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Interpello

Risposta n. 639 del 31/12/2020

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il contribuente sostiene che le perdite riportabili esistenti al 31/12/2016 debbano poter concorrere alla formazione della base imponibile dell'addizionale IRES, invocando il principio che il partecipante al consolidato deve poter esercitare le stesse facoltà che avrebbe individualmente e richiamando la circ. 35/E/2010.

Utilizzo perdite dichiarate da intermediari finanziari partecipanti al regime di tassazione di gruppo. Articolo 84 del TUIR.

Il quesito

Se le perdite riportabili ex art.84 del TUIR, dichiarate da un intermediario finanziario partecipante al consolidato nazionale, possano essere utilizzate non solo nella determinazione del reddito imponibile di gruppo ma anche, individualmente, per ridurre la base imponibile dell'addizionale IRES, con riferimento a: i) perdite maturate ante ingresso nel consolidato, ii) perdite trasferite e residue al 31/12/2016, iii) perdite trasferite dopo il 31/12/2016.

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia ricorda che l'addizionale IRES per intermediari (aliquota 3,5%) si applica dal periodo d'imposta successivo al 2016 e che i soggetti del consolidato determinano e versano autonomamente l'addizionale su base individuale. Le perdite ante opzione restano nella disponibilità del partecipante e possono essere utilizzate, secondo l'art.84, anche ai fini dell'addizionale; le perdite generate durante il consolidato sono trasferite alla fiscal unit per l'IRES ordinaria ma sono utilizzate autonomamente da ciascun partecipante per l'addizionale. Di conseguenza: 1) le perdite trasferite al consolidato prima dell'introduzione dell'addizionale (ante 2017) possono essere usate per calcolare l'addizionale solo se non già utilizzate dalla fiscal unit nei periodi precedenti l'introduzione; 2) le perdite trasferite dopo l'introduzione possono essere utilizzate anche se già usate dalla fiscal unit. Applicando ciò al caso concreto, l'istante può utilizzare l'importo di euro 13.293.435,00 a riduzione della base imponibile dell'addizionale per il periodo 2019, nel rispetto delle limitazioni dell'art.84 del TUIR.

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