Risposta n. 638 del 31/12/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl contribuente sostiene che: 1) la cancellazione/riduzione contabile prevista dal par.5.4.4 dell'IFRS 9 rientra tra i casi di "elementi certi e precisi" che consentono la deducibilità delle perdite; 2) la mancata rilevazione contabile degli interessi attivi risultante da tale cancellazione (anche parziale) rileva ai fini fiscali ai sensi dell'art.83 TUIR
Deducibilità perdite su crediti cancellati in bilancio in applicazione dell'IFRS 9 (art.101, comma 5 TUIR)
Il quesito
Se la cancellazione o riduzione contabile del credito ai sensi del par.5.4.4 dell'IFRS 9 costituisca "elemento certo e preciso" ai fini della deducibilità delle perdite su crediti e se la mancata rilevazione contabile di interessi attivi conseguente a tale cancellazione (anche se parziale) abbia rilevanza ai fini dell'art.83, c.1 TUIR e della determinazione del reddito imponibile
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia delle Entrate esclude la proposta del contribuente. Q1: le riduzioni di valore operate ex par.5.4.4 IFRS 9 sono valutazioni stimate e non costituiscono di per sé la cancellazione riconducibile alla presunzione di deducibilità dell'art.101, c.5 TUIR; pertanto le perdite non sono automaticamente deducibili e occorre dimostrare elementi certi e precisi. Q2: conseguentemente la perdita non assume rilevanza fiscale e il valore fiscale del credito resta maggiore del valore contabile; gli interessi attivi rilevanti fiscalmente devono essere calcolati sul valore contabile ante riduzione, mentre i minori interessi contabilizzati dopo la svalutazione non sono fiscalmente deducibili
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