Ordinanza n. 344/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio emesso dalla Questura di Pisa in data 23.06.2025 e notificato in data 18.03.2026, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio emesso dalla Questura di Pisa il 23 giugno 2025 e notificato il 18 marzo 2026
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, fondato sull'assenza di verifiche di profitto dal marzo 2020. Ha dedotto di avere ripreso il percorso accademico presso l'Università di Pisa, nel corso di laurea magistrale in Economics, e di avere superato positivamente un esame l'8 aprile 2026 con la votazione di 30/30. Ha inoltre rappresentato di trovarsi in una fase avanzata di completamento degli studi, avendo già presentato domanda di laurea. A sostegno dell'imminente conclusione del percorso ha depositato corrispondenza con il docente relatore della tesi finale, risalente al settembre 2025. È stata proposta domanda cautelare di sospensione dell'efficacia del provvedimento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto necessario acquisire dall'Università di Pisa, entro venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, una relazione corredata dalla documentazione relativa all'intero percorso universitario della ricorrente e allo stato attuale degli studi, indicando i tempi ragionevolmente necessari per la conclusione. In attesa dell'esito dell'incombente istruttorio, ha accolto interinalmente la domanda cautelare e sospeso il provvedimento di rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 7 luglio 2026 per il prosieguo. L'ordinanza non definisce il merito del ricorso.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; sulla base di tale disposizione il TAR ha sospeso interinalmente il provvedimento impugnato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della ricorrente e degli altri soggetti citati nel provvedimento.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Quando la legittimità del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio dipende dalla concreta evoluzione del percorso universitario dell'interessato, il giudice può disporre un'istruttoria acquisendo dall'università una relazione documentata sull'intero percorso, sullo stato attuale degli studi e sui tempi ragionevoli di conclusione.
- La sospensione interinale del diniego può essere disposta in via cautelare quando gli elementi sopravvenuti allegati dal richiedente, quali il superamento di un esame e l'imminente completamento degli studi, rendano necessario preservare la situazione nelle more dell'approfondimento istruttorio, senza anticipare la decisione sul merito.
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