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Sentenza

Sentenza del 03/11/2015 n. 32 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta

Oggetto: irrogazione di sanzioni amministrative contraddittorio procedimentale

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente sosteneva che, prima dell'irrogazione delle sanzioni, dovesse trovare applicazione il contraddittorio previsto dall'articolo 12, comma 7, della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), relativo agli accessi, ispezioni e verifiche. La tesi è stata esclusa perché il procedimento sanzionatorio è regolato dalla disciplina speciale dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 472/1997, che non rientra nell'ambito applicativo dell'articolo 12, comma 7, e prevede proprie garanzie partecipative.

La decisione

La contestazione è stata respinta. Il procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie non deve necessariamente essere preceduto dal contraddittorio previsto dall'articolo 12, comma 7, dello Statuto del contribuente. È sufficiente il rispetto della procedura speciale prevista dall'articolo 16 del d.lgs. n. 472/1997, che consente al trasgressore e ai soggetti obbligati, qualora non scelgano la definizione agevolata, di presentare deduzioni difensive entro sessanta giorni dalla contestazione. Tale meccanismo è stato ritenuto idoneo a garantire il diritto di difesa.

Norme richiamate

  • Articolo 12, comma 7, legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)

    specifica disciplina di garanzia del contribuente sottoposto ad accessi, ispezioni e verifiche

    La garanzia procedimentale prevista da questa norma non si applica automaticamente al procedimento autonomo di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie.

  • Articolo 16, decreto legislativo n. 472/1997

    il trasgressore e i soggetti obbligati possono, entro sessanta giorni, produrre deduzioni difensive

    La norma disciplina specialmente la contestazione e l'irrogazione delle sanzioni tributarie e assicura il contraddittorio mediante la possibilità di definizione agevolata o di presentazione di deduzioni difensive entro sessanta giorni.

Massime di principio

  • Quando una materia è regolata da una procedura speciale che prevede specifiche garanzie difensive, tale procedura prevale sulla disciplina generale prevista per fattispecie diverse.
  • Il contraddittorio previsto per accessi, ispezioni e verifiche non si estende automaticamente alla successiva irrogazione delle sanzioni, se quest'ultima è disciplinata autonomamente dalla legge.
  • Per verificare la validità dell'atto sanzionatorio occorre controllare il rispetto della procedura speciale applicabile, inclusa la contestazione dell'illecito e la possibilità di presentare deduzioni difensive entro il termine previsto.
  • La mancata applicazione dell'articolo 12, comma 7, dello Statuto del contribuente non comporta di per sé l'annullamento della sanzione quando il contribuente abbia avuto accesso alle garanzie partecipative previste dall'articolo 16 del d.lgs. n. 472/1997.

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