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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2201/2023 del 24/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'avviso di pagamento TARI 2016 per un immobile ubicato all'interno dell'area interportuale di Nola, per il mancato espletamento del servizio di raccolta rifiuti nell'area interna all'interporto e conseguente richiesta di riduzione della tariffa

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato la prosposta eccezione di giudicato relativo ad altra annualità e ha accolto il terzo motivo di ricorso (assorbendo gli altri motivi), ritenendo erronea la decisione della Commissione tributaria regionale che aveva escluso la riduzione obbligatoria della TARI unicamente in ragione della natura privata dell'area interportuale. La Corte ha affermato che la riduzione prevista dall'art.1, commi 656 e 657, legge n.147/2013 (fino al 20% o fino al 40%) può spettare anche se la zona è di natura privata, quando il servizio, pur istituito e attivato, non venga concretamente svolto in una zona di significativa estensione e purché non vi siano impedimenti di accesso che rendano impossibile la raccolta. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione per nuovo esame, da compiersi anche sulla regolamentazione delle spese di lite

Norme richiamate

  • legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, commi 641, 656, 657

    “la TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti ...” (comma 656) e “nelle zone in cui la raccolta non viene per nulla effettuata, il tributo è dovuto in misura non superiore al 40 per cento della tariffa ...” (comma 657)

    La Corte ha interpretato che le riduzioni (20% e 40%) sono riduzioni obbligatorie previste dalla legge quando il servizio, pur istituito, non è concretamente svolto o è svolto in grave difformità; la riduzione del 40% si applica quando l'omesso servizio riguarda una zona di significativa estensione e può spettare indipendentemente dalla natura pubblica o privata della zona, salvo che limitazioni di accesso impediscano l'espletamento del servizio

  • decreto legislativo n. 507 del 1993, art. 59

    Richiamato nei principi estensibili alla TARI: il diritto alla riduzione presuppone l'accertamento specifico e circostanziato del mancato svolgimento del servizio; l'onere della prova grava sul contribuente che chiede la riduzione

  • decreto legislativo n. 152 del 2006

    Richiamato tra le normative di riferimento in materia ambientale e della gestione rifiuti citate dalla ricorrente; non è stata fornita una specifica interpretazione applicativa nella decisione oltre al richiamo generale

  • disposizioni di attuazione c.p.c., art. 124 (certificazione del giudicato)

    La Corte ha ricordato che chi allega il giudicato esterno ha l'onere di provarlo mediante produzione della sentenza e della relativa certificazione che attesti la non impugnabilità (il mancato deposito non vale come prova del giudicato)

  • decreto-legge n. 137 del 2020, art. 23 comma 8-bis (conv. in l. n. 176/2020) e decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, art. 16 comma 1

    Richiamati unicamente in relazione a una proroga/deroga procedurale (discipline processuali e termini per la trattazione orale) e non influiscono sul merito sostanziale della decisione

Massime di principio

  • La TARI è dovuta una volta che il servizio di gestione rifiuti sia stato istituito ed attivato, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del servizio da parte del singolo; tuttavia l'omesso svolgimento del servizio in una zona può dare diritto a riduzioni obbligatorie della tariffa
  • La riduzione obbligatoria può arrivare fino al 20% (per mancato o gravemente difforme svolgimento del servizio) e fino al 40% quando la raccolta non venga affatto effettuata in una zona di significativa estensione
  • La natura pubblica o privata dell'area non impedisce di per sé l'applicazione della riduzione del 40%: rileva che l'area sia effettivamente non servita e di significativa estensione e che non esistano impedimenti di accesso che rendano impossibile la prestazione del servizio
  • L'onere della prova circa il mancato svolgimento del servizio grava sul contribuente che chiede la riduzione: la prova deve essere specifica e riferita al periodo d'imposta dedotto in giudizio (valutazione periodo-per-periodo)
  • Le decisioni passate su annualità diverse non producono automaticamente effetti preclusivi su annualità successive: per far valere il giudicato esterno la parte deve produrre la sentenza e la certificazione che attesti la sua definitività
  • Se il Comune eccepisce che il servizio è stato svolto, la verifica compete al giudice di merito che deve valutare le prove su modalità, estensione e concretezza del servizio; in caso di dubbio sulla correttezza della decisione (es. esclusione della riduzione per motivazione errata), la Corte di cassazione può cassare e rinviare per nuovo esame
  • In sede di nuovo giudizio bisognerà accertare fattualmente: l'ampiezza e l'accessibilità della zona non servita, la concreta mancata erogazione del servizio nel periodo considerato e la quantificazione della riduzione entro i limiti previsti dalla legge

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