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Sentenza

Sentenza n. 986/2026 - Lecce, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600050

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale ordinario che aveva riconosciuto la retribuzione professionale docenti per il servizio prestato con contratti a tempo determinato

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., deducendo che il Ministero non aveva dato esecuzione a una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Lecce, Sezione Lavoro, notificata all’Amministrazione il 26 marzo 2025 e recante la condanna al pagamento di euro 2.745,45, oltre interessi o rivalutazione, quale retribuzione professionale docenti relativa agli anni scolastici 2020/21 e 2021/22. Ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la fissazione di un’ulteriore somma di denaro ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nella misura degli interessi legali maturati durante la pendenza del giudicato. Il ricorrente ha inoltre dedotto il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni debitrici di somme di denaro. Il Ministero, costituitosi, non ha contestato l’inadempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza nei limiti indicati in motivazione. Ha ritenuto sussistenti i presupposti processuali, rilevando la natura definitiva del titolo giudiziale, la sua notificazione all’Amministrazione e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996. Ha precisato che il giudizio di ottemperanza è diretto alla stretta esecuzione del giudicato e può essere esperito per ottenere l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, indipendentemente dalle ordinarie disposizioni sull’esecuzione civile. Ha ordinato al Ministero di corrispondere la sorte capitale, oltre rivalutazione e/o interessi secondo quanto stabilito dal giudicato, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, detratto quanto eventualmente pagato nelle more. Per il caso di persistente inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni per l’esecuzione e senza riconoscimento di compenso. Ha invece respinto la domanda di astreinte, ritenendo manifestamente iniqua, nel caso concreto, la fissazione di una misura coercitiva a carico dell’Amministrazione e richiamando l’esigenza di un uso prudente dell’istituto, anche per il possibile esborso di denaro pubblico. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice Ordinario

    La disposizione consente di promuovere l’ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il giudice può ordinare all’Amministrazione di eseguire il giudicato, nominare un commissario ad acta e, ricorrendone i presupposti, fissare una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione. Nel caso concreto l’ordine di esecuzione e la nomina del commissario sono stati disposti, mentre l’astreinte è stata negata perché manifestamente iniqua.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    Il TAR ha verificato il rispetto del dimezzamento dei termini per il deposito del ricorso nel rito camerale applicabile.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    l’azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione (debitrice di somme di denaro) non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica alla Pubblica Amministrazione del titolo esecutivo

    Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’Amministrazione costituisce presupposto per l’azione esecutiva relativa a somme di denaro dovute dalla pubblica amministrazione.

  • art. 7 CCNI 31 agosto 1999

    È la disposizione contrattuale posta dal giudice ordinario a fondamento del diritto del docente alla retribuzione professionale docenti per il servizio prestato con contratti a tempo determinato.

  • art. 26 c.p.a.

    Il TAR ha posto le spese del giudizio di ottemperanza a carico dell’Amministrazione soccombente.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato quale fondamento della condanna alle spese secondo il principio della soccombenza.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando l’obbligo di esecuzione grava su una pubblica amministrazione.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice deve limitarsi alla stretta esecuzione del giudicato e non può decidere domande ulteriori, anche se collegate al rapporto sostanziale definito dalla pronuncia da eseguire.
  • L’esecuzione dell’ordine contenuto nel giudicato costituisce un dovere inderogabile d’ufficio della pubblica amministrazione destinataria, nonché dei suoi rappresentanti e funzionari competenti.
  • Per l’esecuzione di una condanna al pagamento di somme di denaro nei confronti di una pubblica amministrazione è necessario che siano decorsi inutilmente 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’Amministrazione.
  • In caso di persistente inerzia dell’Amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, assegnandogli un termine per adottare gli atti necessari all’esecuzione sostitutiva.
  • La fissazione dell’astreinte prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. richiede un uso prudente dell’istituto e può essere negata quando, avuto riguardo alle circostanze concrete e all’incidenza dell’esborso su risorse pubbliche, la misura risulti manifestamente iniqua.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàRisarcimento del danno da attività amministrativa

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