Sentenza n. 1819/2026 - Catania, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo adottato dalla Questura di Messina
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, fondato sulla ritenuta pericolosità sociale derivante da condanne per i reati di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e all’art. 337 c.p., sulla persistente attitudine a delinquere, sulla carenza del requisito reddituale, sull’incoerenza tra il titolo richiesto e l’attività svolta, sulla violazione dell’obbligo di comunicare correttamente il domicilio e sull’assenza di legami familiari e di radicamento socio-culturale in Italia. Con un unico articolato motivo ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di istruttoria. In particolare, ha sostenuto che la Questura avesse attribuito alle condanne penali un’efficacia automaticamente ostativa, senza svolgere una valutazione concreta della sua situazione personale, in violazione dell’art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998 e dei principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 88 del 2023. Ha inoltre denunciato la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, poiché il preavviso di rigetto avrebbe menzionato soltanto le condanne penali, mentre il provvedimento finale avrebbe introdotto ulteriori motivi ostativi relativi al reddito e al domicilio, impedendogli di partecipare utilmente al procedimento.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto alla censura principale, ha escluso che la Questura abbia applicato un automatismo fondato sulle sole condanne penali. Dal provvedimento impugnato emergeva, invece, una valutazione concreta e complessiva della pericolosità sociale, basata sulla reiterazione delle condotte, su più condanne definitive intervenute tra il 2021 e il 2023, su un provvedimento di cumulo pene e su un arresto in flagranza, anche con riguardo a condotte tenute durante la detenzione domiciliare. La sequenza degli episodi è stata ritenuta indice di persistente attitudine a delinquere e incompatibile con un effettivo percorso di inserimento sociale. La Questura aveva inoltre considerato la mancanza di redditi leciti, la violazione degli obblighi di comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza e l’assenza di legami familiari o sociali in Italia; il giudizio è stato quindi ritenuto espressione non illogica della discrezionalità amministrativa. Quanto alla violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, il TAR ha affermato che la mera introduzione nel provvedimento finale di motivi ulteriori rispetto al preavviso non determina automaticamente l’illegittimità del diniego: il ricorrente deve indicare quali elementi fattuali o valutativi, se dedotti nella fase partecipativa, avrebbero potuto incidere sull’esito. Nel caso concreto, il ricorrente non ha prodotto documentazione idonea a dimostrare un reddito stabile e sufficiente, requisito necessario per il rinnovo del permesso per lavoro autonomo; inoltre, risultava privo di reddito nonostante la titolarità di partita IVA e aveva ammesso di non aver svolto attività lavorativa nel 2023 perché detenuto. È stata pertanto esclusa la concreta utilità della partecipazione procedimentale. Il TAR ha inoltre negato definitivamente l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per mancata prova della tempestiva richiesta al consolato della certificazione relativa all’assenza di redditi nel Paese d’origine. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.500 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
Il diniego del permesso di soggiorno non può fondarsi su un automatismo derivante dalla sola condanna penale, ma richiede una valutazione concreta della pericolosità sociale e della situazione personale dello straniero.
art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998
La disposizione è richiamata in relazione al superamento dell’automatismo ostativo per determinate condanne, secondo i principi affermati dalla Corte costituzionale.
art. 32 d.lgs. 25/2008
Richiamato quale base del precedente permesso di soggiorno per motivi umanitari del ricorrente.
art. 10-bis l. 241/1990
La violazione del preavviso di rigetto rileva solo se il ricorrente dimostra che gli elementi non previamente comunicati avrebbero potuto incidere concretamente sul contenuto finale del provvedimento.
art. 26, comma 3, d.lgs. 286/1998
Il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo presuppone la disponibilità di un reddito stabile e sufficiente.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
La condanna per il reato in materia di stupefacenti è stata valutata non come causa automaticamente ostativa, ma quale elemento della complessiva e reiterata condotta rilevante ai fini del giudizio di pericolosità sociale.
art. 337 c.p.
La condanna per resistenza a pubblico ufficiale è stata considerata insieme agli altri precedenti e alle ulteriori circostanze per formulare il giudizio complessivo di pericolosità sociale.
sentenza Corte costituzionale n. 88 del 2023
Esclude l’automatismo espulsivo o ostativo collegato a condanne per reati di lieve entità in materia di stupefacenti e impone una verifica concreta della pericolosità sociale.
Massime di principio
- Il diniego o mancato rinnovo del permesso di soggiorno non può essere fondato sul mero automatismo derivante da una condanna penale quando la disciplina applicabile impone una valutazione concreta della pericolosità sociale dello straniero.
- La valutazione concreta della pericolosità sociale può legittimamente fondarsi sulla pluralità e reiterazione delle condotte, sulla successione temporale delle condanne, sugli arresti e sulle condotte tenute anche durante l’esecuzione di misure restrittive, purché tali elementi siano indicati e motivati dall’amministrazione.
- Nel giudizio sulla pericolosità sociale l’amministrazione può considerare, insieme ai precedenti penali, la mancanza di redditi leciti, la violazione degli obblighi di comunicazione alla pubblica sicurezza e l’assenza di legami familiari o sociali, quali elementi della personalità complessiva dello straniero.
- La violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 non determina automaticamente l’illegittimità del provvedimento finale quando il ricorrente non dimostri quali elementi, se conosciuti e dedotti nella fase partecipativa, avrebbero potuto condurre a un esito diverso.
- Nel procedimento per il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, la titolarità formale di una partita IVA non dimostra di per sé il possesso del requisito reddituale: occorre provare l’effettiva disponibilità di un reddito stabile e sufficiente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 22 giu 2026Sentenza n. 1356/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 22 giu 2026Sentenza n. 1357/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 giu 2026Sentenza n. 1358/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 giu 2026Sentenza n. 1359/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 giu 2026Sentenza n. 1360/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 giu 2026Sentenza n. 1361/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →