Regolamento (UE) 2026/698
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/698 della Commissione, del 23 marzo 2026, recante rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1135 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari dell’India e del regolamento di esecuzione (UE) 2024/3014 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari dell’India
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rettifica due precedenti regolamenti di esecuzione relativi ai dazi antidumping e compensativi definitivi su cavi di fibre ottiche originari dell’India. La correzione riguarda un errore nelle aliquote applicabili a un produttore esportatore indiano che aveva collaborato a entrambe le inchieste ma non era stato incluso negli allegati corretti. Le nuove aliquote si applicano dal 12 giugno 2025 e consentono il rimborso o lo sgravio degli importi riscossi in eccesso secondo le regole doganali nazionali.
Rettifica degli allegati dei regolamenti UE che istituiscono dazi antidumping e compensativi definitivi sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari dell’India, con correzione delle aliquote per alcuni produttori esportatori collaboranti.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di cavi di fibre ottiche originari dell’India, limitatamente ai produttori esportatori indiani non inseriti nel campione che hanno collaborato sia all’inchiesta antidumping sia all’inchiesta antisovvenzioni. In concreto incide sui soggetti elencati nell’allegato del regolamento rettificato, sostituendo gli allegati I del regolamento di esecuzione (UE) 2024/3014 e del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1135. La rettifica ha effetto retroattivo dal 12 giugno 2025; resta ferma l’applicazione della normativa doganale per il rimborso o lo sgravio degli importi versati in eccesso.
Rettifica dei dazi antidumping e compensativi sui cavi di fibre ottiche originari dell’India
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/698 interviene per correggere un errore materiale contenuto nei regolamenti di esecuzione (UE) 2024/3014 e (UE) 2025/1135, che avevano istituito rispettivamente un dazio antidumping definitivo e un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari dell’India. La Commissione ha rilevato, a seguito di una richiesta di chiarimenti delle autorità doganali, che un produttore esportatore indiano collaborante era stato omesso dagli allegati contenenti i soggetti non inseriti nel campione che avevano collaborato a entrambe le inchieste.
Contesto e finalità della rettifica
La finalità della rettifica è evitare che ad Aberdare Technologies Private Limited siano applicati dazi eccessivi per effetto dell’errore di inclusione negli allegati dei regolamenti originari. La Commissione precisa che i dazi rivisti devono valere dal 12 giugno 2025, data di entrata in applicazione del regolamento (UE) 2025/1135, così da riallineare il carico doganale effettivo alla posizione corretta della società interessata.
Ambito soggettivo e oggettivo
La rettifica riguarda esclusivamente le importazioni nell’Unione di cavi di fibre ottiche originari dell’India e, più in particolare, i produttori esportatori indiani non inseriti nel campione che hanno collaborato sia all’inchiesta antisovvenzioni sia a quella antidumping. L’allegato del regolamento identifica quattro operatori e i relativi codici addizionali TARIC: Aberdare Technologies Private Limited (89CI), Apar Industries Limited (89CK), UM Cables Limited (89CM) e ZTT India Private Limited (89CN).
Contenuto normativo delle rettifiche
Gli articoli 1 e 2 dispongono la sostituzione integrale degli allegati I dei due regolamenti di esecuzione precedenti, in modo da correggere le aliquote applicabili ai soggetti interessati. L’articolo 3 stabilisce che qualsiasi importo cumulativo di dazio antidumping definitivo e dazio compensativo definitivo pagato in eccesso rispetto all’importo corretto deve essere rimborsato o sgravato, su richiesta presentata alle autorità doganali nazionali secondo la normativa doganale applicabile.
Decorrenza, applicazione e natura vincolante
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma produce effetti dal 12 giugno 2025. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, secondo la formula tipica dei regolamenti UE. La Commissione segnala inoltre che la misura è conforme al parere del comitato competente istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036.
Disposizioni principali
Rettifica degli allegati dei regolamenti originari
L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1135 e l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2024/3014 sono sostituiti dall’allegato del regolamento di rettifica.
Produttori esportatori interessati e codici TARIC
L’allegato elenca i produttori esportatori dell’India non inseriti nel campione che hanno collaborato sia all’inchiesta antisovvenzioni sia all’inchiesta antidumping: Aberdare Technologies Private Limited (89CI), Apar Industries Limited (89CK), UM Cables Limited (89CM) e ZTT India Private Limited (89CN).
Effetti finanziari e rimborso/sgravio
Gli importi cumulativi pagati a titolo di dazio antidumping definitivo e dazio compensativo definitivo in eccedenza rispetto a quanto dovuto ai sensi degli articoli rettificati devono essere rimborsati o sgravati. La richiesta va presentata alle autorità doganali nazionali conformemente alla normativa doganale applicabile.
Decorrenza e applicazione retroattiva
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 12 giugno 2025.
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