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Sentenza

Sentenza del 16/06/2015 n. 2682 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Notificazione - Conoscenza domicilio o residenza - Forme semplificate di notificazione - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente sosteneva che, essendo conosciuti il proprio indirizzo di residenza o domicilio, la notificazione non potesse perfezionarsi mediante le forme semplificate previste dall'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. 600/1973 e dall'art. 140 c.p.c. Contestava, in particolare, l'assenza di una raccomandata informativa e la mancata effettuazione di ulteriori ricerche, soprattutto presso l'anagrafe, per individuare il destinatario.

La decisione

La tesi del contribuente è stata respinta. È stato affermato che, quando il notificante non riesce a eseguire la consegna presso il domicilio fiscale o la residenza del destinatario, la notificazione può essere validamente effettuata mediante deposito dell'atto e affissione dell'avviso di deposito nell'albo comunale, secondo la disciplina speciale tributaria richiamata. Non sono necessarie né la spedizione di una raccomandata informativa né ulteriori ricerche, comprese quelle anagrafiche, anche se l'indirizzo di residenza o domicilio del contribuente risulta conosciuto.

Norme richiamate

  • Art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 600/1973

    La notificazione degli avvisi e degli altri atti tributari può essere eseguita mediante deposito dell'atto presso la casa comunale e affissione dell'avviso di deposito nell'albo del comune.

    La norma disciplina una forma speciale di notificazione degli atti tributari e consente il ricorso alle formalità semplificate quando la consegna diretta al destinatario non va a buon fine, senza imporre ulteriori ricerche anagrafiche o l'invio di una raccomandata informativa.

  • Art. 140 c.p.c.

    Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia: deposito nella casa comunale, affissione dell'avviso e, nei casi previsti, comunicazione al destinatario.

    La disciplina delle notificazioni per irreperibilità relativa è richiamata come riferimento per le formalità sostitutive della consegna diretta. Nel contesto tributario prevale tuttavia la disciplina speciale dell'art. 60 del d.P.R. 600/1973.

Massime di principio

  • Per gli atti tributari, la conoscenza dell'indirizzo del contribuente non esclude automaticamente il ricorso alle forme semplificate di notificazione quando la consegna presso quel luogo non è possibile.
  • La validità della notificazione dipende dall'esecuzione delle formalità previste dalla disciplina speciale tributaria, non dall'obbligo di svolgere ricerche ulteriori per individuare un diverso recapito.
  • In situazioni analoghe, non è necessariamente richiesta la spedizione di una raccomandata informativa né una verifica anagrafica aggiuntiva, se l'Amministrazione ha correttamente applicato la procedura prevista dall'art. 60 del d.P.R. 600/1973.
  • La disciplina degli atti tributari può derogare alle regole generali del codice di procedura civile; occorre quindi verificare prima la norma speciale applicabile.

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