Sentenza del 03/11/2015 n. 8863 - Comm. Trib. Prov. Milano
SANZIONI - PROVVEDIMENTO DI IRROGAZIONE - Notifica atto di contestazione a soggetto privo di rappresentanza legale - Nullità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’atto di contestazione notificato al soggetto privo della rappresentanza legale al momento della violazione è stato ritenuto illegittimo e nullo. La notificazione all’ultimo amministratore, se diverso dal legale rappresentante in carica all’epoca dell’illecito, non è idonea a fondare validamente la sanzione.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
È stata contestata la legittimità dell’atto di contestazione e di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, notificato a un soggetto che non aveva la rappresentanza legale della società al momento della violazione. Secondo il principio richiamato, la sanzione deve essere irrogata direttamente all’autore dell’illecito; pertanto, l’atto avrebbe dovuto essere notificato al soggetto che rivestiva la carica di legale rappresentante quando fu commessa la violazione, e non all’ultimo amministratore della società.
Norme richiamate
D.lgs. n. 472/1997, art. 4
La responsabilità per la sanzione amministrativa pecuniaria è riferita all’autore della violazione, secondo i presupposti previsti dalla norma.
La sanzione amministrativa tributaria deve essere riferita al soggetto cui è materialmente imputabile la violazione, salvo le specifiche ipotesi previste dalla legge.
D.lgs. n. 472/1997, art. 5
La sanzione è riferita alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione.
L’obbligazione sanzionatoria ha natura personale: l’atto deve essere notificato al soggetto che era legalmente rappresentante e autore della violazione nel momento in cui essa è stata commessa.
Massime di principio
- Nelle sanzioni tributarie deve essere individuato il soggetto che rivestiva effettivamente la rappresentanza legale al momento della violazione, non quello che ha assunto la carica successivamente.
- La notifica dell’atto a un amministratore privo di poteri rappresentativi durante il periodo dell’illecito può determinare l’illegittimità o la nullità dell’atto.
- La responsabilità per una sanzione amministrativa tributaria è normalmente personale e non può essere trasferita automaticamente all’ultimo amministratore della società.
- Per verificare la validità della contestazione occorre confrontare la data della violazione con le date di nomina, cessazione e iscrizione dei diversi legali rappresentanti.
- L’Amministrazione deve notificare l’atto al soggetto corretto e motivare adeguatamente l’imputazione della violazione; in caso contrario, il destinatario può contestare la validità della sanzione.
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