L.R. Toscana 56/2013
Norme in materia di attività di tintolavanderia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Toscana disciplina l’esercizio delle tintolavanderie, la relativa SCIA al SUAP, il responsabile tecnico, i requisiti dei locali, i controlli, le sanzioni e alcune regole per le lavanderie a gettoni. Prevede norme transitorie per le attività già avviate alla data di entrata in vigore e l’adeguamento dei regolamenti comunali entro 180 giorni.
Disciplina delle attività di tintolavanderia e lavanderie a gettoni in Toscana
Disciplina regionale delle tintolavanderie in Toscana
La legge disciplina, nel territorio della Regione Toscana, l’attività professionale di tintolavanderia in coerenza con la legge n. 84/2006. Regola anche alcuni profili delle lavanderie a gettoni, i requisiti organizzativi, gli adempimenti amministrativi, la vigilanza e il regime sanzionatorio.
Ambito di applicazione e contenuto dell’attività
L’attività di tintolavanderia è esercitata in forma di impresa e comprende i trattamenti di lavanderia, pulitura chimica a secco e ad umido, tintoria, smacchiatura, stireria, follatura e attività affini su indumenti, capi, accessori, pelli, pellicce, biancheria, tessuti per la casa, capi ad uso industriale, commerciale e sanitario, tappeti, tappezzerie, rivestimenti e altri prodotti tessili.
Lavanderie a gettoni
Le disposizioni regionali e quelle della legge n. 84/2006 si applicano anche al noleggio di lavatrici professionali ad acqua ed essiccatoi utilizzati esclusivamente dalla clientela mediante gettoni o sistemi analoghi, salvo l’obbligo di designazione del responsabile tecnico. In tali esercizi è vietata la presenza di personale per tutti i servizi previsti dalla disciplina nazionale, comprese le attività accessorie di presa in consegna e restituzione dei capi. Le esperienze maturate in tali attività non valgono per acquisire i requisiti professionali del responsabile tecnico.
Avvio dell’attività e SCIA
L’esercizio dell’attività di tintolavanderia, in qualsiasi forma e a qualunque titolo svolto, richiede la presentazione telematica della SCIA allo SUAP del comune competente. La segnalazione deve attestare i requisiti richiesti dalla legge regionale e dal regolamento comunale e indicare il responsabile tecnico dotato di idoneità professionale. La SCIA vale solo per i locali indicati nella stessa.
Trasferimento, ampliamento, sospensione, cessazione e subingresso
Il trasferimento di sede e l’ampliamento dei locali richiedono una nuova SCIA telematica allo SUAP. La sospensione volontaria e la cessazione si comunicano telematicamente e decorrono dalla data della comunicazione. La sospensione ordinaria non può superare 180 giorni consecutivi; per le attività artigiane svolte ai sensi della l.r. 53/2008 il limite è di 365 giorni consecutivi. Tali termini non si applicano in caso di demolizione o sinistro dello stabile, lavori di ristrutturazione, gravi indisponibilità fisiche del titolare in impresa individuale, gravidanza e puerperio certificati. Per gravidanza e puerperio la sospensione può arrivare a un massimo cumulativo di 15 mesi. Il subingresso trasferisce al nuovo titolare il titolo abilitativo e va comunicato allo SUAP prima dell’avvio. In caso di decesso o impedimento del titolare di impresa artigiana individuale, gli eredi possono proseguire provvisoriamente con responsabile tecnico, ma devono conseguire l’idoneità entro un anno dalla comunicazione del subingresso, salvo proroga per forza maggiore.
Requisiti dei locali e modalità di svolgimento
L’attività può essere svolta solo in locali conformi alle norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie, di sicurezza sul lavoro e dotati di destinazione d’uso. È vietato l’esercizio in forma ambulante o di posteggio. Nei locali devono essere esposte le tariffe professionali e copia della SCIA. Nei punti di raccolta o riconsegna deve essere indicata la sede in cui avviene la lavorazione; nelle attività itineranti tale indicazione va riportata sui documenti fiscali.
Responsabile tecnico
Per ogni sede in cui si svolgono fasi di lavorazione e trattamento dei capi, salvo le lavanderie a gettoni, deve essere designato un responsabile tecnico tra titolare, socio partecipante al lavoro, collaboratore familiare, dipendente o addetto dell’impresa. Il responsabile deve possedere l’idoneità professionale prevista dalla legge n. 84/2006 e operare prevalentemente e professionalmente nella sede indicata. Ogni variazione o nuova designazione deve essere comunicata allo SUAP.
Formazione e regolamenti comunali
I percorsi formativi per ottenere l’idoneità professionale sono disciplinati nell’ambito della normativa regionale su istruzione, formazione professionale e lavoro. La Giunta regionale deve definire entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge i contenuti dei corsi, i diplomi inerenti e le modalità di rilascio dei titoli di idoneità. I comuni devono adeguare i propri regolamenti entro 180 giorni.
Vigilanza, diffida, sospensione e chiusura
La vigilanza sul rispetto dei requisiti è attribuita al comune competente, ferma restando la competenza della ASL in materia igienico-sanitaria e di sicurezza sul lavoro. In caso di esercizio senza requisiti, il comune diffida l’interessato a regolarizzarsi e può sospendere l’attività; se l’adempimento non avviene, dispone la chiusura, anche con esecuzione coattiva mediante sigilli. La chiusura è prevista anche se, dopo una sospensione volontaria, vengono meno i requisiti di avvio o se l’attività non viene svolta oltre 180 giorni consecutivi, ovvero oltre 365 per le attività artigiane soggette alla l.r. 53/2008, salvo i casi di sospensione consentiti.
Sanzioni amministrative
Sono previste sanzioni pecuniarie per l’esercizio senza titolo abilitativo, per l’assenza dei requisiti, per la mancanza del responsabile tecnico, per l’esercizio ambulante o di posteggio, per l’omessa esposizione della SCIA, delle tariffe o delle indicazioni sulla sede di lavorazione, nonché per la violazione del regolamento comunale. Le sanzioni sono irrogate dal comune nel cui territorio è accertata la violazione e i proventi spettano al comune; si applica la disciplina regionale generale sulle sanzioni amministrative.
Norme transitorie
Le tintolavanderie già in esercizio alla data di entrata in vigore della legge dovevano comunicare allo SUAP, entro due anni, il nominativo del responsabile tecnico in possesso dei requisiti richiesti; in caso di mancata comunicazione, il comune sospendeva l’attività e, in difetto di regolarizzazione, ne disponeva la chiusura. È inoltre prevista una disciplina transitoria per chi, alla data di entrata in vigore del comma introdotto nel 2016, svolgeva provvisoriamente il ruolo di responsabile tecnico senza ancora possedere i requisiti: poteva acquisirli entro tre anni.
Norma di rinvio
Per quanto non espressamente disciplinato dalla legge regionale, si applica la legge n. 84/2006.
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