Circolare numero 109 del 11-6-2002
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica l’approvazione e la sottoscrizione della convenzione tra INPS e SIAE prevista dall’art. 79, comma 2, della legge n. 388/2000. La convenzione disciplina sia lo scambio telematico dei dati tra i rispettivi archivi, sia l’attività di accesso agli esercizi e alle aziende da parte degli agenti SIAE, finalizzata all’acquisizione di informazioni utili all’accertamento e alla riscossione dei contributi INPS. Vengono inoltre definiti incarichi, flussi documentali, compensi, profili di trattamento dati e durata dell’accordo.
Convenzione INPS-SIAE per lo scambio dati e la lotta al sommerso
Convenzione INPS-SIAE per lo scambio dati e la lotta al sommerso
La circolare illustra la convenzione stipulata tra INPS e SIAE in attuazione dell’art. 79, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. L’accordo mira a rafforzare la vigilanza integrata contro il lavoro sommerso e l’evasione contributiva nei settori dello spettacolo, dello sport e dell’intrattenimento, combinando scambio telematico di dati e attività ispettive sul territorio.
Presupposti e oggetto della convenzione
La convenzione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione INPS con delibera n. 172 del 21 maggio 2002 e sottoscritta il 24 maggio 2002. La premessa richiama il quadro normativo di riferimento e valorizza la funzione della SIAE quale ente pubblico dotato di una struttura territoriale idonea a supportare l’azione di contrasto all’evasione contributiva. La finalità generale è quella di consentire controlli più efficaci attraverso la cooperazione tra i due enti.
Scambio dei dati tra INPS e SIAE
L’accordo prevede lo scambio, anche mediante collegamento telematico, dei dati contenuti nei rispettivi archivi. Ciascuna parte rende disponibili all’altra, per interrogazione, i dati e le notizie individuali necessari ai fini delle rispettive verifiche istituzionali e contributive.
Le modalità operative prevedono:
- accesso on-line ai dati tramite transazioni telematiche;
- richieste di dati selettivi e aggregati;
- uso del codice fiscale, ove possibile, per individuare le singole posizioni;
- definizione delle modalità tecniche con un apposito protocollo tecnico.
Le parti conservano la piena titolarità dei propri sistemi informativi e delle informazioni gestite, nonché l’esclusiva competenza a modificarli e organizzarli. È inoltre esclusa la divulgazione a terzi delle informazioni individuali acquisite.
Attività di accesso e controllo affidata alla SIAE
La SIAE si impegna ad acquisire informazioni utili all’INPS mediante accessi svolti dai propri agenti durante l’effettuazione di intrattenimenti e spettacoli, presso aziende e lavoratori operanti nel mondo dello spettacolo, dello sport, dell’intrattenimento e in settori affini, anche se appartenenti a comparti diversi da quelli strettamente spettacolistici.
Nel corso degli accessi gli agenti SIAE possono:
- acquisire dichiarazioni dai lavoratori;
- verificare dati, informazioni e documentazione in materia di lavoro;
- redigere un verbale di constatazione con i risultati degli accertamenti.
Il verbale deve essere notificato al datore di lavoro e trasmesso, insieme alla documentazione raccolta, alle sedi competenti dell’INPS per il completamento dell’istruttoria da parte degli ispettori di vigilanza dell’Istituto.
Incaricati degli accertamenti e formazione
Sono incaricati degli accertamenti gli agenti SIAE con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con titolo di studio di scuola media superiore. La SIAE deve trasmettere all’INPS l’elenco completo dei comuni in cui opera, con l’indicazione dell’unità operativa, dell’indirizzo e del responsabile; l’elenco va aggiornato annualmente.
L’INPS organizza e svolge, con proprio personale esperto, corsi di addestramento e formazione per il personale SIAE. I corsi sono gratuiti per quanto riguarda l’attività formativa, mentre le spese di partecipazione sono a carico della SIAE. L’espletamento dei corsi è previsto per gruppi non inferiori a 10 partecipanti.
Al personale formato la SIAE rilascia un documento di riconoscimento attestante l’autorizzazione a operare controlli per conto dell’INPS ai sensi della legge n. 388/2000 e della convenzione. L’elenco di tale personale è comunicato all’INPS e aggiornato annualmente.
Trasmissione della documentazione e responsabilità
La documentazione acquisita e i verbali di constatazione devono essere trasmessi dalla SIAE alle sedi INPS competenti entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo a quello dell’accesso.
La convenzione attribuisce alla SIAE una specifica responsabilità nei confronti dell’INPS qualora lo smarrimento, il mancato o il ritardato conferimento della documentazione raccolta impediscano l’azione di accertamento e recupero dei contributi.
Compensi per lo scambio dei dati
Per l’attività di accesso alle banche dati dell’altra parte, il compenso è determinato come segue:
- Euro 0,25 per ogni singola transazione on-line;
- Euro 0,025 per ciascun elemento estratto.
La regolazione del debito tra le parti avviene con cadenza semestrale, al 31 luglio e al 31 gennaio, entro trenta giorni dalla fine del semestre solare, previa fatturazione. Le parti predispongono inoltre, con la stessa periodicità, un documento riepilogativo del flusso dei dati richiesti e forniti reciprocamente.
Compensi per l’attività di controllo svolta dalla SIAE
Per gli accessi e le attività ispettive finalizzate ai controlli contributivi, la SIAE ha diritto ai seguenti compensi:
- Euro 350 per ciascun accesso per il quale sia stato redatto e trasmesso all’INPS il verbale di constatazione;
- Euro 50 per ciascun lavoratore per il quale sia accertata la mancanza della posizione contributiva obbligatoria presso l’INPS;
- Euro 150 per ciascuna impresa tenuta ad avere una posizione presso l’INPS e non censita al momento dell’accesso;
- 5% sull’ammontare dei contributi e delle sanzioni civili e amministrative calcolate dall’INPS a seguito delle constatazioni SIAE.
La percentuale del 5% è calcolata sull’intero importo in caso di mancata contestazione dell’azienda; in caso di contestazione, sull’importo definitivamente accertato.
I compensi per le lettere b) e c) sono corrisposti con cadenza trimestrale, entro la fine del secondo mese successivo alla redazione del verbale di accertamento da parte dell’INPS, sulla base di apposita rendicontazione delle posizioni contributive irregolari. Il compenso di cui alla lettera d) è corrisposto entro la fine del secondo mese successivo alla definizione degli importi accertati. In caso di ritardato pagamento è dovuto l’interesse al tasso legale. Tutti i compensi sono soggetti ad IVA.
Programmazione del numero di accessi
La convenzione quantifica per il primo anno 5.000 accessi, così ripartiti:
- 10% per attività di grandi dimensioni, come grandi discoteche e villaggi turistici;
- 40% per attività di medie dimensioni, come discoteche e luoghi di spettacolo di medie dimensioni;
- 50% per pubblici esercizi in genere.
Per gli anni successivi il numero di accessi è programmato in 10.000 annui, previa valutazione dei risultati conseguiti.
Tutela dei dati personali
Nello svolgimento delle attività previste, SIAE e INPS sono tenute al rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali e sensibili richiamata dalla convenzione, in particolare la legge n. 675/1996, il d.lgs. n. 135/1999, il DPR n. 318/1999 e l’art. 3 della legge n. 340/2000.
Le parti, una volta in possesso dei dati personali e sensibili acquisiti, assumono la qualifica di titolari del trattamento e devono far operare il personale incaricato nel rispetto delle misure organizzative e di sicurezza imposte dalla normativa vigente.
Durata, rinnovo e verifica dei risultati
La convenzione entra in vigore al momento della sottoscrizione e scade il 31 dicembre 2004. È previsto il rinnovo tacito per un ulteriore biennio, salvo disdetta scritta comunicata con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza.
Durante la vigenza dell’accordo possono essere concordate modifiche e integrazioni, anche sulla base della valutazione dei risultati. Una prima verifica è programmata al 31 dicembre 2002. La convenzione è inoltre soggetta a registrazione a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 40 del DPR 26 aprile 1986, n. 131.
Punti principali
Approvazione e finalità della convenzione
Il Consiglio di Amministrazione INPS ha approvato lo schema di convenzione con delibera n. 172 del 21 maggio 2002; la firma è avvenuta il 24 maggio 2002. La convenzione attua l’art. 79, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con l’obiettivo di integrare l’azione di vigilanza contro lavoro sommerso ed evasione contributiva nei settori dello spettacolo, sport e intrattenimento.
Scambio telematico dei dati
Le parti si impegnano a rendere disponibili reciprocamente, anche tramite collegamento telematico, i dati e le notizie presenti nei rispettivi archivi, per verifiche sull’esatto e completo adempimento degli obblighi istituzionali e contributivi. L’accesso avviene tramite transazioni on-line o richieste di dati selettivi e aggregati; l’uso del codice fiscale è previsto ove possibile. Le modalità tecniche saranno definite con apposito protocollo tecnico.
Accessi SIAE presso aziende e lavoratori
Gli agenti SIAE possono effettuare accessi in orario di intrattenimento e spettacolo presso aziende e lavoratori, anche appartenenti a settori diversi dallo spettacolo, per acquisire dichiarazioni, dati, informazioni e documentazione utili ai controlli contributivi INPS. L’attività si conclude con un verbale di constatazione da notificare al datore di lavoro e da trasmettere all’INPS per il completamento degli accertamenti.
Incaricati e formazione del personale
Sono incaricati degli accertamenti gli agenti SIAE con contratto a tempo indeterminato e con titolo di studio almeno di scuola media superiore. La SIAE comunica all’INPS l’elenco dei comuni in cui opera, con indirizzi e responsabili, aggiornandolo annualmente. L’INPS organizza corsi gratuiti di addestramento e formazione, con spese di partecipazione a carico SIAE; è previsto un numero minimo di 10 partecipanti. Al personale formato viene rilasciato un documento di riconoscimento che attesta l’autorizzazione a svolgere controlli per conto dell’INPS.
Trasmissione dei verbali e responsabilità
I verbali di constatazione e la documentazione acquisita devono essere trasmessi dalla SIAE alle sedi INPS competenti entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo all’accesso. La SIAE risponde verso l’INPS in caso di smarrimento, mancato o ritardato conferimento della documentazione che impedisca l’azione di accertamento e recupero dei contributi.
Compensi per lo scambio dati
Per le attività di scambio dati, la parte che consulta le banche dati dell’altra corrisponde: Euro 0,25 per ogni transazione on-line e Euro 0,025 per ogni elemento estratto. La regolazione avviene semestralmente, al 31 luglio e 31 gennaio, entro 30 giorni dalla scadenza del semestre solare, previa fatturazione e con documento riepilogativo del flusso dati.
Compensi per l’attività di controllo SIAE
Per le funzioni di accesso e verifica, la SIAE ha diritto a: Euro 350 per ciascun accesso con verbale trasmesso all’INPS; Euro 50 per ogni lavoratore privo di posizione contributiva obbligatoria; Euro 150 per ogni impresa tenuta all’iscrizione e non censita; una percentuale del 5% sui contributi e sulle sanzioni civili e amministrative accertati dall’INPS a seguito delle constatazioni. In caso di contestazione aziendale, il 5% è calcolato sull’importo definitivamente accertato. I compensi b) e c) sono liquidati trimestralmente, entro la fine del secondo mese successivo al verbale INPS; il compenso d) entro la fine del secondo mese successivo alla definizione degli importi.
Programmazione degli accessi
Per il primo anno la convenzione prevede 5.000 accessi, ripartiti in 10% per attività di grandi dimensioni, 40% per attività di medie dimensioni e 50% per pubblici esercizi in genere. Per gli anni successivi gli accessi sono programmati in 10.000 annui, previa valutazione dei risultati.
Trattamento dei dati personali
Nello svolgimento delle attività convenzionali le parti devono proteggere i dati personali e sensibili nel rispetto della legge n. 675/1996, del d.lgs. n. 135/1999, del DPR n. 318/1999, dell’art. 3 della legge n. 340/2000 e delle altre norme vigenti. Una volta acquisiti i dati, INPS e SIAE ne sono titolari del trattamento e devono adottare le misure organizzative e di sicurezza previste.
Durata, rinnovo e verifica
La convenzione entra in vigore dalla sottoscrizione e scade il 31 dicembre 2004, con rinnovo tacito di un ulteriore biennio salvo disdetta scritta da comunicare sei mesi prima della scadenza. Durante la vigenza possono essere concordate modifiche e integrazioni; una prima verifica dei risultati è prevista al 31 dicembre 2002. La convenzione è soggetta a registrazione a tassa fissa ai sensi del DPR n. 131/1986.
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