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Circolare

Circolare numero 210 del 21-9-1990

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina la corresponsione di un’indennità, pari all’integrazione salariale, per i dipendenti delle imprese di trasporto a fune operanti a fini turistici in territori montani colpiti da carenza di neve nei primi due mesi del 1990. Vengono indicati i beneficiari, la misura e la durata del trattamento, i benefici accessori, l’esclusione del contributo addizionale, nonché le istruzioni operative per la domanda, la certificazione comunale, la liquidazione diretta e la contabilizzazione delle somme e dei recuperi.

Indennità ex art. 2 legge n. 222/1990 per lavoratori di imprese di trasporto a fune turistiche in territori montani

Indennità ex art. 2 legge n. 222/1990 per il settore del trasporto a fune turistico

La circolare fornisce le istruzioni applicative per la corresponsione dell’indennità prevista dall’art. 2 della legge 30 luglio 1990, n. 222, in favore dei dipendenti di imprese che esercitano servizi di trasporto a fune con finalità turistiche in territori montani colpiti da eccezionali fenomeni di carenza di precipitazioni nevose. La prestazione è riconosciuta per i periodi di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro verificatisi nei primi due mesi del 1990.

Ambito di applicazione e soggetti beneficiari

Sono destinatari della provvidenza i lavoratori occupati alla data del 1 gennaio 1990 alle dipendenze di imprese esercenti servizi di trasporto a fune operanti con finalità turistiche nei territori montani. La circolare precisa che il riferimento riguarda anche impiegati e apprendisti, per espressa previsione normativa.

Per l’individuazione delle imprese interessate occorre verificare:

  • che l’impianto sia situato in tutto o in parte in territorio classificato montano ai sensi dell’art. 9 del DPR 29 settembre 1973, n. 601;
  • che esista una connessione diretta tra l’attività turistica di trasporto persone e l’innevamento del suolo.

Rientrano quindi nella disciplina gli impianti di risalita, gli skilift, le cabinovie, le funivie e gli altri impianti analoghi che abbiano sospeso o ridotto l’attività in diretta dipendenza della carenza di neve.

Misura dell’indennità

L’indennità è parametrata al trattamento di integrazione salariale previsto dalla legge 20 maggio 1975, n. 164. La misura è pari all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, riferite al periodo compreso fra lo zero e il limite dell’orario contrattuale, con un massimo di 40 ore settimanali.

La prestazione è inoltre soggetta:

  • al limite massimo mensile previsto dalla legge 13 agosto 1980, n. 427, vigente per i trattamenti straordinari di integrazione salariale;
  • alla riduzione introdotta dall’art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, nella misura dell’aliquota vigente al 1 gennaio 1990, pari al 4,69%.

Durata del trattamento

La corresponsione copre l’intero periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa compreso nei due mesi decorrenti dal 1 gennaio 1990. La circolare precisa che, poiché il termine del 28 febbraio 1990 cade nel corso di una settimana utilizzata come base di calcolo delle integrazioni salariali, per tale settimana non sono indennizzabili le ore relative ai primi tre giorni del mese di marzo.

Benefici accessori ed effetti previdenziali

Ai titolari dell’indennità spettano, ove dovuti, i trattamenti di famiglia, identificati nell’assegno per il nucleo familiare, in analogia a quanto previsto per i beneficiari delle integrazioni salariali ordinarie e straordinarie.

I periodi per i quali l’indennità è corrisposta sono considerati utili d’ufficio:

  • per il conseguimento del diritto alla pensione di invalidità, vecchiaia e anzianità;
  • per la pensione indiretta;
  • per la determinazione della relativa misura.

Oneri e contributi

La circolare chiarisce che le indennità non sono assoggettate al versamento del contributo addizionale previsto dall’art. 12, comma 2, della legge n. 164/1975. Gli oneri derivanti dalla concessione della provvidenza sono coperti da uno specifico stanziamento a carico del bilancio dello Stato.

Istruzioni operative per domanda e pagamento

Il comma 4 dell’art. 2 richiede che:

  • la domanda di corresponsione dell’indennità sia presentata dal datore di lavoro;
  • alla domanda sia allegato un certificato dell’autorità comunale competente attestante l’avvenuta contrazione o sospensione dell’attività;
  • il pagamento sia effettuato direttamente dalla Sede dell’Istituto territorialmente competente.

La domanda può essere redatta utilizzando il modello IG STR./Aut, conformemente al fac-simile allegato alla circolare n. 1019 EAD del 9 luglio 1985, con l’indicazione della dicitura "Indennita' ex lege n. 222/90".

Il certificato comunale deve attestare che:

  • il territorio in cui opera l’impresa è classificato, anche solo in parte, montano;
  • l’attività di trasporto è esercitata a fini turistici connessi agli sports invernali;
  • la sospensione o riduzione dell’attività è stata determinata direttamente dalla carenza di precipitazioni nevose.

Procedure informatiche e codifica

Per la liquidazione delle prestazioni le Sedi devono utilizzare la procedura automatizzata già in uso per il pagamento diretto dei trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni, opportunamente adattata. La gestione delle provvidenze previste dalla legge n. 222/1990 avviene con il codice legge intervento = 11.

Nel pannello di acquisizione dei dati aziendali occorre inserire:

  • come "Legge Intervento", la lettera "T";
  • come "causa evento", il valore "31".

Gli apprendisti beneficiari devono essere identificati nel pannello dei dati individuali con il codice "O" relativo agli operai. L’operatività delle modifiche procedurali sarà comunicata alle Sedi con apposito messaggio.

Contabilità, recuperi e rendicontazione finale

Per la rilevazione contabile delle erogazioni e dei connessi trattamenti di famiglia sono istituiti i seguenti conti:

  • CIS 30/18, per l’indennità corrisposta direttamente ai lavoratori delle imprese esercenti servizi di trasporto a fune operanti con finalità turistiche;
  • AFR 30/60, per gli assegni per il nucleo familiare connessi e corrisposti direttamente ai lavoratori.

Gli eventuali recuperi devono essere imputati ai conti:

  • CIS 24/18, per i recuperi dell’indennità;
  • AFR 24/60, per i recuperi degli assegni per il nucleo familiare connessi.

La documentazione relativa ai recuperi deve essere archiviata insieme alla domanda che ha dato luogo all’erogazione indebita. A fine esercizio le Sedi devono compilare l’attestazione di cui all’allegato n. 2, verificando la concordanza tra gli importi dichiarati e i saldi dei rispettivi conti. Copia della dichiarazione va trasmessa alla Direzione Generale - Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria e Finanza entro il termine stabilito dalla circolare sulle chiusure contabili.

Punti principali

Beneficiari e ambito applicativo

La provvidenza spetta ai lavoratori, compresi impiegati e apprendisti, occupati alla data del 1 gennaio 1990 alle dipendenze di imprese esercenti servizi di trasporto a fune con finalità turistiche nei territori montani. L’individuazione delle imprese richiede sia che l’impianto sia situato in tutto o in parte in territorio montano ai sensi dell’art. 9 del DPR 29 settembre 1973, n. 601, sia la connessione diretta tra l’attività turistica di trasporto persone e l’innevamento. Sono quindi ricompresi gli addetti a impianti di risalita, skilift, cabinovie, funivie e analoghi impianti che abbiano sospeso o ridotto l’attività per carenza di neve.

Misura dell’indennità

L’indennità è pari al trattamento di integrazione salariale previsto dalla legge 20 maggio 1975, n. 164. L’importo corrisponde all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore non lavorate, calcolate entro il limite dell’orario contrattuale e comunque non oltre 40 ore settimanali. La prestazione è soggetta al massimale mensile previsto dalla legge 13 agosto 1980, n. 427, e alla riduzione introdotta dall’art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, nella misura dell’aliquota vigente al 1 gennaio 1990, pari al 4,69%.

Durata e periodo indennizzabile

La corresponsione riguarda l’intero periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa compreso nei due mesi decorrenti dal 1 gennaio 1990. Poiché il termine del 28 febbraio 1990 cade in una settimana che costituisce il parametro base per il calcolo delle integrazioni salariali, per tale settimana non sono indennizzabili le ore relative ai primi tre giorni di marzo.

Benefici accessori e effetti previdenziali

Ai titolari dell’indennità spettano, se dovuti, i trattamenti di famiglia, identificati nell’assegno per il nucleo familiare. I periodi indennizzati sono inoltre considerati utili d’ufficio ai fini del diritto alla pensione di invalidità, vecchiaia e anzianità, nonché per la pensione indiretta e per la determinazione della relativa misura, ai sensi dell’art. 2, comma 6.

Oneri a carico delle imprese

Le indennità non sono soggette al contributo addizionale previsto dall’art. 12, comma 2, della legge n. 164/1975. L’onere della prestazione è coperto da uno specifico stanziamento a carico del bilancio dello Stato.

Domanda, certificazione comunale e pagamento

La domanda di indennità deve essere presentata dal datore di lavoro e corredata da certificato dell’autorità comunale competente che attesti la contrazione o sospensione dell’attività. La domanda può essere compilata sul modello IG STR./Aut, con la dicitura "Indennita' ex lege n. 222/90". Il certificato comunale deve attestare: classificazione montana, anche parziale, del territorio; svolgimento dell’attività a fini turistici connessi agli sports invernali; diretta dipendenza della sospensione o riduzione dalla carenza di precipitazioni nevose. Il pagamento è effettuato direttamente dalla Sede INPS territorialmente competente.

Gestione procedurale e codici applicativi

Per la liquidazione si utilizza la procedura automatizzata già impiegata per il pagamento diretto dei trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni, opportunamente adattata. Le provvidenze sono identificate dal codice legge intervento 11; nel pannello dei dati aziendali va indicata la lettera "T" come Legge Intervento e il valore "31" come causa evento. Gli apprendisti devono essere identificati nel pannello dei dati individuali con il codice "O" relativo agli operai. Le Sedi saranno informate dell’operatività delle modifiche con apposito messaggio.

Contabilizzazione, recuperi e rendicontazione

Gli importi erogati devono essere rilevati sui conti di nuova istituzione CIS 30/18 per l’indennità e AFR 30/60 per gli assegni al nucleo familiare connessi. Gli eventuali recuperi vanno contabilizzati sui conti CIS 24/18 e AFR 24/60. La documentazione dei recuperi deve essere archiviata con la domanda originaria. A fine esercizio le Sedi devono compilare l’attestazione prevista nell’allegato n. 2, verificando la concordanza tra somme indicate e saldi dei conti; copia della dichiarazione deve essere trasmessa alla Direzione Generale - Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria e Finanza entro il termine fissato dalla circolare di chiusura contabile.

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