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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/707

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/707 della Commissione, del 24 marzo 2026, che cancella la registrazione dell’indicazione geografica protetta Colline Teatine (IGP)

Normativa europea32026R0707

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/707 della Commissione dispone la cancellazione della registrazione dell'IGP "Colline Teatine" dal registro dell'Unione delle indicazioni geografiche. La cancellazione deriva da una domanda presentata dall'Italia e dal fatto che non è stata presentata alcuna opposizione entro il termine previsto dal regolamento (UE) 2024/1143. L'atto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Cancellazione della registrazione dell'indicazione geografica protetta "Colline Teatine" dal registro dell'Unione

Ambito di applicazione

Si applica alla denominazione geografica protetta "Colline Teatine" (IGP) nell'ambito del sistema UE di tutela delle indicazioni geografiche per i prodotti agricoli. Il regolamento opera sull'assetto registrale dell'Unione, disponendo la cancellazione della registrazione a seguito della richiesta presentata dall'Italia il 23 maggio 2025 e pubblicata ai sensi del regolamento (UE) 2024/1143. È un atto di esecuzione direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Cancellazione dell'IGP "Colline Teatine"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/707 della Commissione, adottato il 24 marzo 2026, cancella la registrazione dell'indicazione geografica protetta "Colline Teatine" dal registro dell'Unione. L'intervento si colloca nel quadro del regolamento (UE) 2024/1143, che disciplina le indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché le specialità tradizionali garantite e le indicazioni facoltative di qualità.

Presupposti procedurali

La Commissione richiama che la richiesta di cancellazione era stata presentata dall'Italia il 23 maggio 2025 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 25, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143. Inoltre, non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 17 dello stesso regolamento, circostanza che consente la chiusura della procedura con l'adozione dell'atto di esecuzione.

Effetti dispositivi

L'articolo 1 dispone in modo diretto la cancellazione della registrazione del nome "Colline Teatine" (IGP). L'effetto pratico è l'eliminazione della denominazione dal registro dell'Unione delle indicazioni geografiche, con conseguente cessazione della tutela registrale a livello unionale secondo il contenuto dell'atto.

Entrata in vigore e natura dell'atto

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come di regola per i regolamenti UE, l'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Base giuridica e procedimento

La Commissione adotta il regolamento sulla base del TFUE e dell'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143, che disciplina le indicazioni geografiche e la relativa registrazione/cancellazione. La richiesta di cancellazione dell'IGP "Colline Teatine" è stata presentata dall'Italia il 23 maggio 2025 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 25, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143.

Assenza di opposizioni

La Commissione rileva che non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143. Tale circostanza consente di procedere alla cancellazione senza ulteriori contestazioni procedurali.

Cancellazione della registrazione

L'articolo 1 stabilisce che la registrazione del nome "Colline Teatine" (IGP) è cancellata dal registro dell'Unione delle indicazioni geografiche.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geograficheprodotti agricoliqualità dei prodotti agroalimentari

Testo integrale

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