Regolamento (UE) 2026/708
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/708 della Commissione, del 24 marzo 2026, che cancella la registrazione dell'indicazione geografica protetta Terre di Chieti (IGP)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2026/708 della Commissione dispone la cancellazione della registrazione dell'IGP "Terre di Chieti" dal registro dell'Unione delle indicazioni geografiche. La cancellazione segue una domanda presentata dall'Italia il 23 maggio 2025 e pubblicata ai sensi del regolamento (UE) 2024/1143, senza che siano state presentate opposizioni. Il provvedimento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Cancellazione della registrazione dell'indicazione geografica protetta "Terre di Chieti" (IGP) dal registro dell'Unione
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla registrazione dell'IGP "Terre di Chieti" nell'ambito del sistema delle indicazioni geografiche dell'Unione europea disciplinato dal regolamento (UE) 2024/1143. Riguarda quindi il nome protetto relativo al prodotto geografico interessato e le autorità/soggetti coinvolti nella procedura di cancellazione, con effetti in tutti gli Stati membri. Non disciplina altre IG o altri prodotti, se non per il richiamo alle regole procedurali su domanda di cancellazione e opposizione; la sua efficacia decorre dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.
Cancellazione della registrazione dell'indicazione geografica protetta "Terre di Chieti" (IGP)
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/708 della Commissione dispone la cancellazione dal registro dell'Unione della registrazione dell'IGP "Terre di Chieti". Il provvedimento si inserisce nel quadro del regolamento (UE) 2024/1143 sulle indicazioni geografiche e segue la procedura di cancellazione avviata dall'Italia.
Quadro normativo e iter procedurale
La Commissione adotta il regolamento richiamando il TFUE e, in particolare, l'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143. Nei considerando si precisa che la domanda di cancellazione è stata presentata dall'Italia il 23 maggio 2025 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 25, paragrafo 4, dello stesso regolamento.
Mancata opposizione
La Commissione rileva che non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143. In assenza di opposizioni, la cancellazione può essere disposta.
Effetto del regolamento
L'articolo 1 prevede la cancellazione della registrazione del nome "Terre di Chieti" (IGP) dal registro dell'Unione. L'articolo 2 stabilisce l'entrata in vigore nel ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e conferma la natura obbligatoria e direttamente applicabile del regolamento in tutti gli Stati membri.
Rilievi pratici
Per i professionisti, il regolamento comporta la perdita della protezione unionale del nome "Terre di Chieti" come indicazione geografica protetta, con conseguente venir meno del regime specifico di tutela previsto dal diritto dell'Unione a partire dall'entrata in vigore del provvedimento.
Disposizioni principali
Base giuridica e contesto procedurale
La Commissione adotta il regolamento sulla base del TFUE e dell'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143, che disciplina le indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli. Nei considerando si precisa che la richiesta di cancellazione della registrazione dell'IGP "Terre di Chieti", presentata dall'Italia il 23 maggio 2025, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 25, paragrafo 4, del medesimo regolamento.
Assenza di opposizioni
La Commissione constata che non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143. Tale circostanza consente di procedere alla cancellazione della registrazione richiesta.
Cancellazione della registrazione
L'articolo 1 dispone che la registrazione del nome "Terre di Chieti" (IGP) è cancellata dal registro dell'Unione delle indicazioni geografiche.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre ribadito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Conformità procedurale
Nei considerando si afferma che la misura è conforme al parere del comitato per la politica di qualità per i prodotti agricoli, i vini e le bevande spiritose, a conferma del corretto svolgimento della procedura prevista dal quadro normativo di settore.
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