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Sentenza

Sentenza del 03/11/2015 n. 33 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta

OGGETTO: appello - termini - decadenza

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il gravame proposto oltre il termine lungo, calcolato dalla pubblicazione della sentenza e tenuto conto della sospensione feriale, deve essere dichiarato inammissibile o comunque intempestivo. La costituzione della parte appellata non sana la tardività, poiché non si tratta di un vizio di vocatio in ius sanabile mediante costituzione, ma della violazione di un termine perentorio di impugnazione.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la tempestività dell'appello nel processo tributario. In assenza di notificazione della sentenza, l'impugnazione deve essere proposta entro il termine lungo previsto dall'art. 327, comma 1, c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza, coincidente con il deposito in segreteria. Tale termine è soggetto alla sospensione feriale dei termini processuali dal 1° agosto al 15 settembre. L'appello proposto oltre il termine lungo è tardivo e incorre nella decadenza dal potere di impugnare.

Norme richiamate

  • Art. 51, comma 1, del processo tributario

    termine d'impugnativa breve di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza

    La notificazione della sentenza fa decorrere il termine breve di sessanta giorni per proporre l'impugnazione.

  • Art. 327, comma 1, codice di procedura civile

    termine di impugnativa lungo decorrente dalla pubblicazione della sentenza

    In mancanza di notificazione della sentenza, l'impugnazione deve essere proposta entro il termine lungo decorrente dal deposito della sentenza, indicato nel testo come pari a sette mesi e sedici giorni.

  • Norme sulla sospensione feriale dei termini processuali

    tra il primo agosto e il 15 settembre di ogni anno

    La sospensione feriale si applica anche al termine lungo per impugnare la sentenza nel processo tributario.

Massime di principio

  • Nel processo tributario occorre distinguere tra termine breve, decorrente dalla notificazione della sentenza, e termine lungo, decorrente dalla sua pubblicazione quando la sentenza non sia stata notificata.
  • Il termine lungo deve essere calcolato considerando la sospensione feriale dei termini processuali, ove applicabile.
  • Un'impugnazione proposta oltre il termine perentorio è tardiva e deve essere dichiarata inammissibile, anche se la controparte si costituisce regolarmente.
  • La costituzione dell'appellato può sanare alcuni vizi formali della citazione o della notificazione, ma non può sanare la decadenza dal diritto di impugnare per superamento del termine.
  • Per valutare la tempestività dell'appello è necessario verificare la data di pubblicazione della sentenza, l'eventuale data di notificazione e il computo della sospensione feriale.

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