Circolare numero 208 del 19-9-1990
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare richiama le sedi alla tempestiva trasmissione dei formulari E303/4 per il rimborso delle prestazioni di disoccupazione anticipate dall’Istituto per conto degli organismi esteri, al fine di evitare la decadenza triennale prevista dal regolamento CEE n. 574/72 e i conseguenti danni finanziari. Vengono fissati termini operativi precisi: invio entro il 31 ottobre 1990 dei moduli ancora giacenti relativi a prestazioni fino al 31 dicembre 1987, e per il futuro trasmissione con anticipo tale da consentire l’inoltro alle istituzioni estere prima del decorso dei tre anni, comunque almeno quattro mesi prima della scadenza. La circolare richiama inoltre la responsabilità gestionale dei dirigenti e introduce la variazione al piano dei conti per le prestazioni erogate per conto di Spagna, Portogallo e Grecia, con l’obbligo di trasmettere il nuovo prospetto di concordanza a ogni semestre.
Scadenze per l’inoltro delle richieste di rimborso agli organismi esteri e aggiornamenti contabili per Spagna, Portogallo e Grecia
Scadenze per l’inoltro delle richieste di rimborso agli organismi esteri e contabilizzazione delle prestazioni
La circolare interviene su due profili connessi alla gestione delle prestazioni di disoccupazione erogate per conto di istituzioni estere: da un lato, la tempestiva trasmissione delle richieste di rimborso ai fini del recupero delle somme anticipate; dall’altro, l’aggiornamento delle modalità contabili per le prestazioni riferite a Spagna, Portogallo e Grecia. Il documento insiste in modo particolare sul rispetto dei termini, evidenziando il rischio di decadenza e le conseguenze in termini di responsabilità gestionale.
Rimborso delle prestazioni e termine di decadenza
L’Istituto eroga, in base agli artt. 69 e 70 del regolamento CEE n. 1408/71, le prestazioni di disoccupazione ai lavoratori che rientrano in Italia, per conto degli organismi previdenziali degli altri Stati membri della Comunità economica europea, utilizzando il formulario E303. Il rimborso viene richiesto successivamente alle istituzioni estere competenti mediante la quarta parte del modello E303, nella quale devono essere riportati tutti gli elementi relativi alle prestazioni erogate nel riquadro 7.
La circolare ricorda che tali richieste devono essere inoltrate quanto prima, non solo per ottenere il rapido reintegro delle somme anticipate, ma soprattutto per evitare che le istituzioni debitrici oppongano il termine di decadenza previsto dall’art. 100, comma 1, del regolamento CEE n. 574/72. In base a tale disposizione, le domande di rimborso riguardanti prestazioni corrisposte oltre tre anni prima dell’inoltro possono non essere prese in considerazione.
Finalità del termine triennale e criticità operative
Viene precisato che la disciplina comunitaria mira a garantire la definizione dei rapporti contabili entro tempi ragionevoli, evitando che le pendenze finanziarie restino sospese per periodi eccessivamente lunghi e consentendo l’iscrizione definitiva delle partite debitorie nei bilanci degli organismi pubblici coinvolti. Nonostante ciò, la circolare segnala che i moduli E303/4 continuano spesso a pervenire oltre tre anni dopo l’erogazione delle indennità, talvolta persino inseriti nella rendicontazione di esercizi successivi.
Tali ritardi hanno determinato lamentele da parte degli organismi esteri, che in diversi casi hanno accettato il rimborso solo dopo lunghi contatti e corrispondenza, qualificando comunque tale accoglimento come eccezionale. La circolare considera questa situazione non più tollerabile, perché produce effetti negativi sulla correntezza dei rapporti in ambito comunitario e può condurre alla perdita definitiva di importi rilevanti.
Obblighi delle SAP e termini di trasmissione
Alle SAP viene richiesto di trasmettere i formulari E303/4 al Reparto IX della Direzione centrale per i rapporti e le convenzioni internazionali con la periodicità già stabilita dal messaggio n. 35445 del 3 agosto 1990. È raccomandato di adottare tutti gli accorgimenti organizzativi necessari per evitare ritardi nella compilazione e nell’invio dei moduli.
In linea generale, la compilazione dei formulari dovrebbe avvenire immediatamente dopo la restituzione del corrispondente DS.P.1 da parte degli organi erogatori. Inoltre, viene imposto che tutti i moduli E303/4 ancora giacenti e relativi a prestazioni erogate fino al 31 dicembre 1987 siano trasmessi entro il 31 ottobre 1990, così da consentire al Reparto IX di predisporre e inoltrare prima della fine del 1990 le richieste di rimborso per tutti i crediti arretrati.
Per il futuro, i moduli relativi a ciascun anno civile devono essere trasmessi nel rigoroso rispetto delle scadenze della circolare n. 2039/PRS del 22 dicembre 1982 e, comunque, in modo da non superare i tempi utili per l’inoltro alle istituzioni estere prima della scadenza triennale. Se non è stato possibile rispettare i termini ordinari per giustificati motivi, i moduli devono comunque pervenire almeno quattro mesi prima della scadenza dei tre anni; viene portato l’esempio delle prestazioni corrisposte nel 1988, per le quali l’invio al Reparto IX deve avvenire entro il 31 agosto 1991.
Responsabilità gestionale e vigilanza dei dirigenti
La circolare avverte espressamente che il mancato rispetto dei termini comporta per l’Istituto un danno finanziario potenzialmente irreversibile, poiché impedisce il recupero di somme anche consistenti anticipate per conto di istituzioni estere. Le disfunzioni che determinano tali ritardi saranno valutate sotto il profilo della responsabilità gestionale dei dirigenti preposti.
Per questo motivo, i dirigenti delle sedi regionali sono invitati a esercitare una vigilanza attiva e costante, curando con particolare attenzione la regolarità dei flussi documentali e il rispetto delle scadenze operative.
Variazione al piano dei conti per i nuovi Stati membri
La seconda parte della circolare riguarda l’adeguamento della contabilizzazione delle prestazioni erogate per conto di Spagna, Portogallo e Grecia, a seguito della loro adesione alla CEE. Vengono istituite nuove categorie e i relativi conti di competenza, ai quali devono essere imputate le somme risultanti dai modelli DS.P.1 restituiti dagli organi erogatori:
- Spagna: categoria IE, conto DSR 30/57, per le indennità di disoccupazione ai lavoratori provenienti dalla Spagna;
- Portogallo: categoria IP, conto DSR 30/58, per le indennità di disoccupazione ai lavoratori provenienti dal Portogallo;
- Grecia: categoria IGR, conto DSR 30/81, per le indennità di disoccupazione ai lavoratori provenienti dalla Grecia.
I rapporti finanziari con questi tre Paesi restano comunque curati dalla sede centrale.
Nuovo prospetto di concordanza
Contestualmente all’invio dei formulari E303/4 di ciascun semestre, deve essere trasmesso anche il nuovo prospetto di concordanza, secondo il facsimile allegato alla circolare. L’obbligo vale anche per i semestri nei quali non risulti addebitata alcuna partita, a conferma della necessità di mantenere una rendicontazione completa e regolare dei rapporti finanziari con gli Stati interessati.
Punti principali
Rimborso delle prestazioni di disoccupazione e rischio di decadenza
L’Istituto anticipa le prestazioni di disoccupazione ai lavoratori rientrati in Italia, per conto degli organismi previdenziali degli altri Stati membri della CEE, sulla base dei formulari E303 e della relativa quarta parte E303/4. Le richieste di rimborso devono essere inoltrate tempestivamente alle istituzioni estere per ottenere il reintegro delle somme anticipate ed evitare che venga opposto il termine di decadenza di tre anni previsto dall’art. 100, comma 1, del regolamento CEE n. 574/72, in base al quale le domande relative a prestazioni corrisposte oltre tre anni prima possono non essere prese in considerazione.
Termini operativi e recupero degli arretrati
Alle SAP è richiesto di trasmettere al Reparto IX della Direzione centrale per i rapporti e le convenzioni internazionali, entro il 31 ottobre 1990, tutti i modelli E303/4 ancora giacenti e relativi a prestazioni erogate per gli anni fino al 31 dicembre 1987, così da consentire l’invio delle richieste di rimborso prima della fine del 1990. Per il futuro, i moduli devono essere inviati nel rispetto delle scadenze della circolare n. 2039/PRS e, comunque, in modo da non superare i tempi necessari per l’inoltro alle istituzioni estere prima della scadenza del termine triennale.
Anticipo minimo di quattro mesi rispetto alla scadenza triennale
La circolare stabilisce che, qualora per giustificati motivi non sia stato possibile provvedere nei termini ordinari, i moduli relativi a ciascun anno civile devono comunque pervenire indifferibilmente almeno quattro mesi prima della scadenza dei tre anni. Viene fatto l’esempio dei formulari E303/4 relativi a prestazioni corrisposte nel 1988, che devono essere trasmessi entro il 31 agosto 1991.
Responsabilità gestionale e vigilanza dei dirigenti
La circolare sottolinea che il mancato rispetto dei termini espone l’Istituto a perdite finanziarie anche rilevanti, poiché impedisce il recupero di somme anticipate per conto di istituzioni estere. Le disfunzioni che determinano tali ritardi saranno valutate sotto il profilo della responsabilità gestionale dei dirigenti preposti. I dirigenti delle sedi regionali sono pertanto invitati a svolgere una vigilanza costante e accurata per garantire la regolarità e la tempestività degli adempimenti.
Variazione al piano dei conti per Spagna, Portogallo e Grecia
In conseguenza dell’adesione di Spagna, Portogallo e Grecia alla CEE, sono state introdotte nuove categorie e conti di competenza per contabilizzare le indennità di disoccupazione erogate per conto di tali Stati membri: Spagna, categoria IE, conto DSR 30/57; Portogallo, categoria IP, conto DSR 30/58; Grecia, categoria IGR, conto DSR 30/81. I rapporti finanziari con questi Paesi restano curati dalla sede centrale.
Nuovo prospetto di concordanza semestrale
Contestualmente all’invio dei formulari E303/4 di ciascun semestre, deve essere trasmesso anche il nuovo prospetto di concordanza, secondo il facsimile allegato. Il prospetto va inviato alle scadenze previste anche nei semestri in cui non risulti addebitata alcuna partita.
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