Regolamento (UE) 2026/709
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/709 della Commissione, del 24 marzo 2026, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/1890 sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di accessori fusi per tubi non filettati di ghisa malleabile originari della Repubblica popolare cinese
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento estende alle importazioni cinesi di accessori fusi per tubi non filettati di ghisa malleabile il dazio antidumping definitivo già applicato agli accessori filettati, ritenendo accertata una elusione tramite filettatura nell’Unione. La Commissione conclude che vi sia stata una modificazione della configurazione degli scambi, che le operazioni di completamento non abbiano una sufficiente giustificazione economica autonoma, che gli effetti riparatori delle misure siano indeboliti e che sussistano elementi di dumping. Sono inoltre previste alcune esenzioni individuali, una misura di sorveglianza doganale e la chiusura della registrazione delle importazioni aperta con il precedente regolamento di avvio.
Estensione di un dazio antidumping definitivo alle importazioni dalla Cina di accessori fusi per tubi non filettati di ghisa malleabile, per contrastare una pratica di elusione delle misure già vigenti.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di accessori fusi per tubi non filettati di ghisa malleabile originari della Repubblica popolare cinese, classificati ai codici TARIC 7307 19 10 35 e 7307 19 10 45. L’estensione non riguarda le cassette di giunzione circolari non filettate in ghisa malleabile senza coperchio, né le importazioni effettuate dagli operatori espressamente esentati (Erata Impex srl, AGAflex sp zoo, S. C. Poarta Alba Fittings Industry srl e Odlewnia Zawiercie SA) per i relativi codici addizionali TARIC. Il regolamento produce effetti dal giorno successivo alla pubblicazione e si inserisce nel quadro delle misure antidumping già in vigore su accessori fusi per tubi filettati originari di Cina e Thailandia.
Estensione del dazio antidumping per elusione su accessori fusi per tubi non filettati in ghisa malleabile
Il regolamento interviene nel quadro della difesa commerciale dell’Unione contro le importazioni oggetto di dumping dalla Repubblica popolare cinese, estendendo una misura antidumping già vigente ai prodotti non filettati. La Commissione fonda l’intervento sull’articolo 13 del regolamento (UE) 2016/1036, ritenendo che l’importazione di pezzi non filettati e la loro successiva filettatura nell’Unione costituiscano una pratica di elusione delle misure applicate agli accessori filettati.
Contesto normativo e misure precedenti
La misura si inserisce in una lunga sequenza di atti antidumping riguardanti gli accessori fusi per tubi in ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale. Dopo la misura iniziale del 2013, vari giudizi e riesami hanno portato a nuove istituzioni o reisituzioni del dazio, fino al regolamento di esecuzione (UE) 2025/1890, che ha confermato i dazi definitivi in seguito al riesame in previsione della scadenza. Il presente regolamento è adottato a seguito dell’inchiesta avviata con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1448, nel quale era stata disposta anche la registrazione delle importazioni dei prodotti non filettati.
Prodotto in esame e prodotto oggetto dell’inchiesta
Il prodotto soggetto alle misure vigenti è costituito da accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale, classificati con il codice NC ex 7307 19 10, con talune esclusioni già note dalla precedente disciplina. Il prodotto oggetto della possibile elusione è invece rappresentato dagli accessori fusi per tubi non filettati di ghisa malleabile, originari della Cina e classificati con i codici TARIC 7307 19 10 35 e 7307 19 10 45. La Commissione precisa inoltre che gli accessori non filettati di ghisa a grafite sferoidale, classificati con il codice TARIC 7307 19 10 40, non sono oggetto dell’inchiesta.
Valutazione dell’elusione ai sensi dell’articolo 13 del regolamento di base
La Commissione applica il test in quattro passaggi previsto dall’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036: modificazione della configurazione degli scambi, assenza di sufficiente giustificazione economica, indebolimento degli effetti riparatori e prova del dumping. Poiché la domanda descriveva una fattispecie di completamento nell’Unione, viene considerato anche l’articolo 13, paragrafo 2, relativo alle operazioni di assemblaggio o completamento.
Modificazione degli scambi e pratica di completamento
L’istruttoria evidenzia una riduzione delle importazioni di MTF filettati dalla Cina e un aumento delle importazioni di UMTF non filettati nello stesso periodo. Per la Commissione ciò integra una modificazione della configurazione degli scambi. Tale modificazione è ricondotta alla filettatura degli UMTF importati dalla Cina nell’Unione, operazione qualificata come completamento ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2.
Soglie del 60 % e del 25 %
La Commissione ritiene soddisfatti i criteri quantitativi dell’articolo 13, paragrafo 2: il valore dei pezzi originari della Cina supera il 60 % del valore complessivo dei pezzi del prodotto completato e il valore aggiunto nell’operazione di completamento non supera il 25 % del costo di produzione. La pratica di filettatura non presenta, per la Commissione, una sufficiente motivazione economica autonoma diversa dall’elusione del dazio.
Indebolimento degli effetti riparatori e dumping
La Commissione constata che le importazioni di UMTF sono significative in rapporto al consumo dell’Unione e che i prezzi degli UMTF cinesi sono sensibilmente inferiori a quelli dei corrispondenti MTF. Il basso prezzo del semilavorato viene trasferito sul mercato dell’Unione anche dopo la filettatura, con conseguente indebolimento degli effetti riparatori del dazio in termini sia di volumi sia di prezzi. Inoltre, confrontando il prezzo di vendita nell’Unione degli MTF filettati con il valore normale costruito nell’ultimo riesame in previsione della scadenza, la Commissione riscontra margini di dumping almeno pari all’8 %.
Cooperazione e utilizzo dei dati disponibili
La cooperazione delle parti interessate è considerata scarsa: solo una parte limitata delle importazioni coperte dalla registrazione è oggetto di richieste di esenzione. In mancanza di dati completi, la Commissione utilizza le informazioni contenute nella domanda, in conformità all’articolo 18 del regolamento di base.
Esenzioni individuali
La Commissione esamina le domande di esenzione presentate da vari operatori. Concede l’esenzione a Erata Impex srl, AGAflex sp zoo, S. C. Poarta Alba Fittings Industry srl e Odlewnia Zawiercie SA, ritenendo che tali società non siano coinvolte nelle pratiche di elusione. Al contrario, respinge l’esenzione di Jianzhi Technology srl, poiché le sue importazioni non soddisfano le condizioni di esclusione dall’elusione e la società è risultata coinvolta nella pratica di completamento elusiva.
Effetti delle esenzioni e monitoraggio futuro
Gli UMTF importati dagli operatori esentati devono essere utilizzati esclusivamente nelle loro operazioni di completamento oppure essere distrutti o riesportati; in caso di violazione, l’esenzione è revocabile. Per garantire l’efficacia del sistema, tutte le importazioni con i codici TARIC 7307 19 10 35 e 7307 19 10 45 sono assoggettate a sorveglianza doganale ai sensi del codice doganale dell’Unione. Se si verificasse un aumento significativo delle importazioni da parte dei soggetti esentati, la Commissione potrà avviare un nuovo riesame ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3.
Disposizioni operative finali
Il regolamento chiude la registrazione delle importazioni disposta dal regolamento di apertura, modifica la descrizione di un codice TARIC per coerenza classificatoria e stabilisce l’immediata applicabilità nell’ordinamento degli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione.
Disposizioni principali
Estensione del dazio antidumping definitivo
Il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/1890 sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale originari di Cina e Thailandia è esteso alle importazioni dalla Cina di accessori fusi per tubi non filettati di ghisa malleabile, classificati ai codici TARIC 7307 19 10 35 e 7307 19 10 45. Il dazio esteso è pari al 57,8 %, corrispondente a quello applicabile alle "tutte le altre importazioni originarie della Cina".
Esclusioni oggettive e soggettive
Sono escluse dall’estensione le cassette di giunzione circolari non filettate in ghisa malleabile senza coperchio. Sono inoltre escluse le importazioni effettuate da Erata Impex srl (88AT), AGAflex sp zoo (88AU), S. C. Poarta Alba Fittings Industry srl (88AV) e Odlewnia Zawiercie SA (88AW).
Riscossione retroattiva sulle importazioni registrate
Il dazio esteso si applica anche alle importazioni originarie della RPC registrate ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1448, salvo le importazioni delle società esentate e quelle delle cassette di giunzione circolari non filettate in ghisa malleabile senza coperchio. Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione avviata con il regolamento di apertura, che è abrogato.
Respinta l’esenzione di Jianzhi Technology
La richiesta di esenzione presentata da Jianzhi Technology srl è respinta. La Commissione ritiene che la società sia coinvolta nella pratica di elusione e che non ricorrano i presupposti per l’esenzione individuale.
Regime delle esenzioni concesse
Le importazioni oggetto di esenzione devono essere impiegate solo nelle operazioni di completamento del soggetto esentato, oppure essere distrutte o riesportate. La violazione comporta la revoca dell’esenzione secondo la procedura dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036.
Sorveglianza doganale delle importazioni
Le importazioni con i codici TARIC 7307 19 10 35 e 7307 19 10 45, o eventuali codici futuri corrispondenti, originarie della Cina, sono soggette a sorveglianza ex articolo 56, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 952/2013. Se le società esentate aumentano sensibilmente tali importazioni e il collegamento con l’elusione è dimostrato, la Commissione avvia un’inchiesta ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base.
Modifica di classificazione TARIC
La descrizione del codice TARIC 7307 19 10 15 è modificata eliminando il riferimento alle cassette di giunzione circolari filettate in ghisa malleabile senza coperchio, poiché tali prodotti sono già classificati nel codice TARIC 7307 19 10 05.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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