Sentenza del 03/11/2015 n. 4732 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IRPEF - IRAP - Mancata dichiarazione del credito in eccedenza - Compensazione - Necessità della presentazione della dichiarazione nell'anno successivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa dell'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta legittima. Il credito maturato ma non indicato nella dichiarazione non può essere automaticamente portato in compensazione dal contribuente. Esso potrà essere utilizzato o detratto soltanto dopo che l'Ufficio ne abbia accertato l'esistenza mediante i propri controlli.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva maturato un credito d'imposta derivante da un'eccedenza e ne aveva chiesto l'utilizzo in compensazione, senza tuttavia presentare la dichiarazione fiscale relativa all'anno successivo. La controversia riguardava quindi la possibilità di riconoscere e utilizzare il credito non dichiarato. La presentazione della dichiarazione nell'anno successivo è stata ritenuta condizione essenziale per il riconoscimento del credito; in sua assenza, l'Ufficio può procedere a un accertamento induttivo per verificarne l'effettiva esistenza.
Massime di principio
- Per utilizzare in compensazione un credito d'imposta derivante da un'eccedenza, è normalmente necessario indicarlo nella dichiarazione fiscale pertinente e presentare la dichiarazione dell'anno successivo secondo le modalità previste.
- L'omessa dichiarazione non determina necessariamente l'inesistenza sostanziale del credito, ma impedisce il suo riconoscimento automatico e consente all'Amministrazione di verificarlo mediante accertamento induttivo.
- Un credito non dichiarato può essere riconosciuto solo dopo la verifica dell'effettiva spettanza da parte dell'Ufficio; fino a quel momento, il contribuente non può considerarlo liberamente utilizzabile in compensazione.
- La mancata osservanza degli adempimenti dichiarativi può incidere sull'utilizzabilità del credito anche quando il contribuente sostiene di averlo effettivamente maturato.
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