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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15483/2025 del 18/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza per tre motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione relativamente all'accertamento dell'elemento soggettivo del reato ex art. 7, comma 1, d.l. n. 4/2019, sostenendo che mancava il dolo specifico "al fine di ottenere indebitamente il beneficio"; 2) violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego dell'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., avendo percepito indebitamente Euro 404,00 e non essendo abituale il comportamento; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ricorrenza della circostanza attenuante ex art. 62 n. 4 c.p., per gli stessi elementi di esiguità e non abitualità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il terzo motivo: i giudici di merito avevano fornito argomentazioni congrue sulla sussistenza del dolo e sul carattere non esiguo del pregiudizio per l'applicazione dell'art. 62 n.4. Il secondo motivo, relativo all'art. 131-bis c.p., è invece stato ritenuto fondato per carenza motivazionale: la Corte d'appello non ha compiuto una specifica e concreta valutazione sulla particolare tenuità del fatto. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata parzialmente limitatamente al punto concernente l'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. e rinviata ad altra sezione della Corte di appello per nuovo giudizio. È precisato che, nel giudizio di rinvio, non potrà essere applicata una causa estintiva sopravvenuta per prescrizione maturata dopo l'annullamento parziale.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, d.l. 4/2019

    La norma punisce l'indebita percezione del reddito di cittadinanza, comprensiva delle false indicazioni o omissioni dovute che permettono di ottenere un beneficio superiore; richiede la prova del dolo specifico "al fine di ottenere indebitamente il beneficio".

  • art. 131-bis c.p.

    Prevede la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; l'applicabilità richiede una valutazione concreta e motivata del limite quantitativo e qualitativo dell'offesa (esiguità del danno, non abitualità, scarsa offensività). La mancata valutazione specifica da parte del giudice di merito può giustificare l'annullamento con rinvio.

  • art. 62, n. 4 c.p.

    Circostanza attenuante legata alla minima offensività del fatto: sussiste solo se il pregiudizio arrecato è di valore economico pressoché irrilevante e se gli ulteriori effetti pregiudizievoli per la parte offesa sono trascurabili; non si applica se è significativo il danno o l'offesa al fine pubblico perseguito dal beneficio.

Massime di principio

  • Le valutazioni probatorie e di fatto compiute dal giudice di merito (es. sulla sussistenza del dolo) sono vincolanti in Cassazione salvo vizio motivazionale grave; censure che chiedono una rivalutazione delle prove sono per lo più inammissibili.
  • Per contestare il dolo specifico in reati di indebita percezione di benefici pubblici è necessario dimostrare, oltre a omissioni formali, l'assenza di consapevolezza e di finalità illecita mediante circostanze concrete; la mera esiguità dell'importo non elimina automaticamente il dolo.
  • L'art. 131-bis c.p. richiede sempre una motivazione specifica e circostanziata: l'indicazione dell'importo non è sufficiente senza collegarla alla valutazione complessiva della offensività e delle condizioni personali e oggettive; l'omissione di tale valutazione può determinare l'annullamento con rinvio.
  • La circostanza attenuante ex art. 62 n.4 c.p. si applica solo quando il danno è praticamente irrisorio sia sotto il profilo economico sia per gli effetti pregiudizievoli verso l'amministrazione pubblica o terzi; importi modestissimi possono comunque essere esclusi se recano offesa rilevante al fine pubblico perseguito.
  • In caso di annullamento parziale con rinvio per verifica dell'art. 131-bis, la Cassazione può proibire l'applicazione, nel giudizio di rinvio, di una eventuale estinzione del reato per prescrizione maturata dopo l'annullamento stesso.

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