Circolare numero 20 del 28-1-1997
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l’attuazione della legge collegata alla Finanziaria 1997 in materia di accantonamenti e contribuzioni destinati a forme di previdenza e assistenza integrative, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 421/1995. Viene confermato l’esonero dall’ordinaria contribuzione per tali somme, con efficacia retroattiva, ma per il periodo 1.9.1985-30.6.1991 è imposto ai datori di lavoro un contributo del 15% da versare in 18 rate bimestrali, senza oneri accessori, con specifiche esclusioni e modalità operative INPS. Sono inoltre disciplinati i casi particolari, il trattamento del Fondo nazionale spedizionieri/agenzie marittime e le istruzioni per la compilazione del DM10/2.
Contributo rateale del 15% su accantonamenti a fondi e casse di previdenza/assistenza integrative (art. 1, commi 193-195, L. 662/1996)
Contributo del 15% su accantonamenti per previdenza e assistenza integrative
La circolare illustra la disciplina introdotta dall’art. 1, commi 193, 194 e 195, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 421/1995. L’intervento normativo riguarda gli accantonamenti e le contribuzioni destinati a casse, fondi, gestioni o forme assicurative per prestazioni integrative previdenziali o assistenziali previste da contratti collettivi, accordi o regolamenti aziendali.
Quadro normativo e finalità dell’intervento
La pronuncia costituzionale aveva censurato la disciplina previgente nella parte in cui escludeva tali somme dall’imponibile contributivo senza prevedere una compensazione per i periodi pregressi. La legge n. 662/1996 interviene quindi con una duplice finalità:
- confermare l’esclusione dall’ordinaria contribuzione previdenziale e assistenziale per gli accantonamenti e le contribuzioni destinati a prestazioni integrative;
- introdurre, per il passato, un contributo speciale a carico dei datori di lavoro, limitato al periodo 1 settembre 1985 - 30 giugno 1991.
Comma 193: esclusione dall’imponibile e retroattività
Il comma 193 sostituisce il comma 1 dell’art. 9-bis del D.L. n. 103/1991, ribadendo che dalla retribuzione imponibile ex art. 12 della legge n. 153/1969 sono escluse le contribuzioni e le somme versate o accantonate, anche tramite mancata trattenuta al lavoratore, a finanziamento di casse, fondi, gestioni o forme assicurative previste da contratti collettivi, accordi o regolamenti aziendali.
La disposizione:
- si applica anche ai periodi precedenti l’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 103/1991;
- fa salvi i versamenti contributivi già effettuati anteriormente al 16 giugno 1991;
- supera le pretese creditorie relative alla contribuzione ordinaria che erano state avanzate a seguito della sentenza della Corte costituzionale.
La circolare richiama, per l’individuazione dell’ambito soggettivo e oggettivo, la precedente circolare INPS n. 161 del 20 giugno 1991.
Comma 194: contributo speciale del 15% e modalità di versamento
Per il periodo contributivo dal 1 settembre 1985 al 30 giugno 1991, i datori di lavoro che non abbiano versato i contributi ordinari su tali accantonamenti devono corrispondere un contributo del 15% sulle somme interessate.
Il contributo:
- si applica agli accantonamenti a casse, fondi, gestioni o forme assicurative e ai premi per polizze assicurative richiamati dalla circolare n. 161/1991;
- non comprende gli importi già assoggettati a contribuzione ordinaria e convalidati ai sensi del comma 193;
- è dovuto anche sui premi relativi a polizze contro rischi professionali ed extraprofessionali, salvo la parte già soggetta a ordinaria contribuzione per il rischio extraprofessionale;
- è devoluto alle gestioni pensionistiche di iscrizione del lavoratore;
- ha natura speciale e non incrementa la posizione assicurativa individuale.
Il pagamento deve avvenire in 18 rate bimestrali consecutive di uguale importo, senza oneri accessori. La prima rata scade il 20 del mese successivo all’entrata in vigore della legge; è comunque ammesso il versamento dell’intero importo in unica soluzione, quando l’esiguità del debito lo renda conveniente.
In caso di cessazione dell’azienda durante la rateizzazione:
- le rate residue devono essere pagate in unica soluzione;
- se cessa solo una filiale o unità produttiva, il versamento può proseguire presso altra sede INPS competente, previa comunicazione e scambio di documentazione tra le sedi;
- le aziende già cessate devono pagare in unica soluzione entro il termine previsto per la prima rata.
La circolare precisa inoltre che il contributo può essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali maturano le rate.
Comma 195: esclusione per il Fondo nazionale di previdenza delle imprese di spedizione e agenzie marittime
Il comma 195 esclude espressamente dall’applicazione del contributo del 15% i contributi versati dal 1 settembre 1985 al 30 giugno 1991 al Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime.
Per tale Fondo resta ferma, per i versamenti successivi al 30 giugno 1991, l’applicazione del contributo di solidarietà del 10% previsto dall’art. 9-bis, comma 2, del D.L. n. 103/1991 e confermato dall’art. 12 del D.Lgs. n. 124/1993.
Adempimenti delle sedi INPS
Le sedi INPS, al ricevimento della denuncia del debito da parte dell’azienda, devono attribuire alle posizioni aziendali il codice di autorizzazione "6J", corrispondente al versamento rateale del contributo del 15% ex art. 1, comma 194, L. n. 662/1996.
Devono inoltre istituire una specifica evidenza per conservare:
- i moduli di denuncia del debito complessivo;
- le liste generate dalla procedura di controllo delle denunce DM10/2, con evidenza dei codici e degli importi versati a titolo di contribuzione.
Compilazione del mod. DM10/2
I datori di lavoro devono esporre la rata dovuta in uno dei righi in bianco dei quadri B-C del mod. DM10/2, usando i codici di nuova istituzione:
- "M902" per il versamento rateale del contributo dovuto sugli accantonamenti presso fondi, casse e gestioni;
- "M903" per il versamento in unica soluzione dello stesso contributo;
- "M912" per il versamento rateale del contributo dovuto sulle polizze assicurative;
- "M913" per il versamento in unica soluzione del contributo sulle polizze assicurative.
In ogni caso, non devono essere compilate le caselle relative a numero dipendenti, numero giornate e retribuzioni.
Se la prima rata viene versata oltre il termine del 20 febbraio 1997, l’azienda deve adeguarsi alle nuove disposizioni entro il giorno 20 del terzo mese successivo all’emanazione della circolare e maggiorare la prima rata degli interessi legali al 5% calcolati dal 21 febbraio 1997 fino alla data del pagamento. In tal caso si utilizzano i codici:
- "M904" e "M914" per indicare la rata arretrata, rispettivamente per fondi/casse/gestioni e per polizze assicurative;
- "Q900" per gli oneri accessori relativi agli interessi.
Allegato operativo
L’allegato alla circolare contiene un fac-simile di comunicazione alla sede INPS competente, da utilizzare per dichiarare:
- l’ammontare degli accantonamenti a casse, fondi, gestioni o forme assicurative;
- l’ammontare dei premi pagati per polizze previste da contratti collettivi, accordi o regolamenti aziendali;
- il totale della contribuzione dovuta pari al 15%;
- l’importo unitario delle 18 rate bimestrali.
L’allegato prevede inoltre la possibilità di indicare eventuali comunicazioni, con la precisazione che, per alcune categorie di iscritti, deve essere specificato il fondo di appartenenza, tra cui Fondo Elettrici, Fondo Telefonici, Fondo Volo, ex Fondo Autoferrotranvieri, Gestione Speciale Enti Pubblici Crediti e Fondo abolite imposte di consumo.
Punti principali
Contesto normativo e finalità
La disposizione attua la sentenza della Corte costituzionale n. 421/1995, che aveva dichiarato illegittima la pretesa esclusione degli accantonamenti a forme integrative dalla base imponibile contributiva senza una contropartita per i periodi pregressi. La legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 193-195, interviene quindi sia a ripristinare l’esonero contributivo, sia a introdurre un contributo speciale per il passato.
Comma 193: esonero contributivo e retroattività
È ribadita l’esclusione dalla retribuzione imponibile delle contribuzioni e somme versate o accantonate a finanziamento di casse, fondi, gestioni o forme assicurative previste da contratti collettivi, accordi o regolamenti aziendali per prestazioni integrative previdenziali o assistenziali. La regola opera anche per i periodi precedenti l’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 103/1991, ma restano salvi i versamenti contributivi già effettuati prima del 16.6.1991.
Comma 194: contributo del 15% per il periodo 1.9.1985-30.6.1991
Per i periodi in cui non sia stata versata la contribuzione ordinaria sugli accantonamenti e sulle somme destinate a previdenza complementare, il datore di lavoro deve corrispondere un contributo del 15% sulle somme interessate. Il pagamento avviene in 18 rate bimestrali consecutive, senza oneri accessori, con prima scadenza il 20 del mese successivo all’entrata in vigore della legge; è ammesso il pagamento in unica soluzione. In caso di cessazione dell’azienda nel corso della rateizzazione, le rate residue diventano immediatamente esigibili in unica soluzione.
Esclusioni e criteri di calcolo del contributo
Dal contributo del 15% sono esclusi gli accantonamenti già assoggettati alla ordinaria contribuzione e convalidati ai sensi del comma 193. Il contributo si applica anche ai premi di polizze assicurative stipulate per rischi professionali ed extraprofessionali, salvo la parte di premio già assoggettata a contribuzione ordinaria per il rischio extraprofessionale. Il contributo ha natura speciale, è devoluto alle gestioni pensionistiche di iscrizione del lavoratore e non alimenta la posizione assicurativa individuale.
Adempimenti operativi e codice di autorizzazione
Le aziende devono denunciare alla sede INPS competente il debito complessivo entro il termine previsto per il versamento della prima rata. Le sedi, ricevuta la denuncia, attribuiscono il codice di autorizzazione "6J" con il significato di versamento rateale del contributo del 15% ex art. 1, comma 194, L. 662/1996, e conservano la documentazione ai fini del controllo della regolarità dei versamenti.
Compilazione del mod. DM10/2 e codici contributivi
Per il versamento rateale vanno utilizzati i codici M902 per gli accantonamenti a fondi/casse/gestioni e M912 per le polizze assicurative; per il versamento in unica soluzione i codici sono M903 e M913. Nei righi dedicati non devono essere indicati numero dipendenti, giornate o retribuzioni. Se l’azienda si avvale del versamento tardivo della prima rata, gli interessi legali del 5% vanno esposti con i codici M904/M914 per la rata arretrata e Q900 per gli oneri accessori.
Regime transitorio e termini di adeguamento
La disciplina è considerata innovativa e rientra nel campo di applicazione della deliberazione n. 5 del Consiglio di Amministrazione del 26.3.1993, approvata con D.M. 7.10.1993. I datori di lavoro interessati devono adeguarsi entro il giorno 20 del terzo mese successivo all’emanazione della circolare; se la prima rata non è stata versata entro il 20.2.1997, vanno calcolati interessi legali dal 21.2.1997 fino al pagamento.
Comma 195: esclusione per il Fondo nazionale spedizionieri e agenzie marittime
Il contributo del 15% non si applica ai contributi versati dal 1.9.1985 al 30.6.1991 al Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime. Per i versamenti effettuati dopo il 30.6.1991 a tale Fondo resta applicabile il contributo di solidarietà del 10% previsto dall’art. 9-bis, comma 2, del D.L. n. 103/1991 e confermato dal D.Lgs. n. 124/1993.
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