Sentenza del 03/11/2015 n. 4727 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ICI - Terreno parzialmente edificabile e di rilevante dimensione annesso ad abitazione principale - Rapporto di pertinenza - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato respinto, poiché il terreno non è stato riconosciuto come pertinenza dell’abitazione principale. Di conseguenza, il terreno è stato considerato autonomamente imponibile ai fini ICI, non potendo beneficiare del trattamento fiscale previsto per l’abitazione principale e le sue pertinenze.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la qualificazione del terreno annesso all’abitazione principale come pertinenza dell’immobile. Il ricorrente sosteneva che il terreno dovesse seguire il regime fiscale dell’abitazione principale e, quindi, non fosse autonomamente imponibile. Il giudice ha escluso il rapporto pertinenziale perché il terreno era di rilevanti dimensioni, parzialmente edificabile, autonomamente commerciabile e dotato di autonoma iscrizione catastale. Tali elementi dimostravano che il terreno aveva una propria autonomia economica e funzionale rispetto all’abitazione.
Norme richiamate
Disciplina ICI
Ai fini dell’ICI, l’esclusione o il trattamento agevolato previsto per l’abitazione principale non si estende automaticamente a un terreno che, per caratteristiche oggettive, costituisca un bene autonomo.
Norme civilistiche sulle pertinenze
La pertinenza presuppone un rapporto durevole di servizio o ornamento tra il bene principale e quello accessorio. Tale rapporto può essere escluso quando il bene accessorio presenta autonomia economica, catastale e commerciale.
Massime di principio
- Un terreno vicino o annesso all’abitazione non è automaticamente una pertinenza ai fini tributari.
- La pertinenzialità deve risultare da un effettivo e durevole rapporto di servizio o ornamento rispetto all’immobile principale, valutato sulla base delle caratteristiche concrete del terreno.
- La rilevante estensione, l’edificabilità anche parziale, la possibilità di vendita separata e l’autonoma iscrizione catastale sono indici significativi dell’autonomia del terreno e possono comportare un’imposizione distinta.
- La mera destinazione dichiarata dal proprietario o la semplice vicinanza fisica all’abitazione non sono sufficienti a dimostrare la pertinenza.
- In situazioni analoghe occorre verificare congiuntamente dimensioni, destinazione urbanistica, autonomia catastale, commerciabilità e concreta funzione svolta dal terreno rispetto all’abitazione.
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