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Sentenza

Sentenza n. 9091/2026 - Roma, Sezione 3

per l'ottemperanza al giudicato discendente dalla sentenza del Tribunale di Roma - Sezione Lavoro e Previdenza - n. 3512/2025, depositata e resa pubblica in data 24.03.2025, pronunciata nell’ambito del giudizio introdotto con ricorso R.G. n. 28366/2024, inerente l’accertamento del diritto a usufruire della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”;

Giustizia amministrativa202514025

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro e Previdenza, che aveva riconosciuto il diritto all'accredito di complessivi 1.000 euro sulla Carta docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale di Roma n. 3512/2025, passata in giudicato e ritualmente notificata, con la quale era stato riconosciuto il diritto all'accredito di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023. Ha chiesto l'ordine di esecuzione entro un termine, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna dell'Amministrazione al pagamento di una penalità di mora per ogni successiva violazione o ritardo ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con formula di stile, senza contestare l'inadempimento né allegare l'avvenuto adempimento o fornire giustificazioni dell'inerzia.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile, in quanto ritualmente notificato e diretto all'esecuzione di un provvedimento giurisdizionale definitivo, nonché territorialmente competente ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza del Ministero: era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e l'Amministrazione non aveva dimostrato l'adempimento né fornito giustificazioni. Il giudizio di ottemperanza impone all'Amministrazione di realizzare il risultato pratico riconosciuto dal giudicato, senza discrezionalità sull'an e sul quando dell'esecuzione e con una limitata discrezionalità soltanto sulle modalità operative. Il Ministero è stato quindi ordinato di dare esatta esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della presente decisione, assicurando l'accredito e il pagamento delle somme riconosciute. È stato nominato sin d'ora un commissario ad acta, individuato nel direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, operativo per ulteriori 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione, previa richiesta della ricorrente e previa verifica dell'eventuale adempimento tardivo. La domanda di penalità di mora è stata respinta allo stato, ritenendo non ancora sussistenti i relativi presupposti, salva una successiva richiesta in caso di perdurante inottemperanza. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il provvedimento è stato inoltre trasmesso alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV del Ministero.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Fondano il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti giurisdizionali esecutivi.

  • art. 113, comma 2, c.p.a.

    Riconosce la competenza territoriale del TAR adito per il giudizio di ottemperanza.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il comma 4, lettera e), costituisce la base della richiesta di penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

    Consente la condanna al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o ritardo nell'esecuzione, ma la penalità è stata ritenuta non dovuta allo stato, salva successiva richiesta in caso di perdurante inottemperanza.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l'avvio dell'esecuzione nei confronti delle amministrazioni; il suo decorso ha consentito di accertare l'inottemperanza.

  • art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326

    Ha modificato la disciplina del termine dilatorio richiamato per l'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal titolo giudiziale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il titolo giurisdizionale è definitivo, ritualmente notificato e il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione è decorso, l'Amministrazione deve dimostrare l'avvenuto adempimento o fornire una giustificazione concreta dell'inerzia; in mancanza, sussiste l'inottemperanza.
  • L'obbligo di esecuzione del giudicato vincola l'Amministrazione quanto all'an e al quando dell'adempimento: non possono giustificare l'inerzia ragioni di opportunità amministrativa, difficoltà pratica o carenza finanziaria. Residua soltanto una limitata discrezionalità sulle modalità concrete di esecuzione.
  • Il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'Amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine determinato e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a operare in sostituzione dell'Amministrazione in caso di inutile decorso del termine, previa richiesta dell'interessato.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. non deve essere necessariamente disposta quando, al momento della decisione, non risultino ancora integrati i presupposti per sanzionare una perdurante inosservanza oltre il termine assegnato dal giudice; la relativa domanda può essere riproposta in caso di ulteriore inottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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