Ordinanza n. 16091/2026 - Roma, Sezione 5B
per la correzione dell’errore materiale della sentenza n. 17024/2025 del 3 ottobre 2025 pronunciata da questa Sezione sul ricorso 4961 del 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio n. 17024/2025, limitatamente all’omessa distrazione in favore del difensore antistatario delle spese liquidate
Esito
Favorevole al ricorrente (parte ricorrente)
Prevale il privato
La controversia
La parte privata ha chiesto la correzione materiale della sentenza del 3 ottobre 2025, deducendo l’omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese di lite in favore del difensore antistatario, richiesta già formulata nel ricorso introduttivo. L’istanza è stata ritualmente notificata al Ministero.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza ai sensi dell’art. 86 c.p.a., rilevando che l’omessa pronuncia sulla distrazione delle spese, quando la relativa richiesta è stata formulata, è un errore formale estraneo alla decisione e può essere corretto con la procedura di correzione materiale, senza ricorrere alle vie ordinarie di impugnazione. Ha quindi sostituito la statuizione sulle spese della sentenza: resta ferma la condanna del Ministero a pagare € 500,00, oltre accessori e refusione del contributo unificato ove versato, con aggiunta della distrazione della somma in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Ha disposto le annotazioni di segreteria previste dall’art. 86, comma 3, c.p.a.
Norme richiamate
art. 86 c.p.a.
in tema di spese giudiziali, nel caso di omessa pronuncia sulla domanda di distrazione delle spese in favore del difensore antistatario, l'avvocato, invece di impugnare la decisione secondo le vie ordinarie, può attivare la più celere procedura per la correzione degli errori materiali, ex art. 86 cod. proc. amm., in quanto l'obiettivo dell'interessato è quello di porre rimedio ad un errore solo formale, estraneo alla decisione, che resta immutata;
L’omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese in favore del difensore antistatario, già formulata, è correggibile ai sensi dell’art. 86 c.p.a. quando si tratta di un errore formale che non incide sulla decisione, senza necessità di impugnare la sentenza con i rimedi ordinari.
art. 86, comma 3, c.p.a.
Ordina alla Segreteria l'effettuazione delle annotazioni di cui all'art. 86, co. 3, cod. proc. amm.
Accolta la correzione materiale, la segreteria deve effettuare le annotazioni previste dalla disposizione.
Massime di principio
- Quando il difensore ha chiesto nel giudizio la distrazione delle spese in proprio favore dichiarandosi antistatario e la sentenza omette di pronunciarsi su tale richiesta, l’omissione può essere rimediata con la procedura di correzione dell’errore materiale ex art. 86 c.p.a., se l’errore è formale, estraneo alla decisione e la correzione non ne altera il contenuto.
Come è indicizzato
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