Regolamento (UE) 2026/725
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/725 della Commissione, del 24 marzo 2026, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Kayseri Pastırması (IGP)]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione iscrive il nome «Kayseri Pastırması» nel registro UE delle indicazioni geografiche come IGP. La decisione segue la procedura di opposizione avviata da una dichiarazione motivata della Bulgaria, poi superata in assenza di un accordo e senza che emergessero elementi sufficienti per negare la registrazione o concedere un periodo transitorio. Il testo chiarisce inoltre il rapporto con altri nomi simili o prodotti tradizionali già presenti sul mercato, ritenendo possibile la coesistenza sulla base degli elementi esaminati.
Iscrizione nel registro UE dell’indicazione geografica protetta «Kayseri Pastırması» per un prodotto agroalimentare turco.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica al nome «Kayseri Pastırması» quale indicazione geografica protetta (IGP) ai fini della sua iscrizione nel registro dell’Unione delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. Riguarda i prodotti agricoli e alimentari oggetto di domanda di registrazione presentata dalla Turchia e già pubblicata prima del 13 maggio 2024, per le quali continua ad applicarsi il regolamento (UE) n. 1151/2012 in forza dell’articolo 90 del regolamento (UE) 2024/1143. Il provvedimento opera nell’intero territorio dell’Unione europea, è direttamente applicabile negli Stati membri e non introduce esclusioni generali, salvo la valutazione specifica delle opposizioni e dell’eventuale coesistenza con nomi omonimi o simili.
Iscrizione di «Kayseri Pastırması» come IGP
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/725 della Commissione iscrive il nome «Kayseri Pastırması» nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche come indicazione geografica protetta. Il provvedimento chiude il procedimento avviato su domanda della Turchia e tiene conto dell’opposizione presentata dalla Bulgaria, delle consultazioni intercorse tra le parti e del quadro normativo transitorio derivante dal passaggio dal regolamento (UE) n. 1151/2012 al regolamento (UE) 2024/1143.
Contesto normativo e procedurale
La Commissione richiama anzitutto il fatto che, per le domande ricevute e pubblicate prima del 13 maggio 2024, continua ad applicarsi il regolamento (UE) n. 1151/2012 ai sensi dell’articolo 90 del regolamento (UE) 2024/1143. La domanda di registrazione di «Kayseri Pastırması» è stata ricevuta il 5 aprile 2023 e pubblicata il 9 febbraio 2024. Successivamente, il 16 aprile 2024, la Bulgaria ha presentato una dichiarazione di opposizione motivata, ritenuta ricevibile, con conseguente avvio delle consultazioni tra Turchia e Bulgaria ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1151/2012.
Esito delle consultazioni e valutazione dell’opposizione
Le consultazioni non hanno portato a un accordo, come comunicato dalla Turchia l’11 gennaio 2025. La Bulgaria ha poi dichiarato, il 26 agosto 2025, di ritenere possibile la coesistenza dei nomi in questione. La Commissione, chiamata a decidere in assenza di accordo, ha valutato le obiezioni bulgare relative al rischio di pregiudizio per i prodotti nazionali denominati «Кайсер пастърма»/«Кайзер пастърма» e «Кайсерована пастърма»/«Кайзерована пастърма», nonché il riferimento alla STG «Пастърма говежда».
Ragioni della registrazione e assenza di periodo transitorio
Secondo la Commissione, il legame tra «Kayseri Pastırması» e la zona di Kayseri in Turchia è fondato sulla reputazione del prodotto, costruita attraverso la competenza nella selezione e preparazione degli ingredienti nelle varie fasi del processo produttivo. In merito al rischio di danno per nomi omonimi o parzialmente omonimi, la Commissione osserva che la Bulgaria, al termine delle consultazioni, ha ritenuto possibile la coesistenza e ha persino escluso l’opportunità di un periodo transitorio; anche la Turchia ha espresso la medesima posizione. Perciò non viene concesso alcun periodo transitorio ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012.
Rapporto con altri prodotti e usi del nome
La Commissione respinge implicitamente la rilevanza decisiva del richiamo alla STG «Пастърма говежда», evidenziando che la Bulgaria non ha fornito un supporto giuridico sufficiente e ricordando che, al momento della registrazione di tale STG, era già stato considerato che «Kayseri Pastırması» e prodotti analoghi «pastarma/pastirma» seguono metodi di produzione differenti. Quanto all’uso del nome «Kayseri Pastırması» in altri Stati membri, la Commissione rileva di non aver ricevuto opposizioni motivate da tali paesi.
Effetti finali e decorrenza
L’articolo 1 iscrive formalmente «Kayseri Pastırması» nel registro dell’Unione delle IGP di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143. L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Base giuridica e regime transitorio tra vecchio e nuovo regolamento
La Commissione adotta il regolamento in base all’articolo 52, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Il considerando (1) precisa che, ai sensi dell’articolo 90, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2024/1143, il vecchio regolamento continua ad applicarsi alle domande di registrazione ricevute e pubblicate prima del 13 maggio 2024.
Domanda di registrazione, pubblicazione e opposizione
La domanda di registrazione del nome «Kayseri Pastırması» come IGP è stata ricevuta dalla Commissione il 5 aprile 2023 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale il 9 febbraio 2024, ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Il 16 aprile 2024 la Bulgaria ha presentato una dichiarazione di opposizione motivata, ritenuta ricevibile a norma dell’articolo 51, paragrafo 3; la Commissione ha quindi avviato consultazioni tra le parti con lettera dell’11 giugno 2024, prorogando poi di tre mesi il termine su richiesta della Turchia.
Esito delle consultazioni e assenza di accordo
L’11 gennaio 2025 la Turchia ha comunicato l’esito negativo delle consultazioni, affermando che non era stato raggiunto un accordo con la Bulgaria e sostenendo la coesistenza dei nomi in questione. Il 26 agosto 2025 la Bulgaria ha a sua volta indicato di ritenere che i due nomi possano coesistere. In assenza di accordo, la Commissione era tenuta ad adottare un atto di esecuzione che decidesse sulla registrazione tenendo conto dei risultati delle consultazioni.
Valutazione del legame geografico e della protezione richiesta
La Commissione descrive «Kayseri Pastırması» come un pastrami di manzo prodotto nella provincia di Kayseri in Turchia. Il legame con l’area geografica è fondato sulla reputazione del prodotto, derivante dalla competenza dei produttori nella scelta e preparazione degli ingredienti nelle diverse fasi del processo produttivo, con conseguenti caratteristiche di gusto e aroma distintive.
Esame dell’opposizione bulgara e dei nomi omonimi o simili
La Bulgaria ha sostenuto che la registrazione avrebbe danneggiato l’esistenza dei prodotti bulgari «Кайсер пастърма»/«Кайзер пастърма» e «Кайсерована пастърма»/«Кайзерована пастърма», richiamando l’articolo 10, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1151/2012. La Commissione rileva però che, dopo le consultazioni, la Bulgaria ha riconosciuto la possibile coesistenza dei nomi e ha dichiarato di non ritenere opportuno un periodo transitorio; inoltre la Turchia ha sostenuto la stessa tesi. Mancando la prova che la registrazione danneggerebbe l’esistenza del nome bulgaro, la Commissione conclude che non deve essere concesso alcun periodo transitorio ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1.
Rapporto con la STG «Пастърма говежда» e con usi del nome in altri Stati membri
Con riferimento alla specialità tradizionale garantita «Пастърма говежда» («Pastarma govezhda»), la Commissione osserva che la Bulgaria non ha fornito argomentazioni o motivazioni giuridiche sufficienti. Richiama inoltre il fatto che, al momento della registrazione di tale STG con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1106, era stato ritenuto che «Kayseri Pastırması» e altri prodotti a base di carne denominati «pastarma» o «pastirma» fossero prodotti con metodi diversi da quello previsto nel disciplinare della STG. Quanto agli usi del nome «Kayseri Pastırması» in altri paesi europei, la Commissione osserva di non aver ricevuto opposizioni motivate da tali Stati.
Iscrizione nel registro e applicazione del regolamento
L’articolo 1 dispone l’iscrizione del nome «Kayseri Pastırması» (IGP) nel registro dell’Unione di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143. L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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