legge n. 153/1969: accredito del servizio militare
I periodi di servizio militare non utilizzati nella liquidazione della pensione statale possono essere accreditati nell’assicurazione IVS, anche se sulla pensione pubblica siano stati riconosciuti benefici combattentistici. Tali benefici, infatti, dipendono dalla qualifica di combattente o equiparata e non incidono sul computo del servizio militare.
Le domande precedentemente respinte per insufficienza contributiva possono quindi essere riesaminate alla luce dei criteri successivamente adottati dall’Istituto in conformità alla giurisprudenza di legittimità.
Supplementi di pensione
Per i supplementi di pensione riferiti a contribuzione da lavoro agricolo dipendente e liquidati su pensioni a carico delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi, si applicano le regole previste per gli operai agricoli dall’art. 7 della legge n. 638/1983, commi 9-12-bis.
La circolare ribadisce che il sistema di calcolo retributivo esteso dall’art. 7 della legge n. 155/1981 si applica anche ai supplementi, con rinvio alle disposizioni generali sul calcolo delle pensioni retributive.
Decorrenza della pensione di anzianità
Non è possibile ottenere la pensione di anzianità con decorrenza dal mese successivo al collocamento in aspettativa per motivi personali se il rapporto di lavoro non è stato risolto. La condizione essenziale resta infatti la cessazione definitiva del rapporto di lavoro.
Punti principali
Pensioni ai superstiti
Vengono chiariti i criteri per il riconoscimento del diritto ai figli inabili, precisando che per i decessi successivi al 1 luglio 1984 l’inabilità va accertata secondo l’art. 2 della legge n. 222/1984, cioè come assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Per i superstiti affetti dal morbo di Hansen ricoverati, il requisito del carico si considera sussistente anche in presenza di ricovero ospedaliero. In tema di calcolo della pensione ai superstiti, l’Istituto conferma i criteri già seguiti anche per la quota di integrazione al minimo e per la rideterminazione dopo la cessazione di un contitolare. Si precisa inoltre che, in caso di nuovo matrimonio del coniuge superstite, il successivo divorzio non consente il ripristino della reversibilità, mentre il mero venir meno di un contitolare non impone un nuovo accertamento dell’inabilità dell’altro. Le domande presentate da uno solo dei superstiti danno luogo alla liquidazione della quota spettante sulla base degli altri aventi diritto individuati in istruttoria.
Integrazione al trattamento minimo
La circolare disciplina il trattamento delle pensioni integrate al minimo in presenza di più prestazioni, confermando la scelta della pensione da integrare secondo l’art. 6 della legge n. 638/1983 e le regole applicative già fissate dall’Istituto. Vengono forniti chiarimenti sulla conservazione dell’importo cristallizzato e sul ricalcolo della prestazione al venir meno di un contitolare, nonché sulla impossibilità di trasferire successivamente l’integrazione tra pensioni AGO e pensioni delle gestioni speciali. In materia di sentenze della Corte costituzionale, si afferma che ricorsi, domande, istanze e solleciti valgono come atti interruttivi della prescrizione e che le domande ancora pendenti alla data della dichiarazione di incostituzionalità possono essere considerate presentate il giorno successivo alla pubblicazione della sentenza. Si chiarisce inoltre che, per il lavoro agricolo dipendente, rilevano i redditi effettivamente percepiti e non le retribuzioni convenzionali, mentre la valutazione del reddito deve avvenire con riferimento all’effettiva disponibilità nell’anno considerato. Infine, le differenze di rate per integrazione al minimo dovute per effetto di pronunce costituzionali sono soggette alla prescrizione decennale.
Prepensionamento
Sono affrontate diverse questioni relative al pensionamento anticipato ex art. 16 della legge n. 155/1981 e alle successive proroghe normative. Si stabilisce che il decesso del lavoratore non estingue l’obbligo del datore di lavoro di versare le residue rate del contributo finanziario per l’accesso al prepensionamento. I contributi versati dopo la decorrenza del trattamento devono essere utilizzati per supplementi di pensione e non per l’aumento convenzionale già attribuito. Viene confermata l’ammissibilità del prepensionamento anche per chi sia titolare di pensione a carico di una gestione speciale autonoma, se possiede i requisiti richiesti. Per i casi di fallimento di aziende industriali si ribadisce che la sospensione dei licenziamenti non impedisce il diritto al prepensionamento, purché ricorrano le condizioni di legge. Sono poi precisati i termini per la domanda: il termine di 60 giorni decorre dalla risoluzione del rapporto di lavoro; per le domande tardive sono richiamate le sanatorie e le proroghe disposte dai decreti-legge n. 20/1990 e n. 82/1990, fino al nuovo termine del 30 giugno 1990 per alcune platee di lavoratori.
Invalidità pensionabile
In caso di domanda di pensione di inabilità, se il requisito sanitario si perfeziona solo successivamente, in pendenza di giudizio, la prestazione può essere liquidata dal primo giorno del mese successivo al perfezionamento, mantenendo fino ad allora l’assegno di invalidità. Per contro, viene esclusa la pensione di inabilità quando l’assicurato decede subito dopo la domanda senza che, prima dell’evento, fosse già presente l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa; non è sufficiente che l’inabilità venga fatta discendere da un evento improvviso verificatosi in prossimità del decesso.
Maggiorazioni per ex combattenti e altri benefici
Si riconosce il diritto alle maggiorazioni pensionistiche previste per gli ex combattenti anche ai condannati per diserzione successivamente riabilitati, poiché la riabilitazione fa venir meno la causa ostativa. Sono inoltre ammessi ai benefici i partecipanti all’ultimo conflitto mondiale che abbiano operato come infermieri della C.R.I. in treni e navi ospedali, ospedali attendati o posti di soccorso, se ciò risulta dalla documentazione matricolare.
Maggiorazione sociale e aumento della pensione sociale
In applicazione dell’art. 1 della legge n. 140/1985, viene chiarito che il diritto alla maggiorazione sociale di un pensionato può venir meno se il coniuge ottiene l’aumento della pensione sociale, poiché ai fini del limite reddituale va considerato il reddito effettivamente percepito nel corso dell’anno e l’aumento della pensione sociale non va incluso nel limite. La circolare evidenzia un effetto a catena: l’attribuzione dell’aumento della pensione sociale, anche in misura parziale, può comportare la riduzione o la revoca della maggiorazione sociale già in pagamento all’altro coniuge.
Accredito del servizio militare e supplementi
Ai fini dell’accredito nell’assicurazione IVS dei periodi di servizio militare non utilizzati nella pensione statale, è irrilevante che sulla pensione statale siano stati riconosciuti benefici combattentistici. Le domande precedentemente respinte per insufficienza contributiva possono essere riesaminate sulla base dei criteri successivamente adottati dall’Istituto. Per i supplementi di pensione su prestazioni a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, relativi a contribuzione da lavoro agricolo dipendente, si applicano le regole di calcolo previste per gli operai agricoli dall’art. 7 della legge n. 638/1983, commi 9-12 bis.
Decorrenza della pensione di anzianità
Si esclude la possibilità di far decorrere la pensione di anzianità dal mese successivo al collocamento in aspettativa per motivi personali, quando il rapporto di lavoro non sia ancora stato risolto. Il diritto alla prestazione presuppone infatti la definitiva cessazione del rapporto di lavoro.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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