Ordinanza n. 8/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia: - del decreto adottato il 10.07.2025 dal Questore di Reggio Calabria avente ad oggetto revoca della licenza di porto di fucile uso caccia (n. 721071-p); - di ogni altro atto presupposto conseguenziale e comunque connesso, non conosciuto e per la condanna al risarcimento dei danni provocati in conseguenza dell'illegittimo atto impugnato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Questore di Reggio Calabria di revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il decreto del Questore di Reggio Calabria del 10 luglio 2025 con cui è stata revocata la licenza di porto di fucile per uso caccia. Ha inoltre formulato domanda risarcitoria per i danni asseritamente derivanti dall'atto. Dal testo dell'ordinanza non emergono gli specifici motivi di illegittimità dedotti contro la revoca, né gli elementi posti a fondamento della stessa. In sede cautelare il ricorrente ha chiesto la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a. La motivazione si concentra sul periculum in mora: secondo l'orientamento della Sezione, la mera privazione delle armi di proprietà, quando non sia collegata allo svolgimento di un'attività lavorativa, e l'impossibilità di utilizzarle per l'attività venatoria non costituiscono un pregiudizio grave e irreparabile idoneo a giustificare la sospensione cautelare. L'ordinanza non esprime una valutazione definitiva sulla legittimità della revoca, né decide la domanda risarcitoria nel merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare è subordinata alla sussistenza dei relativi presupposti, tra cui un pregiudizio grave e irreparabile; nella fattispecie tale requisito è stato escluso perché la revoca incideva sulla disponibilità e sull'uso venatorio delle armi, senza risultare collegata a un'attività lavorativa.
Massime di principio
- La mera privazione della disponibilità di armi di proprietà, se non incide sull'esercizio di un'attività lavorativa, non integra di per sé un pregiudizio grave e irreparabile idoneo a fondare la sospensione cautelare del provvedimento amministrativo.
- Anche l'impossibilità di utilizzare le armi nell'ambito dell'attività venatoria, in assenza di una dimostrata connessione con un'attività lavorativa, non è sufficiente a integrare il periculum in mora richiesto per la tutela cautelare.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 10 gen 2026Ordinanza n. 8/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 10 gen 2026Ordinanza n. 5/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 10 gen 2026Ordinanza n. 6/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 10 gen 2026Ordinanza n. 7/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 10 gen 2026Ordinanza n. 8/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 10 gen 2026Ordinanza n. 9/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →