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Sentenza

Sentenza n. 296/2026 - Perugia, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Terni, sezione lavoro, n. 307 del 16 giugno 2025, nella parte concernente il pagamento delle spese di lite in favore del difensore antistatario.

Giustizia amministrativa202600047

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria - Perugia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Terni, sezione lavoro, n. 307 del 16 giugno 2025, limitatamente al pagamento delle spese di lite distratte in favore del difensore antistatario

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (difensore antistatario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo che il Ministero, nonostante la notificazione della sentenza in forma esecutiva, il decorso del termine previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, e la documentazione del passaggio in giudicato per mancata impugnazione, non aveva ancora corrisposto le spese di lite liquidate in suo favore con distrazione. Ha chiesto l'assegnazione di un termine di sessanta giorni per l'adempimento e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero ha chiesto il rigetto con memoria formale e, nella memoria finale, ha fatto riferimento al pagamento delle somme spettanti alle docenti, ritenendo che ciò comportasse l'inammissibilità del ricorso. Il ricorrente ha replicato che il giudizio riguardava esclusivamente l'obbligazione distinta relativa alle spese legali.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che dagli atti non risultava il pagamento delle somme dovute al difensore antistatario. Il pagamento delle somme spettanti alle docenti non incideva sull'obbligazione, distinta, relativa alle spese di lite. Non sussistendo motivi ostativi all'esecuzione, il Collegio ha assegnato al Ministero il termine di sessanta giorni per pagare tutte le somme dovute in base alla sentenza del Tribunale di Terni. Ha inoltre nominato sin d'ora il Prefetto di Terni, o un funzionario da lui delegato, quale commissario ad acta, con incarico di provvedere, su richiesta del ricorrente e dopo l'inutile decorso del termine, al pagamento sostitutivo delle somme non corrisposte, adottando ogni necessario atto amministrativo e contabile. Al commissario spetterà, per l'eventuale attività, un compenso di euro 500,00 a carico del Ministero inottemperante. Il Ministero è stato altresì condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre oneri e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di conoscere dell'azione di ottemperanza e di adottare gli ordini necessari all'esecuzione del giudicato, compresa la nomina del commissario ad acta.

  • art. 112 c.p.a.

    Costituisce la base dell'azione di ottemperanza proposta per ottenere l'esecuzione della sentenza definitiva del giudice del lavoro.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Il ricorrente ha dedotto il decorso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle pubbliche amministrazioni prima dell'avvio dell'esecuzione.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    È richiamato nella sentenza del giudice del lavoro quale fonte del beneficio economico spettante alle docenti; non costituisce l'oggetto diretto dell'ottemperanza, limitata alle spese di lite.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento dell'obbligazione principale riconosciuta dal giudicato non determina il venir meno dell'interesse all'esecuzione quando resti inadempiuta un'obbligazione distinta, quale quella relativa alle spese di lite distratte in favore del difensore antistatario.
  • Quando dagli atti risulti il mancato adempimento di un'obbligazione pecuniaria chiara e attuale derivante da un giudicato, il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per provvedere e nominare contestualmente un commissario ad acta per l'eventuale esecuzione sostitutiva.
  • Il commissario ad acta può essere incaricato, dopo l'inutile decorso del termine assegnato e su richiesta dell'interessato, di adottare tutti gli atti amministrativi e contabili necessari al pagamento delle somme dovute in esecuzione del giudicato.
  • Il compenso del commissario ad acta può essere posto a carico dell'amministrazione rimasta inottemperante e liquidato sulla base della relazione documentata sull'attività svolta e della dichiarazione dell'avvenuta ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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