L.R. Veneto 9/2023
Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2023 in materia di personale regionale, controlli sugli enti regionali, ordinamento contabile, immigrazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale del Veneto n. 9/2023 aggiorna norme su personale, AVEPA, controlli sugli enti regionali, fondi economali e immigrazione. Prevede nuove regole su concorsi, mobilità/aspettativa, dotazioni di AVEPA e piani del personale degli enti, oltre a modifiche alla disciplina regionale sull’immigrazione. In vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nel BUR n. 72 del 26 maggio 2023.
Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2023 su personale regionale, controlli sugli enti regionali, contabilità e immigrazione
Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2023 della Regione Veneto
La legge regionale n. 9 del 24 maggio 2023 interviene in modo puntuale su più settori dell’ordinamento regionale veneto: personale, controlli sugli enti regionali, contabilità e immigrazione. La disciplina introdotta si applica nel territorio della Regione del Veneto ed è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale regionale.
Personale regionale: concorsi, mobilità e abrogazioni
La legge modifica la disciplina del personale regionale introducendo alcune misure di semplificazione e di coordinamento normativo.
Viene abrogato l’articolo 2 della legge regionale n. 4/2004 in materia di trasparenza dell’attività amministrativa regionale.
Nelle procedure concorsuali bandite dalla Regione del Veneto e dagli enti strumentali, compresi quelli del servizio sanitario regionale, è prevista l’esenzione dall’eventuale prova preselettiva per i candidati che:
- siano in possesso dei requisiti richiesti dal bando;
- siano dipendenti dell’amministrazione che ha bandito il concorso alla scadenza del termine per la presentazione della domanda;
- abbiano almeno cinque anni di effettivo servizio, anche con contratti di lavoro a tempo determinato.
In materia di mobilità del personale viene inserito nell’ordinamento regionale un nuovo articolo dedicato alla mobilità tra pubblico e privato. Il personale regionale, anche dirigenziale, può essere collocato, su domanda, in aspettativa senza assegni per svolgere attività presso soggetti e organismi pubblici o privati con i quali la Regione intrattenga rapporti di collaborazione, anche in ambito internazionale. Inoltre, sulla base di appositi protocolli d’intesa e con il consenso dell’interessato, la Regione può disporre l’assegnazione temporanea di personale presso tali soggetti per singoli progetti di interesse specifico; i soggetti ospitanti provvedono all’onere del trattamento economico. I protocolli disciplinano funzioni, inserimento ed eventuale compenso aggiuntivo, posto a carico dei soggetti privati destinatari. Per il resto si rinvia alla normativa statale sull’aspettativa e lo scambio di personale tra pubblico e privato.
È inoltre abrogato l’articolo 26 bis della legge regionale n. 1/1997.
AVEPA e ridefinizione delle dotazioni di personale
Per garantire lo svolgimento delle funzioni affidate all’Agenzia veneta per i pagamenti (AVEPA), la legge ridefinisce il contingente di risorse umane assegnate all’Agenzia in relazione all’evoluzione delle deleghe regionali e della programmazione FESR 2021-2027.
Dal giorno di entrata in vigore della legge:
- all’AVEPA è trasferita un’ulteriore capacità assunzionale di 8 dipendenti di categoria D, con la relativa dotazione organica, previa corrispondente riduzione della dotazione regionale;
- all’AVEPA è trasferita anche un’ulteriore capacità assunzionale di 2 dipendenti di categoria D, aggiuntiva rispetto a quella già prevista dalla normativa previgente, con la relativa dotazione organica e sempre previa corrispondente riduzione della dotazione regionale.
Controlli sugli enti regionali e fabbisogno di personale
La legge amplia i poteri di vigilanza e controllo sugli enti regionali, includendo tra gli atti soggetti a controllo anche gli atti di programmazione triennale del fabbisogno di personale degli enti tenuti alla loro adozione.
Per la prima applicazione di tale estensione, il piano triennale del fabbisogno di personale 2023-2025 deve essere trasmesso ai competenti uffici regionali entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge.
Per gli enti regionali per i quali la programmazione del fabbisogno di personale non è obbligatoria ai sensi del d.lgs. n. 165/2001, viene introdotto l’obbligo di adottare comunque il piano triennale dei fabbisogni di personale e le sue eventuali variazioni, in coerenza con le attività programmate. Il piano deve indicare in modo dettagliato costi, coperture, contratto collettivo applicato, qualifiche, retribuzioni lorde annue, costo aziendale, minimi tabellari e dotazione organica, con evidenza degli eventuali esuberi.
Gli enti devono inoltre disciplinare criteri e modalità di reclutamento nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e dei principi del d.lgs. n. 165/2001. In assenza del piano o dei regolamenti per il reclutamento, non possono procedere a nuove assunzioni, neppure in sostituzione del personale cessato.
Se le assunzioni avvengono in violazione del piano adottato o in contrasto con i limiti della normativa statale vigente al momento dell’assunzione, si applicano le conseguenze previste dalla normativa statale e l’articolo 10 della legge regionale richiamata. La nuova disciplina non si applica ai consorzi di bonifica.
Ordinamento contabile e fondi economali
In materia di contabilità regionale, la legge demanda alla Giunta regionale, con proprio regolamento adottato ai sensi dello Statuto del Veneto, la disciplina delle modalità di utilizzo e di gestione dei fondi economali.
Immigrazione: riordino della programmazione regionale
La disciplina regionale sugli interventi nel settore dell’immigrazione viene aggiornata sopprimendo il riferimento al “programma annuale” in alcune disposizioni e rimodulando il ruolo della programmazione regionale. In particolare:
- nel programma di cui all’articolo 3 il riferimento è esteso alle “iniziative e”;
- è abrogato il comma 2 dell’articolo 3;
- vengono eliminate alcune previsioni che collegavano criteri e modalità di intervento al programma annuale;
- vengono soppressi i richiami al programma annuale anche nelle disposizioni sui criteri di erogazione e sugli interventi.
Nel complesso, la modifica semplifica il riferimento programmatorio della legge del 1990, eliminando il richiamo al programma annuale nelle parti indicate.
Clausola finanziaria e decorrenza
L’attuazione della legge deve avvenire con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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