Circolare numero 18 del 27-1-1997
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra gli effetti del decreto-legge n. 546/1996, poi convertito nella legge n. 640/1996, confermando il piano di prepensionamenti per il Gruppo Alitalia e precisando l'applicazione dei divieti di cumulo con attività lavorative e delle relative sanzioni. Viene inoltre chiarito che tali vincoli decorrono dal 23 ottobre 1996 per i prepensionamenti e che, per gli incentivi alle dimissioni, si applicano ai lavoratori con pensione di anzianità decorrenza successiva a tale data. La circolare fornisce anche un chiarimento generale: il pensionamento anticipato di vecchiaia è ammesso anche per i titolari di pensione o assegno di invalidità, con conseguente liquidazione di un supplemento di pensione secondo le istruzioni già vigenti.
Interventi previdenziali urgenti per il personale del Gruppo Alitalia e chiarimenti sui pensionamenti anticipati
Interventi previdenziali urgenti per il personale del Gruppo Alitalia e chiarimenti applicativi
La circolare interviene sul quadro normativo introdotto dal decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 546, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 23 ottobre 1996, poi convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1996, n. 640, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 21 dicembre 1996. Il documento conferma la disciplina dei prepensionamenti per il personale del Gruppo Alitalia e fornisce indicazioni applicative sui divieti connessi al beneficio, oltre a un chiarimento generale sulla possibilità di accedere al pensionamento anticipato da parte dei titolari di pensione o assegno di invalidità.
Quadro normativo e conferma del piano di prepensionamenti
Il decreto-legge n. 546/1996 riproduce il contenuto dell'articolo 1 del precedente decreto-legge 30 agosto 1996, n. 448, poi decaduto. In favore delle imprese del Gruppo Alitalia esercenti il trasporto aereo è autorizzato un piano di pensionamenti anticipati per il triennio 1995-1997, nel limite massimo di 700 unità. Le domande di pensionamento anticipato sono indicate come irrevocabili e devono essere state presentate alle imprese di appartenenza entro il 14 settembre 1996.
Il comma 2 dell'articolo 1 richiama il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 31 luglio 1996, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31 agosto 1996, adottato di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, che approva il piano di cui al comma 1. L'articolo 2 del decreto-legge abroga le disposizioni del citato decreto-legge n. 448/1996.
Divieti per i lavoratori prepensionati e decorrenza delle sanzioni
Per i lavoratori del Gruppo Alitalia che fruiscono dei pensionamenti anticipati previsti dall'articolo 9 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e dall'articolo 1 del decreto-legge n. 546/1996, il comma 3 vieta, per un periodo pari alla maggiore anzianità contributiva e assicurativa riconosciuta, di assumere incarichi o intrattenere rapporti che comportino prestazioni d'opera o attività, anche occasionale, con le imprese del Gruppo Alitalia o con soggetti con esse operanti. Lo stesso divieto si estende anche alle imprese operanti nell'ambito del trasporto aereo.
La circolare precisa che tali effetti si applicano dal 23 ottobre 1996, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 546/1996. In caso di violazione, l'erogazione della pensione è sospesa per un periodo pari all'entità della maggiorazione contributiva e assicurativa riconosciuta.
Incentivi alle dimissioni e sanzione pecuniaria
Il comma 4 dell'articolo 1 stabilisce che i divieti del comma 3 si applicano anche ai lavoratori che fruiscono di incentivi alle dimissioni, fino al compimento dell'età prevista per il pensionamento di vecchiaia. In caso di inosservanza, è prevista una sanzione pecuniaria pari al valore dell'incentivo ricevuto.
La precisazione contenuta nella circolare è che tale disciplina si applica ai lavoratori che liquidano la pensione di anzianità con decorrenza successiva al 23 ottobre 1996.
Indicazioni operative in sede di liquidazione e ricostituzione
In sede di liquidazione o di ricostituzione dei trattamenti di prepensionamento riconosciuti ai sensi della legge n. 451/1994 e della legge n. 640/1996, nonché delle pensioni di anzianità con decorrenza dal 1 novembre 1996 o successiva, gli interessati devono essere informati espressamente dei divieti previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 1 e delle conseguenze della loro eventuale violazione.
La circolare richiama, per la gestione concreta delle prestazioni, le istruzioni già emanate con la circolare n. 190 del 4 ottobre 1996 a seguito dell'approvazione del piano dei prepensionamenti per il triennio 1995-1997.
Chiarimento generale sul pensionamento anticipato dei titolari di invalidità
Con nota del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 7/62791/DL535/96 del 19 dicembre 1996 viene ribadito un principio di carattere generale: in assenza di espressa disposizione contraria, il pensionamento anticipato di vecchiaia è applicabile anche ai titolari di pensione o assegno di invalidità. Per tali soggetti, il passaggio al pensionamento anticipato comporta la liquidazione di un supplemento di pensione.
Per la determinazione della misura del supplemento si fa rinvio alle istruzioni applicative dell'articolo 1, comma 4, della legge 31 maggio 1984, n. 193, già impartite con la circolare n. 53610 A.G.O.-n. 10826 O. del 4 agosto 1984, punto 3.3. Sulla base del parere ministeriale, le istruzioni contenute nella circolare n. 190 del 4 ottobre 1996 devono considerarsi integrate.
Punti principali
Conversione del decreto-legge n. 546/1996 e conferma del piano Alitalia
La legge 20 dicembre 1996, n. 640, di conversione del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 546, non modifica il piano di pensionamenti anticipati per le imprese del Gruppo Alitalia esercenti il trasporto aereo nel triennio 1995-1997, previsto nel limite massimo di 700 unità. Restano altresì invariati i commi 3 e 4 dell'articolo 1 del decreto, già illustrati nel messaggio n. 16055 del 25 novembre 1996.
Divieto di prestazione d'opera e sospensione della pensione
Per i lavoratori del Gruppo Alitalia che fruiscono dei pensionamenti anticipati ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 451/1994 e dell'articolo 1 della legge n. 640/1996, il divieto di assumere incarichi o intrattenere rapporti che comportino prestazioni d'opera o attività, anche occasionale, con le imprese del Gruppo Alitalia o con soggetti con esse operanti, si applica dal 23 ottobre 1996, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 546/1996. In caso di violazione, l'erogazione della pensione è sospesa per un periodo pari all'entità della maggiorazione contributiva e assicurativa riconosciuta.
Applicazione ai lavoratori con incentivi alle dimissioni
Ai lavoratori del Gruppo Alitalia che percepiscono incentivi alle dimissioni si applicano, fino al raggiungimento dell'età per il pensionamento di vecchiaia, i medesimi divieti previsti dal comma 3. La precisazione della circolare è che tali disposizioni valgono per i lavoratori la cui pensione di anzianità abbia decorrenza successiva al 23 ottobre 1996. La violazione comporta una sanzione pecuniaria pari all'importo dell'incentivo ricevuto.
Obblighi informativi in sede di liquidazione o ricostituzione
In sede di liquidazione o ricostituzione dei trattamenti di prepensionamento riconosciuti ai sensi della legge n. 451/1994 e della legge n. 640/1996, nonché delle pensioni di anzianità con decorrenza dal 1 novembre 1996 o successiva, deve essere richiamata l'attenzione degli interessati sui divieti previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 1 e sulle conseguenze dell'eventuale inosservanza.
Chiarimento generale su pensionamento anticipato e invalidità
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con nota n. 7/62791/DL535/96 del 19 dicembre 1996, ha ribadito che, in assenza di espresse disposizioni contrarie, il sistema del pensionamento anticipato di vecchiaia si applica anche ai titolari di pensione o assegno di invalidità. In tali casi il pensionamento anticipato comporta la liquidazione di un supplemento di pensione, da determinarsi secondo le istruzioni applicative dell'articolo 1, comma 4, della legge n. 193/1984 e della circolare n. 53610 A.G.O.-n. 10826 O. del 4 agosto 1984, punto 3.3.
Integrazione delle istruzioni operative precedenti
Sulla base del parere ministeriale, le istruzioni fornite con la circolare n. 190 del 4 ottobre 1996 devono intendersi integrate. La circolare richiama inoltre che, per la liquidazione dei trattamenti pensionistici in argomento, restano applicabili le istruzioni già impartite a seguito dell'approvazione del piano dei prepensionamenti per il triennio 1995-1997 con il decreto interministeriale 31 luglio 1996.
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