Sentenza del 28/05/2015 n. 964 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I contribuenti chiedevano il rimborso delle imposte di registro, ipotecarie e di bollo versate per la costituzione di ipoteche volontarie di primo grado, sostenendo che l'operazione rientrasse nell'agevolazione prevista dall'art. 15 del D.P.R. n. 601/1973. Secondo la loro tesi, l'acquisto da parte di una società del gruppo dei crediti bancari verso una società operativa, accompagnato dal differimento del pagamento del prezzo e dalla concessione delle ipoteche, costituiva un nuovo finanziamento a medio-lungo termine, assoggettabile alla più favorevole imposta sostitutiva prevista dagli artt. 17 e 18 del medesimo decreto. Le Amministrazioni sostenevano invece che si trattasse di una riorganizzazione o rinegoziazione di debiti preesistenti, senza erogazione di nuova liquidità e senza investimento produttivo.
La decisione
L'appello è stato respinto. La Commissione ha ritenuto che l'operazione non avesse prodotto nuova provvista finanziaria destinata a investimenti produttivi, ma fosse finalizzata esclusivamente alla ristrutturazione e al ripianamento di debiti e perdite della società del gruppo. Di conseguenza, non sussisteva il collegamento funzionale tra l'ipoteca e un nuovo finanziamento agevolabile ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 601/1973. Sono stati confermati i dinieghi, espresso e tacito, delle Amministrazioni finanziarie. I contribuenti sono stati condannati alle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in 3.000 euro oltre accessori in favore dell'Agenzia del Territorio e in 3.000 euro oltre accessori in favore dell'Agenzia delle Entrate.
Norme richiamate
Art. 15 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601
Le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine effettuate da aziende e istituti di credito sono esenti dalle imposte di registro, bollo, ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative.
La disposizione è stata interpretata restrittivamente e riferita ai finanziamenti che comportano una reale messa a disposizione di nuove risorse finanziarie destinate a investimenti produttivi. Non è sufficiente una riorganizzazione o rinegoziazione di debiti preesistenti.
Artt. 17 e 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601
Prevedono l'applicazione dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine.
Il regime dell'imposta sostitutiva presuppone che l'operazione rientri effettivamente tra i finanziamenti agevolabili ai sensi dell'art. 15; non si applica autonomamente a operazioni prive di nuova provvista finanziaria.
Cass. civ., nn. 4611/2002, 9930/2008, 4501/2009 e 5270/2009
La ratio dell'agevolazione è il favore agli investimenti produttivi, nella previsione che essi possano creare nuova ricchezza.
La giurisprudenza richiamata considera agevolabili le operazioni che mettono a disposizione denaro utilizzabile per investimenti produttivi, escludendo quelle dirette soltanto a regolare tempi e modalità di recupero o ristrutturazione di crediti già esistenti.
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali sono di stretta interpretazione: non possono essere estese per analogia a operazioni che non rientrano chiaramente nella fattispecie prevista dalla legge.
- Per applicare il regime agevolato ai finanziamenti a medio-lungo termine occorre dimostrare una concreta erogazione o disponibilità di nuova liquidità, non una semplice cessione di crediti, dilazione, rinegoziazione o ristrutturazione di debiti preesistenti.
- La costituzione di un'ipoteca può beneficiare del regime collegato al finanziamento solo se esiste un rapporto funzionale e documentato con un finanziamento effettivo e agevolabile.
- L'impiego delle somme per ripianare perdite o sostituire debiti già esistenti, senza incremento della liquidità destinata a investimenti produttivi, tende a escludere l'agevolazione.
- La qualificazione sostanziale dell'operazione prevale sulla sua denominazione contrattuale: anche una struttura formalmente articolata come acquisto di crediti e finanziamento può essere considerata mera riorganizzazione del debito se non produce nuova provvista.
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