Cassazione Penale, Sentenza n. 01450/2026 del 14/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva respinto la domanda di riconoscimento della continuazione (ex art. 671 c.p.p.) tra reati di furto e tentato furto aggravato per i quali era stata condannata con tre sentenze irrevocabili (Tribunale di Cuneo 22/10/2013; Tribunale di Busto Arsizio 25/02/2014; Tribunale di Roma 29/08/2014). La ricorrente ha dedotto carenza e manifesta illogicità della motivazione poiché, a suo avviso, i reati erano della stessa specie e commessi in breve arco temporale, dimostrando l'unità del disegno criminoso, almeno con riferimento ai reati accertati con le prime due sentenze.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso come infondato. Ha ritenuto corretta la motivazione del giudice dell'esecuzione che aveva escluso la continuazione, valorizzando la distanza temporale tra i fatti, i luoghi diversi, e il fatto che alcuni reati erano stati compiuti in solitudine ed altri in concorso, concludendo che le condotte erano espressione di autonome risoluzioni criminose e non di un programma criminoso unitario. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
La continuazione richiede che le violazioni siano parte integrante di un unico programma criminoso originariamente progettato nelle sue linee fondamentali; non è sufficiente la mera reiterazione o somiglianza di reati.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Motivo di ricorso relativo alla carenza e manifesta illogicità della motivazione della decisione impugnata.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti nella riproduzione del motivo di ricorso in cassazione (il motivo è stato riprodotto nei limiti di questa norma).
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali in Cassazione.
Massime di principio
- Per ottenere il riconoscimento della continuazione è necessario provare che i reati siano stati concepiti ed eseguiti nell'ambito di un programma criminoso unitario, progettato originariamente nelle sue linee essenziali.
- La mera identità di specie dei reati e la loro reiterazione non bastano: occorre dimostrare una pianificazione originaria e una comune finalità criminosa, non una semplice 'professione' o abitudine al reato (che si inquadra in istituti diversi come la recidiva o l'abitualità).
- Gli elementi fattuali rilevanti per escludere o riconoscere la continuazione includono temporalità ravvicinata, coerenza del piano criminoso, identità di luoghi e modalità, e la partecipazione o meno di più soggetti; la valutazione è motivata e non può basarsi su mere congetture.
- Il giudice dell'esecuzione ha un ampio margine di valutazione: la cassazione controlla la correttezza e la logicità della motivazione più che riqualificare i fatti; censure valutative vengono respinte se la motivazione è adeguata e non contraddittoria.
- La continuazione può essere riconosciuta anche solo per una parte dei reati contestati se il programma unitario emerge per quei soli reati; tuttavia il richiedente ha l'onere di allegare e dimostrare la preordinazione criminosa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 14 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 01417/2026 del 14/01/2026
- Sentenza penale · 14 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 01418/2026 del 14/01/2026
- Sentenza penale · 14 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 01419/2026 del 14/01/2026
- Sentenza penale · 14 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 01421/2026 del 14/01/2026
- Sentenza penale · 14 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 01424/2026 del 14/01/2026
- Sentenza penale · 14 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 01425/2026 del 14/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →