Sentenza n. 9091/2026 - Roma, Sezione 3
per l'ottemperanza al giudicato discendente dalla sentenza del Tribunale di Roma - Sezione Lavoro e Previdenza - n. 3512/2025, depositata e resa pubblica in data 24.03.2025, pronunciata nell’ambito del giudizio introdotto con ricorso R.G. n. 28366/2024, inerente l’accertamento del diritto a usufruire della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro e Previdenza, che aveva riconosciuto il diritto all'accredito di complessivi 1.000 euro sulla Carta docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale di Roma n. 3512/2025, passata in giudicato e ritualmente notificata, con la quale era stato riconosciuto il diritto all'accredito di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023. Ha chiesto l'ordine di esecuzione entro un termine, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna dell'Amministrazione al pagamento di una penalità di mora per ogni successiva violazione o ritardo ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con formula di stile, senza contestare l'inadempimento né allegare l'avvenuto adempimento o fornire giustificazioni dell'inerzia.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile, in quanto ritualmente notificato e diretto all'esecuzione di un provvedimento giurisdizionale definitivo, nonché territorialmente competente ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza del Ministero: era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e l'Amministrazione non aveva dimostrato l'adempimento né fornito giustificazioni. Il giudizio di ottemperanza impone all'Amministrazione di realizzare il risultato pratico riconosciuto dal giudicato, senza discrezionalità sull'an e sul quando dell'esecuzione e con una limitata discrezionalità soltanto sulle modalità operative. Il Ministero è stato quindi ordinato di dare esatta esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della presente decisione, assicurando l'accredito e il pagamento delle somme riconosciute. È stato nominato sin d'ora un commissario ad acta, individuato nel direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, operativo per ulteriori 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione, previa richiesta della ricorrente e previa verifica dell'eventuale adempimento tardivo. La domanda di penalità di mora è stata respinta allo stato, ritenendo non ancora sussistenti i relativi presupposti, salva una successiva richiesta in caso di perdurante inottemperanza. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il provvedimento è stato inoltre trasmesso alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV del Ministero.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Fondano il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti giurisdizionali esecutivi.
art. 113, comma 2, c.p.a.
Riconosce la competenza territoriale del TAR adito per il giudizio di ottemperanza.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il comma 4, lettera e), costituisce la base della richiesta di penalità di mora.
art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
Consente la condanna al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o ritardo nell'esecuzione, ma la penalità è stata ritenuta non dovuta allo stato, salva successiva richiesta in caso di perdurante inottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l'avvio dell'esecuzione nei confronti delle amministrazioni; il suo decorso ha consentito di accertare l'inottemperanza.
art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326
Ha modificato la disciplina del termine dilatorio richiamato per l'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal titolo giudiziale.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il titolo giurisdizionale è definitivo, ritualmente notificato e il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione è decorso, l'Amministrazione deve dimostrare l'avvenuto adempimento o fornire una giustificazione concreta dell'inerzia; in mancanza, sussiste l'inottemperanza.
- L'obbligo di esecuzione del giudicato vincola l'Amministrazione quanto all'an e al quando dell'adempimento: non possono giustificare l'inerzia ragioni di opportunità amministrativa, difficoltà pratica o carenza finanziaria. Residua soltanto una limitata discrezionalità sulle modalità concrete di esecuzione.
- Il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'Amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine determinato e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a operare in sostituzione dell'Amministrazione in caso di inutile decorso del termine, previa richiesta dell'interessato.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. non deve essere necessariamente disposta quando, al momento della decisione, non risultino ancora integrati i presupposti per sanzionare una perdurante inosservanza oltre il termine assegnato dal giudice; la relativa domanda può essere riproposta in caso di ulteriore inottemperanza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 15 mag 2026Sentenza n. 1110/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 15 mag 2026Sentenza n. 1111/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 15 mag 2026Sentenza n. 1113/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 15 mag 2026Sentenza n. 1114/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 15 mag 2026Sentenza n. 1115/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 15 mag 2026Sentenza n. 1117/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →